Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2005
Approvazione dello schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa.

IL MINISTRO DELLE POLITIHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per la garanzia dei redditi dalle calamita' e dalle avversita' atmosferiche;
Visto, in particolare, il Capo I, che stabilisce pro-cedure e modalita' per il concorso pubblico nel pagamento dei premi assicurativi, per la copertura dei rischi climatici;
Visto il proprio decreto 15 luglio 2004, n. 102.208 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione dell'anticipo contributivo nella misura del 50% sulla spesa premi parametrata, sulla base del parere tecnico regionale e dei dati di polizza provvisori acquisiti nella banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
Visto il proprio decreto 27 ottobre 2005, n. 102.853, che eleva all'80% la misura dell'anticipo contributivo in presenza di idonea fidejussione bancaria o assicurativa;
Ritenuto di stabilire uno schema di contratto di polizza fidejussoria idoneo a garantire la spesa a carico del bilancio dello Stato e semplificare le procedure istruttorie per la sollecita erogazione dell'anticipo contributivo;
Decreta:
E' approvato l'unito schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo nella misura dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa, delle cooperative e delle imprese agricole singole, che hanno stipulato polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo annuale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro: Alemanno
Allegato
SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA
Premesso che
Il Consorzio di difesa delle produzioni agricole/Cooperativa .... con sede in .... ha contratto polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo agricolo 2005, approvato con decreto ministeriale 17 marzo 2005, n. 100.817, per una spesa agevolabile complessiva di Euro .... in lettere) sulla quale, in base alle determinazioni del consorzio/cooperativa ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004, n. 102.208 (modalita' e procedure per la determinazione del contributo statale) un contributo statale complessivo pari Euro.... (importo in lettere);
Sul predetto contributo, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 102.853, puo' essere erogata una anticipazione di euro .... (importo in lettere) pari all'80% del contributo complessivo;
Detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante idonea fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo complessivo di Euro.... pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi, di cui all'art. 1 della presente polizza, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo qualora il finanziamento riconosciuto sia revocato per la mancata ottemperanza alle disposizioni normative vigenti o per ogni altro comportamento omissivo e/o difforme alle procedure o per esito negativo delle verifiche previste nonche' per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Tutto cio' premesso
Art. 1.
La Societa' di assicurazione/Banca ...., di seguito indicata come Fideiussore, con sede legale in .... alla via .... avente il numero .......... quale codice fiscale e iscritta nel registro delle imprese di .... al numero ...., regolarmente autorizzata (in caso di assicurazione) all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed inclusa nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2003 a cura dell'ISVAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale, signor .... nato a....................il.........., dichiara di costituirsi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Consorzio/cooperativa, con sede in ............. (di seguito denominato Contraente) a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato Beneficiario), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal beneficiario in dipendenza del recupero, secondo le condizioni di seguito specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro ....(anticipo piu' interessi per mesi 12 e spese, nella misura massima del 110%).
Art. 2.
1. Qualora il Contraente a fronte dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa non abbia proweduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Beneficiario quanto richiesto, la garanzia sara' escussa dal Beneficiario, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata A.R.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Beneficiario sara' effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre al Beneficiario alcuna eccezione, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Art. 3.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il contraente, e di quanto contemplato all'art. 1945 del codice civile.
Art. 4.
Il fideiussore rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, e rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile, per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero.
Art. 5.
La presente garanzia ha validita' un anno dalla data di emissione ed e' automaticamente rinnovata di quattro periodi semestrali successivi, decorsi i suddetti termini la garanzia cessa ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze dei precedenti commi potra' avvenire solo previa notifica da parte del beneficiario del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di determinazione del contributo spettante.
Art. 6.
In caso di controversia tra il Fideiussore e il Beneficiario il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il Contraente La Società
................. ...............

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le condizioni relativi alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242,1247, 1944, 1945 e 1957 del codice civile, nonche' quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6.
Il Contraente La Società
................. ...............