Gazzetta n. 282 del 2005-12-03
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 novembre 2005
Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Padova
Visto il proprio decreto n. 21/02 del 15 novembre 2002 con il quale e' stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, come prevista dall'art. 410 c.p.c e dalla legge n. 533/1973 e successive modifiche ed integrazioni, per il quadriennio 2002/2006;
Richiamato detto provvedimento anche per tutte le situazioni e condizioni conferenti con il presente decreto;
Visto il D.D. n. 25/04 del 13 dicembre 2004 di nomina dell'avv. Silvio Filippi in qualita' di componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro (UNINDUSTRIA);
Vista la nota del 16 novembre 2005 con la quale l'avv. Silvio Filippi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova in rappresentanza dei datori di lavoro (UNINDUSTRIA);
Vista la nota pervenuta in data 18 novembre 2005 con la quale UNINDUSTRIA di Padova ha designato la dott.ssa Stefania Venturato in sostituzione dell'avv. Silvio Filippi dimissionario, cosi';
Decreta:
La dott.ssa Stefania Venturato, nata a Piove di Sacco (Padova) il 14 marzo 1974, e' nominata, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, in sostituzione dell'avv. Silvio Filippi.
La predetta dott.ssa Stefania Venturato durera' in carica fino alla naturale scadenza della Commissione prevista per il 14 novembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.
Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, e' ammesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, entro sessanta giorni.
Padova, 21 novembre 2005
Il direttore provinciale: Drago