Gazzetta n. 283 del 2005-12-05
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 9 novembre 2005
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 234/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 novembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004;
la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
le deliberazioni dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto luglio 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
Considerato che:
l'Autorita', con deliberazione n. 166/05, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il secondo periodo di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
l'art. 8 della deliberazione n. 166/05 ha previsto la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna; per l'anno termico 2005-2006 tale corrispettivo e' stato posto transitoriamente pari a zero;
al fine di migliorare la flessibilita' nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto, l'art. 9, della deliberazione n. 166/05 ha previsto l'introduzione, a partire dall'anno termico 2006-2007, di tariffe e conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno;
al fine di incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo interrompibile da parte delle grandi utenze, l'art. 10 della deliberazione n. 166/05 ha disposto l'introduzione di incentivi al mercato interrompibile, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di tale disciplina con riferimento alla procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004;
l'Autorita', nella deliberazione n. 166/05, ha prospettato la necessita' di effettuare approfondimenti circa l'opportunita' di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;
l'attuale contesto congiunturale, caratterizzato da una forte dinamica dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati, rende molto penalizzante per le imprese di trasporto la previsione di considerare i costi di compressione e di spinta e le perdite di rete tra i costi operativi soggetti al meccanismo di recupero della produttivita';
alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 178/05, che prevede che la quota percentuale a copertura dei consumi e delle perdite di rete relative all'attivita' di rigassificazione sia corrisposta in natura dall'utente del terminale ovvero possa essere individuata una quota dei costi operativi non assoggettata al meccanismo del price cap, il trattamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete, prevista dalla deliberazione n. 166/05, risulta disomogeneo anche tenuto conto delle previsioni di crescita dei volumi trasportati.
Ritenuto che:
sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
determinazione di tariffe e conferimenti di capacita' nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 166/05;
definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di interrompibilita' fornito al sistema, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 166/05;
sia necessario avviare un procedimento per la verifica del servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete e per la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia;
sia necessario, a seguito di quanto indicato ai due precedenti alinea, provvedere, ove necessario, a modifiche e integrazioni della disciplina di accesso al servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02;
sia necessario individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai precedenti alinea;
Delibera:
1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02, e conseguentemente di:
a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte per la definizione di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale;
c) attribuire al direttore della direzione tariffe dell'Autorita', in collaborazione con il direttore della direzione gas, la responsabilita' degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive;
2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1., delle esigenze generali di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale e di incrementare la flessibilita' del sistema anche ai fini della sicurezza nei casi di emergenza climatica;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Milano, 9 novembre 2005
Il presidente: Ortis