Gazzetta n. 283 del 2005-12-05
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 novembre 2005
Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalita' del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;
Considerato che ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, il Ministro dell'interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto;
Visto il proprio decreto in data 18 luglio 2005 con il quale e' stata adottata la ripartizione del Fondo per l'anno 2005, in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005, n. 3425, che ha autorizzato il Ministro dell'interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall'art. 1-sexies del decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato» di seguito denominato «regolamento»;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il parere nel termine di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» di seguito denominato «decreto legislativo».
Art. 2.
Presentazione della domanda
1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, come definiti dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera, in duplice copia, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato nell'allegato B al presente decreto, unitamente alla documentazione specificata nel medesimo allegato e indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A al presente decreto.
2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata o come unione o consorzio. Una seconda domanda e' ammissibile, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi di cui all'art. 6, comma 1. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 4.
3. La domanda e' corredata da una relazione illustrativa in cui e' descritto l'aspetto gestionale, tecnico e finanziario degli interventi e la loro conformita' alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.
4. Le domande sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato «Dipartimento», a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento della ripartizione del Fondo. Le domande spedite dopo la decorrenza del termine sono inammissibili.
5. In fase di prima applicazione, per la ripartizione 2006, gli enti locali presentano la domanda, a pena di decadenza dalla ripartizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Condizioni per l'ammissione della domanda
1. Sono ammesse alla ripartizione del Fondo solo le domande relative a servizi che:
a) sono compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A e operativi, ovvero che entrano in attivita' il 1° gennaio dell'anno per il quale e' chiesto il contributo;
b) prevedono una pluralita' di servizi fra quelli indicati nelle categorie di cui alle linee guida, attraverso interventi coordinati nell'ambito di un unico progetto in cui e' sempre prevista l'erogazione dell'accoglienza. La mancata previsione di una categoria di servizi non determina l'inammissibilita' della domanda se giustificata da fattori oggettivi della realta' territoriale locale che ne impediscono l'attivazione da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio e' presente e operativo un Centro di identificazione, la domanda puo' prevedere anche i servizi da attivare ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento nell'ambito degli stessi Centri, con la previsione della prosecuzione dell'intervento, in proprie strutture, al momento dell'uscita dal Centro di identificazione dello straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria;
c) riservano alla rete nazionale una percentuale minima del sessanta per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo. All'occupazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che puo' disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti ad altre tipologie di beneficiari rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo. L'assegnazione e' effettuata assicurando prioritariamente l'accoglienza degli stranieri interessati presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio;
d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero e a persona e' individuato dal rapporto fra costo complessivo del servizio come descritto nella domanda e numero dei posti in accoglienza.
2. Per i servizi di accoglienza il numero dei posti di ricettivita' non deve essere inferiore a quindici posti e non superiore a:
a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;
e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.
3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di cui all'art. 5 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3, acquisito il parere del Servizio centrale e in presenza di risorse disponibili sul Fondo.
Art. 4.
Costi ammissibili nel piano finanziario
1. Alla domanda di contributo e' allegato, a pena di inammissibilita', il piano finanziario secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B.
2. Non sono ammissibili per la ripartizione del Fondo, i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda. Tali costi possono essere indicati nella quota di contributo dell'ente locale.
3. I costi di adeguamento delle strutture da adibire per l'erogazione dei servizi sono ammissibili solo per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
4. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili per un ammontare complessivo non superiore al 2% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
Art. 5.
Commissione di valutazione delle domande di contributo
1. Ai fini della valutazione delle domande di cui all'art. 2, con provvedimento del capo del Dipartimento e' istituita una commissione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'Ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attivita' di segreteria la commissione puo' avvalersi del supporto tecnico del Servizio centrale. La partecipazione alla commissione non comporta compensi e rimborsi. La commissione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. Alla commissione e' affidato il compito di valutare l'ammissibilita' della domanda e la conformita' delle richieste di contributo alle linee guida contenute nell'allegato A del presente decreto nonche' di formare la graduatoria delle domande di contributo assegnando i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 7.
3. La commissione, ove ritenuto necessario, chiede all'ente locale la modifica del numero dei posti in accoglienza, dei servizi ovvero il completamento della documentazione da allegare alla domanda. Nella richiesta di modifica o completamento, la commissione assegna all'ente locale interessato un termine per far pervenire l'adeguamento della domanda. L'inosservanza del termine determina l'inammissibilita' della domanda.
Art. 6.
Ripartizione del Fondo
1. Sono ammessi prioritariamente alla ripartizione del contributo, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie piu' vulnerabili dei beneficiari per una capacita' ricettiva complessiva fissata secondo le modalita' indicate dal comma 3 per la capacita' ricettiva generale. A tal fine per categorie piu' vulnerabili si intendono: disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, vittime di tortura e/o di violenza, minori non accompagnati, anziani. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, e' ammessa a tale ripartizione, per il numero totale di posti, anche la domanda che e' compresa nella capacita' ricettiva stabilita solo per una parte dei posti in accoglienza. Esaurita la quota di ripartizione prioritaria gli ulteriori servizi sono inseriti nella graduatoria generale secondo i criteri ordinari.
2. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla commissione di cui all'art. 5, assegnando al singolo ente locale, sulla base delle graduatorie stilate, un sostegno finanziario comunque non superiore all'ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato, in presenza di risorse disponibili nel Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo.
3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto del contributo dell'ente locale, dell'entita' delle risorse disponibili e fino a copertura, da parte dei progetti in graduatoria, del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito in fase di prima applicazione nelle linee guida di cui all'allegato A e, per gli anni successivi, con provvedimento del capo del Dipartimento da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Art. 7.
Punteggi per la formazione della graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla elaborazione della graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente a favore delle categorie piu' vulnerabili di beneficiari di cui all'art. 6, comma 1, e domande con servizi destinati a tutte le categorie di beneficiari.
2. La commissione provvede ad assegnare ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile al fine della formazione della graduatoria:
a) punti 0,50 per ogni anno di attivita' espletata del progetto, fino ad un massimo di 2 punti;
b) punti 0,10 per ogni un euro o frazione, superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero ed a persona del servizio e' individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d);
c) punteggio pari al rapporto fra costo complessivo e costo totale di tutto il personale stabilmente impiegato, compresi eventuali costi di collaborazioni e consulenze da indicarsi nel progetto;
d) fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, punti 2 per la previsione all'interno del progetto di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari indicate nell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo;
e) punti 2 per i progetti degli enti locali di aree metropolitane nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;
f) punti 2 per ogni 5 per cento in piu' di co-finanziamento proposto dall'ente locale rispetto al 20 per cento derivante dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge;
g) punti da 0,50 a 4 per la qualita' complessiva della proposta progettuale presentata con particolare riferimento all'esperienza acquisita nell'ambito degli anni di partecipazione a sistemi di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati pianificati a livello di territorio nazionale e ai risultati ottenuti negli anni di operativita' specialmente nell'ambito dei servizi per l'integrazione attraverso l'utilizzazione di strumenti oggettivamente verificabili (es. numero di inserimenti lavorativi effettuati, numero di tirocini formativi attivati ecc.);
h) a partire dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2007, punti 1 di penalita' per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato per la presentazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni descrittive intermedie e finali delle attivita' dell'anno precedente accertate.
3. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati a favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Art. 8.
Decreto di ripartizione
1. Il Ministro dell'interno, acquisita la proposta della commissione indicata nell'art. 5 del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo che e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'assegnazione della quota pro-parte del Fondo e' data comunicazione all'ente locale beneficiario.
Art. 9.
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
1. Qualora, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 8, risultino disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la commissione di cui all'art. 5 provvede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilita' aumentando, ove possibile, il contributo gia' assegnato alle singole iniziative territoriali che hanno partecipato alla prima ripartizione, secondo quanto stabilito all'art. 6, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato, in presenza di risorse disponibili sul Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo di cui al decreto legislativo. L'ulteriore disponibilita' e' attribuita alle domande in graduatoria non ammesse alla prima ripartizione.
2. Nell'impossibilita' di procedere secondo le modalita' stabilite al comma 1, si provvede ad una nuova ripartizione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Estratti, sunti e comunicati - dell'avviso concernente l'ammontare delle nuove disponibilita' finanziarie e della nuova capacita' ricettiva di cui all'art. 6, comma 3, con fissazione di un termine per la presentazione di nuove domande di contributo. Gli enti locali, gia' beneficiari del contributo assegnato con il primo decreto di ripartizione, possono avanzare una nuova istanza finalizzata ad un aumento dei posti di accoglienza nelle proprie strutture ovvero ad attivare ulteriori servizi rispetto a quelli gia' ammessi al contributo. Le istanze presentate sono oggetto di valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il decreto di ripartizione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 8.
Art. 10.
Variazioni del servizio finanziato
1. Sono autorizzate dal Dipartimento e previo parere del Servizio centrale, su richiesta dell'ente locale beneficiario, variazioni al servizio finanziato.
2. L'autorizzazione e' concessa, nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni delle linee guida di cui all'allegato A e non modificano sostanzialmente il progetto originario.
Art. 11.
Presentazione del rendiconto e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio assegnatario del contributo e' presentato, in conformita' al piano finanziario allegato alla domanda dall'ente locale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento, tramite il Servizio centrale. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'ente locale presenta una relazione intermedia e finale sulla attivita' svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.
3. Il capo del Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo avvalendosi anche del supporto del personale del Servizio centrale.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'interno trasmette alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un rapporto sintetico sull'attivita' del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, elaborato dal Servizio centrale e relativo all'anno precedente.
Art. 12.
Economie
1. Eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizzera', fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, attivando, previa autorizzazione del Dipartimento, ulteriori o diversi servizi di accoglienza e di integrazione da rendicontare separatamente.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accertamento dell'economia da parte del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale, l'ente locale interessato propone al Dipartimento un progetto per l'utilizzo dell'economia. Nei successivi quindici giorni il Dipartimento autorizza, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, l'esecuzione del progetto.
3. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'economia, di mancata presentazione del progetto nel termine di cui al comma 2 ovvero nel caso l'esecuzione del progetto non sia autorizzata, l'ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sul capitolo 3560 conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno.
Art. 13.
Revoca contributo
1. Il contributo di cui al presente decreto e' revocato, anche parzialmente, con decreto del Ministro dell'interno nei seguenti casi:
a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati alla singola iniziativa territoriale su richiesta del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale;
b) salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 10, interruzione per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni delle attivita' del servizio ovvero erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 20 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;
c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicita' delle informazioni inserite;
d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;
e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;
f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;
g) presentazione della rendicontazione oltre centottanta giorni dalla scadenza stabilita.
2. Acquisita la notizia degli eventuali fatti di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dispone, ove gia' non espletati, i controlli di cui all'art. 11, e, sulla base dei risultati di tali controlli, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'ente locale provvede a fornire le proprie controdeduzioni e ogni documentazione ritenuta utile da inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo indicato nella lettera di contestazione.
3. Il capo del Dipartimento, acquisito il parere da parte della commissione di cui all'art. 5, propone al Ministro dell'interno l'adozione del decreto di revoca del contributo, determinando l'importo da restituire ovvero dispone l'archiviazione della pratica.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'ente locale secondo le modalita' di versamento di cui all'art. 12, comma 3.
Art. 14.
Contributo di prima assistenza per il richiedente asilo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, al richiedente asilo in stato di bisogno che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge, ammesso all'accoglienza ai sensi del decreto legislativo e per il quale non vi e' disponibilita' di posti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, e' concesso un contributo economico di prima assistenza fino alla individuazione del posto in accoglienza, come stabilito dal citato art. 6, ovvero alla comunicazione della decisione della competente commissione territoriale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' pari alla quota giornaliera a persona (un partecipante) prevista per i soggiorni oltre venti giorni nella tabella A di cui all'art. 3 della direttiva sui mezzi di sussistenza adottata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
3. Il contributo e' erogato per un massimo di trentacinque giorni in due ratei anticipati il primo di venti giorni ed il secondo per i rimanenti quindici giorni. Il secondo rateo e' erogato solo nel caso non sia individuata la disponibilita' di accoglienza ai sensi del decreto legislativo ovvero non sia gia' intervenuta la decisione della commissione territoriale. Le somme gia' pagate non sono soggette a rimborso.
4. Il contributo e' determinato ai sensi del comma 2 per il richiedente asilo e per ogni suo familiare sulla base della richiesta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo.
5. In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all'ingresso nelle strutture di accoglienza individuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, cessa il titolo al contributo economico di prima assistenza.
6. Per la riscossione del contributo economico, il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente munito del permesso di soggiorno ovvero di un documento d'identita' valido unitamente alla ricevuta della presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 15.
Allegati
1. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2005
Il Ministro: Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 212
Allegato A
LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
E I SERVIZI DELL'ASILO 1. I servizi finanziati.
I servizi ammessi al contributo sono:
a) di accoglienza;
b) di integrazione;
c) di tutela. 1.1 Servizi di accoglienza.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilita' dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:
il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
l'orientamento e l'assistenza sociale;
l'assistenza medico-sanitaria;
l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
mediazione culturale - interpretariato. 1.2 Servizi di integrazione.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:
l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale;
l'accesso al mercato del lavoro;
l'individuazione di possibilita' alloggiative autonome;
supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. 1.3 Servizi di tutela.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:
garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
offrire supporto psico-socio-sanitario. 2. Servizi per categorie di beneficiari. 2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.
Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualita' di richiedente asilo caratterizza la finalita' della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilita' di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevita' del periodo di soggiorno.
Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6). L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale ed eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioe' al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni fisiche dell'interessato non gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.
Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purche' ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).
In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato e' assegnato sulla base delle opportunita' offerte dalle realta' territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. 2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.
Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.
Il progetto puo' prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare.
Nell'ambito di queste iniziative possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali debitamente motivate fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.
Per le categorie piu' vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di accoglienza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione. 3. Gli standard.
Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale e' tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti. 3.1 Gli standard di accoglienza.
Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.
Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.
Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web http://www.serviziocentrale.it). L'accoglienza, cosi' come previsto dal decreto legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare sono curati i profili di tutela dell'unita' familiare e delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, famiglie monoparentali e le famiglie con minori.
Per la struttura di accoglienza e' predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento e' tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo per i richiedenti asilo. E' anche predisposto un contratto di accoglienza sottoscritto dal beneficiario del servizio che prevede la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attivita' e dei servizi erogati.
Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia). L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti, operativi in ambito comunale, la formazione attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificita', i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.
L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalita' che regolano l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi sono realizzati anche in sinergia con strutture pubbliche e private operanti sul territorio (es. Centri per l'impiego, Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO, Centri territoriali permanenti - CTP etc.). 3.2 Gli standard di integrazione.
Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attivita' propedeutiche a:
individuare possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazioni fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attivita' volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende al fine di consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalita' di avvio e di gestione di attivita' di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai «prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a cio' preposti;
individuare possibilita' alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c.d. «contributi alloggio»: copertura delle spese di caparra, prime mensilita' di affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalita' di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalita' per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.
Il coordinato intervento delle attivita' comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della piu' ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio. Per tali finalita' anche i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi. 3.3 Gli standard dei servizi di tutela.
Sono compresi nella categoria i servizi forniti ai richiedenti asilo, di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio. E' prevista una attivita' di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento e' ammessa anche l'eventuale attivita' di assistenza legale.
Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria e' curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realta' locale. Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili. 4. Attivita' di rete.
Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per i richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.
L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilita' dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento. L'ente locale si impegna a garantire la presentazione di relazioni, annuali, intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale. 5. Determinazione del numero dei posti di ricettivita' complessiva e della ricettivita' per l'accoglienza delle categorie piu' vulnerabili
come individuate nell'art. 6, comma 1, per l'anno 2006.
In fase di prima applicazione del decreto e in osservanza dell'art. 6, commi 1 e 3, la capacita' ricettiva massima e' fissata per l'anno 2006 in posti duemilatrecentocinquanta di cui trecentocinquanta per le categorie piu' vulnerabili (art. 6, comma 1). In presenza di risorse disponibili sul Fondo e rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
Allegato B

----> Vedere allegato da pag. 30 pag. 37 <----