Gazzetta n. 285 del 2005-12-07
LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.).
Note all'art. 1:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
degli articoli 62 e 133 del codice penale:
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un
fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di una folla in
tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti
vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso e
pericoloso sia di speciale tenuita';
5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente
il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato.».
«Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener
conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.».
- Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della
legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 407 del codice di procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».



Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due
a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova
in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.».



Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 69 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti). - Quando concorrono insieme circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal
giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena
stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti
sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli
aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena
che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette
circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole,
esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonche'
dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui
vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra
circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di
specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato.».
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale si veda
l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
degli articoli 111 e 112 del codice penale:
«Art. 111 (Determinazione al reato di persona non
imputabile o non punibile). - Chi ha determinato a
commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non
punibile a cagione di una condizione o qualita' personale,
risponde del reato da questa commesso, e la pena e'
aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e'
il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata
fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».
«Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da
infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel
reato, e' di cinque o piu' salvo che la legge disponga
altrimenti;
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due
numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che
sono concorse nel reato medesimo;
3. per chi nell'esercizio della sua autorita',
direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato
persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111,
ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o
una persona in stato di infermita' o di deficienza
psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella
commissione di un delitto per il quale e' previsto
l'arresto in flagranza.
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e'
avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
di una condizione o qualita' personale, nella commissione
di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in
flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si
e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il
genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal
numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla
meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e'
aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3
di questo articolo si applicano anche se taluno dei
partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».



Art. 4.
1. L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 407 del codice di procedura
penale vedi note all'art. 1.



Art. 5.
1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave".
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - E'
punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una
sola azione od omissione viola diverse disposizioni di
legge ovvero commette piu' violazioni della medesima
disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso,
commette anche in tempi diversi piu' violazioni della
stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo'
essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma
degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i
reati in concorso formale o in continuazione con quello
piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque
inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato
piu' grave.».
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata
- Si riporta il testo dell'art. 671 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di piu'
sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il
condannato o il pubblico ministero possono chiedere al
giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
concorso formale o del reato continuato, sempre che la
stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la
pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte
con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81,
quarto comma, del codice penale.
3. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi'
la sospensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale
o della continuazione. Adotta infine ogni altro
provvedimento conseguente.».



Art. 6.
1. L'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche' per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".
2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o continuato" e le parole: "o la continuazione" sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione".
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'" sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale".
5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione puo' comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105".



Note all'art. 6:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
degli articoli 69, 449 e 589 del codice penale:
«Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti). - Quando concorrono insieme circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal
giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena
stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti
sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli
aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena
che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette
circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle
circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a
qualsiasi altra circostanza per la quale la legge
stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura
della pena in modo indipendente da quella ordinaria del
reato».
«Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art.
423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro
ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave
adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
adibito a trasporto di persone.».
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni dodici.».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 51 del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».
- Si riporta il testo dell'art. 158 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 158 (Decorrenza del termine della prescrizione).
- Il termine della prescrizione decorre, per il reato
consumato, dal giorno della consumazione; per il reato
tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del
colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui e'
cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato
dal verificarsi di una condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e'
verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza
o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal
giorno del commesso reato.».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 71 del codice di procedura penale:
«Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti
previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale
dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con
ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina
all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza
l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore
nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere
prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70
comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a
richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha
facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona
dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell'art. 75 comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 160 (Interruzione del corso della
prescrizione). - Il corso della prescrizione e' interrotto
dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il
decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157
possono essere prolungati oltre il termine di cui all'art.
161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 161 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 161 (Effetti della sospensione e della
interruzione). - La sospensione e l'interruzione della
prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in
nessun caso l'interruzione della prescrizione puo'
comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo
necessario a prescrivere, della meta' nei casi di cui
all'art. 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui
all'art. 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui
agli articoli 102, 103 e 105.».
- Per il testo dell'art. 99 vedi l'art. 4 della legge
qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
degli articoli 102, 103 e 105 del codice penale:
«Art. 102 (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.».
«Art. 103 (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori
del caso indicato nell'articolo precedente, la
dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata
anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto
non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e
gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art.
133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.».
«Art. 105 (Professionalita' nel reato). - Chi
trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione
di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale
qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla
condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre
circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba
ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.».



Art. 7.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni".
2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' premesso il seguente:
"01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale".
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti:
"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni".
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1. La semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa".
6. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale".
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 47-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge,
puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro
luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando
trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di
cui all'art. 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza,
quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore
ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice
penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se
la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte
residua di maggior pena, non supera tre anni.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui all'art.
4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva
prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui
la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di
cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
2.-3.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il
tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilita' da parte delle autorita' preposte al
controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per
l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di
procedura penale.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
385 del codice penale. Si applica la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la
revoca.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.».
- Si riporta il testo dell'art. 58-quater della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 58-quater (Divieto di concessione di
benefici). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i
permessi premio, l'affidamento in prova al servizio
sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione
domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi
al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una
condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al
condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di
una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11,
dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un
periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa
l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso
il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli
articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano
cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad
alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se
non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei
anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
non possono essere concessi, o se gia' concessi sono
revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel
comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o e'
pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a
norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il
lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o
di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne
da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo
di ultima detenzione dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al
comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in
cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o
e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei
casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la
semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta
al condannato al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.».



Art. 8.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta".



Note all'art. 8:
- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.).
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata.



Art. 9.
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene
detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza
di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette
ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e'
detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e'
consegnata all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a
quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al
condannato e al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art.
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione
da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94,
comma 1, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione prescritta o necessaria, questa puo' essere
depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma
dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la
facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o
all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il
tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque
giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
del codice penale.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione
di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata.



Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2055): Presentato dai deputati Cirielli (*), Airaghi, Arrighi (*), Ascierto,
Bellotti (*), Bornacin, Briguglio, Carrara, Conte Giorgio,
Conti Giulio, Coronella, Geraci, Ghiglia, Landolfi, Leo,
Losurdo, Maggi, Martini Luigi, Menia, Meroi, Napoli Angela,
Paolone, Pezzella, Porcu, Raisi, Saia, Taglialatela e
Villani Miglietta il 29 dicembre 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20
febbraio 2002 con pareri delle commissioni I e XII. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 gennaio
2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio 2003; il 9, 10,
23 settembre 2003; il 1° ottobre 2003. Esaminato in aula il 3 novembre 2003; il 14, 15 dicembre 2003 ed
approvato il 16 dicembre 2003. (*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la propria
sottoscrizione alla proposta di legge.
Senato della Repubblica (atto n. 3247): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 17
dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 12ª. Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente, il 12, 13, 18, 25,
26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio 2005; il 2, 3,
9, 15 marzo 2005. Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio 2005 ed
approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 2055-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29
luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21, 22 settembre 2005. Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato, con
modificazioni, il 9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3247-B): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10
novembre 2005 con il parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 17, 22, 23 novembre 2005. Esaminato in aula il 24 novembre 2005 ed approvato il 29 novembre
2005.