Gazzetta n. 285 del 2005-12-07
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 novembre 2005
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003. (Deliberazione n. 409/05/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera dell'Autorita' n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera dell'Autorita' n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della delibera n. 425/01/CONS e successive modificazioni recita: «Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-bis e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.»;
Considerato che la disposizione dell'art. 8, comma 3, del predetto regolamento e' posta al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria, e che, per tale ragione, la disciplina del procedimento deve essere tale da rendere possibili gli approfondimenti istruttori che risultino in concreto necessari per l'adozione del provvedimento finale;
Ritenuto per ragioni di certezza giuridica opportuno precisare, pertanto, che l'art. 8, comma 3, appena citato, deve intendersi nel senso che la richiesta di approfondimenti istruttori da esso contemplata possa essere reiterata, ove la complessita' degli approfondimenti occorrenti lo richieda, con il conseguente effetto di dare vita ad un'ulteriore proroga del termine ai sensi della stessa norma;
Considerato, tuttavia, che, al fine di garantire il principio della determinatezza dei termini di durata del procedimento, la richiesta di cui si e' detto deve intendersi reiterabile per non piu' di una volta;
Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'art. 8 della delibera n. 425/01/CONS e successive modificazioni si interpreta nel senso che la richiesta di approfondimenti istruttori da esso contemplata puo' in casi particolari essere reiterata, comunque non piu' di una volta, con l'effetto di determinare un'ulteriore proroga del termine.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it.
Roma, 9 novembre 2005
Il presidente
Calabro'
Il commissario relatore
Innocenzi Botti