Gazzetta n. 285 del 2005-12-07
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 dicembre 2005
Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale;
Ritenuta la necessita' di definire le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni dei soggetti che accertano le violazioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali competenti per la definizione dei relativi procedimenti e per il compimento delle necessarie attivita', anche esecutive;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono competenti i seguenti organi di controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale repressione frodi - Comando carabinieri politiche agricole e Corpo forestale dello Stato.
2. Gli organi, i funzionari o comunque gli agenti addetti all'accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui al comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 2.
1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalita' che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione generale della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale con cui e' stata contestata la violazione.
2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, che e' competente per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4.
1. Gli interessati possono fare pervenire gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine ivi previsto, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.
Art. 5.
1. L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene anche l'indicazione del termine entro il quale e' possibile proporre opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato secondo le modalita' previste al precedente art. 2, comma 1, con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione medesima.
3. Nell'ordinanza-ingiunzione deve essere contenuta l'indicazione di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 6.
1. Nel caso di sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, l'interessato non puo' riprendere l'uso della denominazione protetta e non puo' commercializzare in alcun modo, neppure destinandoli all'esportazione, i prodotti contraddistinti dalla medesima denominazione protetta, fino all'integrale e comprovato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo o del Consorzio di tutela.
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi, nella forma e negli effetti, gli atti compiuti in precedenza, in quanto non siano contrastanti con altre disposizioni.
3. Nel caso in cui il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia stato trasmesso ad un'autorita' diversa da quella indicata all'art. 3 del presente decreto, tale rapporto viene fatta pervenire tempestivamente dall'autorita' che lo ha ricevuto all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, unitamente agli eventuali altri atti ad esso relativi, ivi compresi gli scritti difensivi degli interessati.
Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro: Alemanno