Gazzetta n. 286 del 2005-12-09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 dicembre 2005
Disciplina della commercializzazione di sementi di varieta', per le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica e integra la legge n. 1096/1971;
Vista la decisione n. 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varieta' di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;
Visto l'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;
Visto l'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante la definizione di commercializzazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' per le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971 e dell'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori (o i loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi sede sul territorio nazionale devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA VIII Servizio sementi - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La medesima domanda deve essere inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette, via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.
Art. 2.
1. Le richieste di autorizzazione riguardano solamente le varieta' per le quali e' stata presentata domanda di iscrizione al registro nazionale delle varieta' di piante agrarie o al registro nazionale delle varieta' di piante ortive.
2. Le richieste di autorizzazione possono essere presentate contestualmente alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle varieta' e le autorizzazioni sono concesse entro i successivi 2 mesi.
Art. 3.
1. Nel caso delle varieta' di specie agrarie, l'autorizzazione e' concessa, in relazione alle singole varieta', ed entro i limiti massimi riportati nella tabella allegata al presente decreto. Nel caso delle varieta' di specie orticole non sono previsti limiti quantitativi.
Art. 4.
1. Alle richieste di autorizzazione devono essere allegate le descrizioni delle varieta' per le quali la richiesta medesima e' presentata. Tali descrizioni vanno redatte secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dall'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali o, in assenza di questi, secondo lo schema riportato dalle guide tecniche dell'UPOV o, in mancanza di entrambe, secondo i protocolli nazionali. Le descrizioni possono non essere allegate nel caso in cui le domande d'iscrizione delle varieta' per le quali si chiede l'autorizzazione, sono corredate di dette descrizioni redatte secondo le modalita' riportate al presente articolo.
Art. 5.
1. I prodotti sementieri per i quali e' concessa l'autorizzazione devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale o sull'etichetta del produttore, nel caso delle sementi di piante ortive standard, la denominazione proposta o il riferimento del costitutore congiuntamente con il codice SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale). Il cartellino ufficiale e l'etichetta del produttore sono di colore arancio.
Art. 6.
1. Per quanto non espressamente indicato al presente decreto si rimanda alla decisione della Commissione n. 2004/842/CE, citata nelle premesse e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 9 dicembre 2004.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro: Alemanno
Allegato

Commercializzazione sementi varieta' corso iscrizione:
quantitativi massimi specie agrarie
(decisione CE n. 842/2004 del 1° dicembre 2004)

----> Vedere allegato alle pagg. 28-29 <----