Gazzetta n. 286 del 2005-12-09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 10 settembre 1998 con il quale l'organismo Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;
Visto il decreto 6 settembre 2002, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;
Visto il decreto 29 novembre 2002, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 6 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003;
Visto il decreto 4 aprile 2003, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003;
Visto il decreto 9 luglio 2003, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003 e 4 aprile 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2003;
Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003 e 29 luglio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2003;
Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003 e 19 novembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004;
Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004;
Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 dicembre 2004;
Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 19 ottobre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 aprile 2005;
Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Cooperativa Caseificio Pugliese a r.l., datata 25 giugno 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», l'organismo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;
Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo numero 63507 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Bioagricoop S.c.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Canestrato Pugliese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
Art. 4.
L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.
Art. 8.
L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Puglia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il direttore generale: La Torre