Gazzetta n. 286 del 2005-12-09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 settembre 2005
Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame;
Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di approvazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.
2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
Art. 3.
Norme e disposizioni
1. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.
2. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.
3. Per essere ammesso alla circolazione su strada, lo spandiliquame, e' soggetto all'omologazione del tipo, se prodotto in serie, ovvero all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai sensi dell'art. 107 del nuovo codice della strada.
4. Agli spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.
Art. 4.
Norme transitorie
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore obbligatoriamente trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. E' consentita l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a fronte di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.
Art. 5.
Norme abrogate
1. I decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e 27 maggio 1985 sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Allegato
CARATTERISTICHE GENERALI
1. I veicoli spandiliquame sono ammessi alla circolazione su strada se sono progettati in modo tale da mantenere il liquame trasportato in diretta comunicazione con l'ambiente esterno o, comunque, permanentemente a pressione atmosferica.
2. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo e' ammissibile non tener conto della capacita' del serbatoio installato, a condizione che tale serbatoio sia dotato di:
a) appositi tramezzi o frangiflutti, trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);
b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquame trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno al serbatoio ed atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquame trasportato.