Gazzetta n. 288 del 2005-12-12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3477).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» con il quale lo stato d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;
Viste le note del presidente della provincia di Bologna del 17 giugno 2005 e del 22 agosto 2005;
Considerato che in relazione al contesto critico inerente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Bologna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 30 giugno 2005;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003;
Vista la nota n. 21605 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna relativa agli eventi sismici che hanno interessato i territori della provincia di Bologna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004 recante: «Dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forli', Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004»;
Vista la nota n. 21601 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna relativa alla richiesta di adottare apposita ordinanza di protezione civile finalizzata a disciplinare gli interventi necessari al superamento di situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale, nonche' la successiva nota del 27 ottobre 2005, concernente l'intesa sullo schema di articolato proposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della provincia di Bologna e' confermato, fino al 31 dicembre 2006, Commissario delegato per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticita' conseguente all'evento calamitoso del 14 settembre 2003, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere dal Commissario stesso in regime straordinario.
2. Il medesimo Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 15 maggio 2005.
Art. 2.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forli', Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, anche per piani stralci, all'affidamento delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attivita' esecutive uno o piu' soggetti attuatori appositamente nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
3. Per il compimento delle iniziative di competenza il Commissario delegato oltre alle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3401, e' autorizzato a derogare, nei limiti strettamente necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni: decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato puo' approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sulla contabilita' speciale di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
6. Le risorse finanziarie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 2005 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 3.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3237 del 2002 e n. 3276 del 2003 e successive modificazioni, provvede in regime ordinario, fino al 31 dicembre 2006, al completamento delle attivita' previste nelle medesime ordinanze avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 ed utilizzando le contabilita' speciali gia' istituite.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi