Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 16 dicembre 2004 |
Integrazioni e modifiche ai decreti 22 dicembre 2000 e 12 novembre 2002, recanti: «Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la salvaguardia ambientale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, con il quale sono stati attivati i «Programmi radicali per la mobilita' sostenibile»; Visto il decreto del direttore generale della Direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1275 del 12 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003, mediante il quale sono stati individuati i progetti ammessi a cofinanziamento ai sensi del decreto n. 95 del 22 dicembre 2000; Considerato che, nel corso dell'attuazione del decreto 22 dicembre 2000, si sono manifestate una serie di criticita' sotto il profilo applicativo, con particolare riferimento alle modalita' di controllo, di cui dispone l'amministrazione, per la verifica della corretta esecuzione dei progetti approvati; Ritenuto di superare tali criticita' attraverso la previsione di appositi strumenti di controllo e di revoca, da applicare nelle fasi relative all'erogazione dei finanziamenti ed all'esecuzione dei progetti, anche al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia di attivita' che comportano una spesa pubblica. Decreta:
Art. 1. 1. Il sesto comma dell'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente: «6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento e' trasferito dalla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al soggetto proponente con le seguenti modalita': a) la prima quota, di importo pari al 50% del cofinanziamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'art. 10; b) la seconda quota, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari al costo complessivo previsto dal programma operativo di dettaglio del progetto, tale seconda quota e' di importo pari al restante 50% del cofinanziamento. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari ad almeno il 70% del costo complessivo previsto dal programma operativo del progetto, tale seconda quota e' di importo pari al 30% del cofinanziamento; c) la terza quota, di importo pari al 20% del cofinanziamento, nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b), a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal programma operativo di dettaglio del progetto.». 2. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti commi: «6-bis. Le relazioni di cui al comma 6 devono evidenziare i risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza dei lavori effettuati e devono risultare corredate della tabella di sintesi di cui all'allegato I del presente decreto, debitamente compilata in tutte le sue parti. 6-ter. Dalla quota di finanziamento prevista dal comma 6, lettere b) e c), sono detratte le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta di cui al comma 10-bis, che risultino dalle relazioni inviate ai sensi dei commi precedenti. Tali somme possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli realizzati di cui allo stesso comma 10-bis, alle condizioni vi previste.». 3. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti commi: «8-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, dispone la revoca dei finanziamenti anche nel caso in cui sia accertato il verificarsi di una tra le seguenti situazioni: mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilita' di esecuzione del progetto per cui e' stato disposto il finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis; difformita' dei lavori esecutivi del progetto per cui e' stato disposto il finanziamento rispetto al programma operativo presentato ai sensi dell'art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis; 8-ter. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, aumentate degli oneri accessori a partire dalla data di erogazione.». 4. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 2000, dopo il decimo comma e' inserito il seguente comma: «10-bis. I soggetti ammessi al finanziamento sulla base al decreto di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le economie e i ribassi d'asta verificatesi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti per i quali e' stato disposto il finanziamento. Le somme corrispondenti a tali economie e ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli gia' realizzati. A tal fine il proponente deve presentare alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale, per l'approvazione, una dettagliata descrizione del progetto che intende realizzare o integrare con le economie rinvenute.». 5. Dopo l'art. 10 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000 e' inserito il seguente articolo: «Art. 10-bis (Modifiche dei progetti). - 1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'art. 9 possono richiedere alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti contenuti nelle istanze risultate ammissibili ai sensi dell'art. 8. Alla richiesta deve essere allegato un nuovo programma operativo di dettaglio. 2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni: il costo complessivo del progetto non puo' essere inferiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento; il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente decreto ed, in particolare, i limiti di cofinanziamento di cui all'art. 4; la quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non deve essere superiore a quella individuata dal decreto di cui all'art. 9; il progetto deve rispettare le finalita' e le aree di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento. 3. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di cui al primo comma con le modalita' previste dall'art. 8, comma 3, ed approva, con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento; le sole richieste che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento e che rispettino le condizioni di cui al secondo comma. In caso di approvazione della richiesta, il nuovo programma operativo di dettaglio sostituisce automaticamente il precedente. 4. Il Ministero puo' prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione e' adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.». 6. Nel decreto del direttore generale della direzione Servizio IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 novembre 2002, gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi. 7. Nel decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000 e nel decreto del direttore generale della direzione Servizio IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 novembre 2002, i riferimenti al Servizio IAR si intendono effettuati alla direzione per la generale salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2004 Il direttore generale: Agricola Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 119 | Allegato I
----> Vedere Tabelle da pag. 37 a pag. 38 <---- |
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