Gazzetta n. 289 del 2005-12-13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CIRCOLARE 1 dicembre 2005
Modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464.

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Al presidente della regione Abruzzo
Al presidente della regione
Basilicata
Al presidente della regione
Calabria
Al presidente della regione
Campania
Al presidente della regione Emilia
Romagna
Al presidente della regione Friuli
Venezia Giulia
Al presidente della regione Lazio
Al presidente della regione Liguria
Al presidente della regione
Lombardia
Al presidente della regione Marche
Al presidente della regione Molise
Al presidente della regione
Piemonte
Al presidente della regione Puglia
Al presidente della regione
Sardegna
Al presidente della regione
Siciliana
Al presidente della regione Toscana
Al presidente della regione Umbria
Al presidente della regione Veneto
Al prefetto di Caltanissetta
Al prefetto di Sondrio
Al prefetto di Taranto
Al presidente della provincia di
Bologna
Al sindaco del comune di Bonorva
Al sindaco del comune di Cerzeto
Al sindaco del comune di Napoli
Al sindaco del comune di San
Giuliano di Puglia
Al direttore del servizio integrato
infrastrutture e trasporti -
settore infrastrutture - per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
e, p. c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretario generale
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Gabinetto dell'on.le
signor Ministro

L'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
La medesima disposizione legislativa prevede altresi' che alla ripartizione dei predetti contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.
Successivamente l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005, n. 152, ha disciplinato le modalita' di utilizzo dei predetti contributi, stabilendo in particolare che ai medesimi si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
A seguito dell'approvazione di tale innovativa disciplina, che circoscrive significativamente, rispetto a quella fin qui costantemente seguita, l'ambito di utilizzo delle risorse rese disponibili, sono stati prospettati da numerose Regioni molteplici quesiti in ordine alle iniziative che concretamente possono essere finanziate con le predette risorse per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale.
Tali quesiti vertono, in sostanza, sulla esatta identificazione della nozione di «investimenti», utilizzata dal legislatore, alla luce delle peculiari fattispecie di intervento che caratterizzano le attivita' conseguenti ad eventi di natura emergenziale.
In relazione a tali quesiti, ed al fine di consentire la necessaria uniformita' di comportamento da parte delle strutture commissariali interessate, nell'utilizzo dei finanziamenti da destinare ai contesti calamitosi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 29 settembre 2005, si ritiene utile fornire con la presente nota il supporto delle valutazioni di questo Dipartimento.
Cio' detto, questo Dipartimento e' dell'avviso che sia ammissibile, sulla base di una approfondita esegesi della normativa sopra menzionata, e tenendo conto del parere espresso dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie in questione per la realizzazione di tutti gli interventi comunque funzionali al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili pubblici e privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 2005. In particolare tra detti interventi, in un'ottica ovviamente non tassativa, possono farsi rientrare:
a) la ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi;
b) la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio, nonche' l'azione di ripristino del contesto territoriale inciso dagli eventi calamitosi;
c) la ricostruzione e la riparazione di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;
d) la riparazione e la ricostruzione di strutture destinate ad attivita' produttive.
Per converso, rimangono escluse dalle fattispecie contemplate dalla normativa in esame le iniziative da intraprendersi in detti contesti emergenziali connesse al soddisfacimento delle esigenze di prima assistenza, i cui oneri per il soccorso urgente della popolazione, per i contributi per l'autonoma sistemazione, per il reperimento di soluzioni alloggiative alternative, per i contributi per la ripresa delle attivita' produttive, nonche' per le spese di natura corrente che devono essere sostenute per garantire il funzionamento delle strutture commissariali, non possono porsi a carico di tali risorse finanziarie. In dette tipologie di spesa, infatti, non sembra possibile rinvenire alcuna correlazione, neppure indiretta, con le finalita' di investimento richieste per l'utilizzo delle risorse in argomento.
E' appena il caso di soggiungere che questo Dipartimento rimane comunque fin d'ora a disposizione per fornire, rispetto a concrete fattispecie, ogni ulteriore supporto interpretativo che si ritenesse necessario.
Roma, 1° dicembre 2005
Il capo del Dipartimento
della protezione civile
Bertolaso