Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 dicembre 2005 |
Linee operative, attivita' strumentali all'espletamento dei compiti, nonche' organizzazione, modalita' di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato, recante «disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante «interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visti i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in attuazione dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28; Viste le intese di programma tra il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega nazionale professionisti, la Lega nazionale professionisti serie C e la Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005; Considerato che l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha istituito presso il Ministero dell'interno «l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive» ed ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di individuare le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonche' di disciplinare l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
A d o t t a il seguente decreto: Art. 1.
1. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito denominato Osservatorio, istituito presso il Ministero dell'interno al fine di favorire la massima interazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni e delle misure organizzative e di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 4, di seguito denominato CNIMS. 2. L'Osservatorio, quale organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e puo' essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive. 3. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 1-octies, l'Osservatorio puo' essere altresi' chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno. | Art. 2.
1. L'Osservatorio e' composto da: a) un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i dirigenti generali, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio Polizia stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio reparti speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, nonche' del direttore del Servizio informazioni generali della Direzione centrale della Polizia di prevenzione; d) un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello; e) un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica dirigenziale; f) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche', in relazione ai temi da trattare: un rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali professionisti e dilettanti; ovvero: un rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive per le quali devono essere deliberate linee guida e le misure di cui all'art. 1-octies, lettera c) ed e) nonche' un rappresentante per ciascuna delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo di quattro componenti con diritto di voto. 2. In relazione a specifiche tematiche il presidente puo' integrare l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate, della Societa' italiana autori editori (SIAE) e delle Ferrovie dello Stato S.p.A. L'Osservatorio puo' inoltre essere integrato da rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo alla prevenzione della violenza nelle competizioni sportive, compreso il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei club professionisti. In mancanza di un organo di coordinamento nazionale delle tifoserie di cui al comma 2, la designazione e' richiesta alla Federazione italiana giuoco calcio. 3. Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui all'art. 4. 4. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. | Art. 3.
1. L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza settimanale. 2. Il presidente provvede a: a) convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori; b) determinare l'ordine del giorno della riunione; c) designare il vice-presidente tra i componenti dell'Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici accertamenti presso gli impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; e) costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo; f) visionare i dati concernenti i fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo, in possesso di tutti gli organismi rappresentati in seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare l'opportunita' della diffusione; g) autorizzare la pubblicazione del rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo; h) promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo. 3. Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 1-octies, lettere c) ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. | Art. 4.
1. Le attivita' strumentali allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, sono curate dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine pubblico della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della decisione 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali. 2. In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto all'Osservatorio: a) cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame dell'Osservatorio; b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere; c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica; d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi di esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive; e) predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attivita' dell'Osservatorio; f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della violenza ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del rapporto annuale che le Autorita' di pubblica sicurezza e gli altri soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso; g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attivita' dell'Osservatorio. | Art. 5.
1. Le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza, gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' le altre Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni rappresentate in seno all'Osservatorio sono tenute a fornire all'Osservatorio stesso i dati concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive, lo stato di sicurezza degli impianti sportivi e le altre informazioni richieste dall'Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto dei medesimi fenomeni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro per i beni e le attivitą culturali Buttiglione |
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