Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 novembre 2005
Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15233).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 62 del 18 aprile 2005 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»;
Vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
Vista la direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato;
Vista la direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;
Vista la direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilita' di direzione e la segnalazione di operazioni sospette;
Visto il regolamento 2273/2003/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari;
Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003 e n. 14955 del 23 marzo 2005;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel regolamento sui mercati, per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria sugli abusi di mercato;
Ritenuta la necessita' di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie che coinvolgono aspetti organizzativi dei soggetti vigilati e della Borsa Italiana S.p.a., al fine di consentire l'adeguamento o la creazione delle necessarie procedure;
Considerate le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, come modificato dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003 e n. 14955 del 23 marzo 2005, e' modificato ed integrato come segue:
dopo il Titolo IV e' inserito il seguente:

«Titolo V
INTEGRITA' DEI MERCATI

Capo I
Prassi di mercato ammesse

Art. 59.
Criteri per l'ammissione delle prassi

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo unico, la Consob nel valutare l'ammissibilita' di una prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:
a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;
b) la necessita' di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;
c) il livello di impatto della prassi sulla liquidita' e sull'efficienza del mercato;
d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
e) il rischio inerente alla prassi per l'integrita' dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui e' negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunita' europea;
f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorita' competente o da altra autorita' di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunita' europea;
g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.
3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.
4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

Art. 60.
Procedure per l'ammissione della prassi

1. Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilita' di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:
a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorita', delle societa' che gestiscono i mercati;
b) di autorita' competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.
2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.
3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (CESR).
4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal Committee of European Securities Regulators (CESR). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.
5. Qualora siano gia' state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo puo' essere rinviata fino al termine delle indagini o alle eventuali relative sanzioni.
6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo puo' essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.

Capo II
Prassi nei mercati su strumenti derivati

Art. 61. Informazioni privilegiate in relazione agli strumenti derivati su
merci

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 59 e 60, ai fini dell'applicazione dell'articolo 181, comma 2, del Testo unico le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o piu' strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:
a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o
b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonche' di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti.

Capo III
Manipolazioni del mercato

Art. 62. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di
manipolazioni del mercato

1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:
a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attivita' sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprieta' ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprieta' di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, piu' in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato e sono revocati prima della loro esecuzione;
g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.
2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:
a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.
3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per se' necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.
4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato 4.
5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato e' effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.

Capo IV
Operazioni sospette

Art. 63.
Soggetti tenuti alla segnalazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 187-nonies del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi di scambi organizzati, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini anche non eseguiti.
2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le societa' di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 64.
Identificazione delle operazioni sospette

1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette e' effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:
a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo unico;
b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall'articolo 114 del Testo unico e dalle norme regolamentari di attuazione;
c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall'articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall'articolo 61;
d) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 62;
e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell'Allegato 4 e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario;
f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.
2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.
3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione del mercato che organizzano sistemi di scambi organizzati o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

Art. 65.
Tempi della segnalazione

1. La valutazione prevista dall'articolo 64, comma 1, e' effettuata anche tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.
2. I soggetti indicati nell'articolo 63, comma 1, provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata.

Art. 66.
Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:
a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
c) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;
d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
e) qualsiasi informazione rilevante ai fini dell'esame delle operazioni sospette.
2. Qualora le informazioni indicate nel comma precedente non siano disponibili al momento della segnalazione, questa indica almeno i motivi che inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta. Tutte le altre informazioni sono trasmesse appena disponibili.

Art. 67.
Modalita' di segnalazione

1. La segnalazione alla Consob puo' avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, conferma per iscritto su richiesta della Consob. La segnalazione deve essere effettuata secondo le istruzioni indicate dalla Consob.

Art. 68.
Obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio

1. In attuazione della normativa comunitaria:
- i soggetti che effettuano la segnalazione ai sensi dell'articolo 187-nonies del testo unico non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite;
- la Consob non comunica ad altri l'identita' dei soggetti che effettuano la segnalazione.
2. Sono salvi i rapporti con la magistratura di cui all'articolo 187-decies del Testo unico, nonche' i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

Art. 69.
Operazioni attinenti a mercati esteri

1. La Consob trasmette immediatamente alle competenti autorita' estere le segnalazioni ricevute e attinenti a mercati regolamentati aventi sede in altri Stati comunitari.».
il «Titolo V» e' rinumerato come «Titolo VI».
l'«Art. 59» e' rinumerato come «Art. 70»;
dopo l'Allegato 3 e' inserito il seguente:

«ALLEGATO 4 Esempi di manipolazioni del mercato previsti dall'articolo 1 della
direttiva 2003/6/CE

1. Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo unico derivano i seguenti esempi:
a) il comportamento di una persona o di piu' persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
c) l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.».
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo il Titolo V, Capo IV (Operazioni sospette) che entra in vigore il 1° aprile 2006.
Roma, 29 novembre 2005
Il presidente: Cardia