Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 13 ottobre 2005
Indicazioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12. (Determinazione n. 7/2005).

Rif. R/473-03.
IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo su appalti di lavori di bonifica, l'Autorita' ha affrontato alcune problematiche di carattere generale relative alla qualificazione delle imprese nella categoria OG12.
Al riguardo il Consiglio dell'Autorita' ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e alle SOA, per un'interpretazione uniforme dei criteri da adottare rispettivamente per il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e dell'attestazione nella predetta categoria.
Ritenuto in diritto

Com'e' noto la qualificazione di un'impresa in una categoria generale e' conseguita dimostrando la capacita' di svolgere l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni.
In particolare per la categoria OG12, l'allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 individua quella pluralita' di lavorazioni che concorrono a realizzare opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La categoria, come precisato dallo stesso allegato, comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione che di sicurezza.
Si e' potuto constatare come alla dimostrazione della idoneita' tecnica delle imprese, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione in tale categoria, concorrano spesso anche attivita' attinenti al trattamento dei rifiuti.
Occorre al riguardo considerare che con il termine «trattamento dei rifiuti» si ricomprendono sia attivita' propriamente riconducibili all'esecuzione di lavori, quali, ad esempio, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc., sia attivita' propriamente riconducibili all'ambito dei servizi, quali la raccolta e trasporto dei rifiuti.
Le stazioni appaltanti affidano correttamente l'insieme delle predette attivita' mediante appalti misti nei quali, a seconda dei casi, risulta prevalente la componente riconducibile a lavori ovvero a servizi.
Tuttavia, come questa Autorita' ha gia' precisato con la determinazione n. 3/2005 del 6 aprile 2005, nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attivita' e gli importi relativi sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche. Ancorche' gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, specificando le attivita' eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.
L'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 stabilisce, infatti, che il requisito di adeguata idoneita' tecnica deve essere comprovato con riferimento alla cifra d'affari in «lavori» realizzati in ciascuna delle categorie richieste. Di conseguenza alla qualificazione nella categoria OG12 potranno concorrere solo quelle attivita' propriamente riferibili all'esecuzione di lavori afferenti a detta categoria.
Analogamente le SOA, nella verifica dei requisiti necessari al rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria OG12, dovranno attivare opportuni controlli sul reale contenuto della certificazione rilasciata dal committente, sia esso pubblico che privato, ove nella stessa non siano chiaramente identificate le diverse attivita' effettuate e i relativi importi, al fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio dell'attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di servizi.
Sulla base delle considerazioni espresse, il Consiglio ritiene che:
l'attivita' relativa al trattamento dei rifiuti puo' comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc);
nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l'attivita' di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attivita' e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche;
i certificati di esecuzione lavori di cui all'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attivita' eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori;
nell'ambito dell'attivita' di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attivita' e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori.
Roma, 13 ottobre 2005

Il presidente
Rossi Brigante

Il consigliere
Moutier