Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 novembre 2005 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva Colline Ennesi ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 66356 dell'11 novembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva Colline Ennesi, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore della D.O.P. dell'Olio Extravergine di Oliva Colline Ennesi, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66356 dell'11 novembre 2005, sopra citata; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva. | Art. 2. La denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. | Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. | Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2005 Il direttore generale: La Torre | Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi»
Art. 1. Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Varieta'
La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto in oliveti composti dalle seguenti varieta': per il 70% da «Moresca», «Nocellara Etnea», «Biancolilla», e, per la rimanente parte e per un massimo del 30%, da altre minori tra cui «Giarraffa», «Tonda Iblea», «Ogliarola». All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche. Caratteristiche chimico-fisiche: Acidita' massima totale: minore o uguale a 0,5%; Indice di perossidi: minore o uguale a 12 meq O2/kg; Fenoli totali espressi in mg/Kg di acido gallico secondo il metodo di analisi spettrofotometrico per la rilevazione colorimetrica con il reagente Folin Ciocalteau: maggiore o uguale a 150 mg/Kg; Indici spettrofotometrici: K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o uguale a 0,20; DeltaK minore o uguale a 0,01; Acido oleico: maggiore o uguale a 65%; Acido Linoleico: minore o uguale a 12%; Acido Linolenico: minore o uguale a 0,8%; Rapporto acidi grassi insaturi/saturi: maggiore o uguale a 4,5; Valutazioni organolettiche: colore: dal verde al giallo oro; odore: di fruttato medio o intenso con eventuale leggera sensazione di erba; sapore: fruttato equilibrato con sensazione di piccante ed amaro ed eventuale di carciofo, e/o sedano, e/o pomodoro; Panel test: Mediana dei difetti (Md): uguale a 0; Mediana del fruttato (Mf): maggiore o uguale a 3. Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alle normative U.E. per l'olio extra vergine di oliva.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella provincia di Enna: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa. Per il Comune di Centuripe si esclude quella parte di territorio comunale, compresa in altra D.O.P., delimitata a sud e ad ovest dalla linea ferrata, a nord dalla strada S.S. «catanese» 121 e ad est dal confine della Provincia di Catania.
Art. 4. Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli appezzamenti sui quali e' coltivato l'olivo, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, e la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte alla struttura di controllo e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5. Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli impianti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere tali da rispecchiare le caratteristiche della zona e comunque atte a conferire alle olive ed all'olio che ne deriva i caratteri qualitativi specifici e di tipicita', specificati all'art. 2. Sono pertanto da ritenere idonei gli oliveti compresi nella fascia altimetrica tra 100 s.l.m. e 900 s.l.m. ricadenti nell'areale di produzione di valli interne e colline della provincia i cui terreni sono di medio- impasto, con presenza di scheletro, limo-sabbiosi e sabbioso-argillosi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura variano in relazione all'eta' dell'oliveto. Negli impianti tradizionali i sesti oscillano da metri 8 x 8 a metri 12 x 12, con sesti piu' ampi in oliveti promiscui e sono spesso irregolari; negli impianti moderni il sesto di impianto e' fino a m 7 x 7 con le cultivar tradizionali. Negli impianti tradizionali le forme ricorrenti sono il vaso libero ed il globo; in quelli moderni prevalgono forme monocauli (vaso, monocono, monocaule libero e globo). Comunque tecnica di potatura e forma di allevamento devono essere tali da consentire l'ottenimento di frutti di qualita'. La tecnica di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende pratiche di concimazione organica e/o di sintesi. Per la gestione del suolo e' ammesso l'inerbimento temporaneo o permanente. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata emanati dalla Regione Siciliana; e' ammessa la produzione con metodo biologico. La raccolta delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata tra il primo di ottobre e il quindici di dicembre corrispondente alle fasi di maturazione che vanno dall'inizio dell'invaiatura alla pigmentazione superficiale del frutto. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori; in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato altresi' l'uso di cascolanti. Il trasporto e la conservazione delle olive deve avvenire utilizzando contenitori rigidi ed aerati. La produzione massima delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 non puo' superare kg 10000/ha; la resa massima di olio non puo' superare il 22% espressa in peso per Kg di olive.
Art. 6. Modalita' di oleificazione
La molitura delle olive e l'imbottigliamento dell'olio devono avvenire nel territorio delimitato all'art 3. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire oli privi di alterazioni per ottenere un prodotto che rispecchi le caratteristiche peculiari delle drupe di origine; a tal fine sono ammessi solo impianti in continuo a due o tre fasi in cui la temperatura della pasta di olive non superi i 27°C durante la fase di gramolazione che deve avere una durata massima di 45 minuti primi; e' vietata la pratica del «ripasso» ed e' altresi' vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. L'immagazzinamento dell'olio prodotto deve avvenire in contenitori compatibili con tale alimento, come l'acciaio inox o il vetro esente da piombo, tali contenitori devono risultare perfettamente lavabili, atti alla separazione dei depositi naturali (morchie) dalla massa dell'olio. La conservazione va effettuata al riparo della luce in ambienti chiusi per evitare sia il riscaldamento che il congelamento dell'olio. E' consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine «Colline Ennesi» con metodo biologico.
Art. 7. Legame con l'ambiente
La coltivazione dell'ulivo e di conseguenza la produzione dell'olio tipico dell'ennese, possedendo queste singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, non si configura solo per l'importanza data da una significativa produzione locale, ma anche, nella tradizione antica, come albero di culto al quale tutti i sicilioti dovevano portare somma venerazione cosi' come dimostrato da una ampia e ricca documentazione storica. Questa testimonia una antica presenza della coltivazione dell'ulivo nel territorio provinciale ennese unitamente ad una profonda tradizione degli usi e delle consuetudini ancora vive nel contadino, legati non solo alla produzione di olio ma anche alle sue utilizzazioni. Le cultivar che si sono specializzate nel territorio rispondono all'esigenza tramandata dai greci di un frutto dedicato alla mensa, l'oliva, ed un prodotto, l'olio, che come unguento era legato ai riti propiziatori: da questo, l'affermarsi di cultivar a duplice attitudine. Qualita' e tipicita' dell'olio nella provincia di Enna risultano in diretto collegamento. Studi sul germoplasma confermano l'esistenza di una caratterizzazione genetica ennese di Olea Europaea e l'analisi chimico fisica dell'olio in relazione al germoplasma oggetto di studio ha evidenziato che le caratteristiche specifiche dell'olio ennese hanno comunque una forte correlazione con la matrice genetica. La combinazione tra cultivar presenti nel territorio di antico insediamento, cosi' come e' emerso dall'indagine sul germoplasma, condizioni pedoclimatiche e particolarmente del clima mite mediterraneo che caratterizza questo territorio prevalentemente di media ed alta collina, collocato in area interna priva di diretta influenza del mare, sta alla base della qualita' elevata e della tipicita' del prodotto i cui specifici parametri chimici hanno come conseguenza la notevole stabilita' dell'olio nel tempo a vantaggio del carattere decisamente fruttato che permane a lungo. I terreni sono particolarmente vocati alle coltivazioni arboree ed in particolare per olivo e mandorlo.
Art. 8. Controlli
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 9. Designazione e presentazione dell'olio
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o possano risultare ingannevoli per il consumatore. E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale. E' consentito altresi' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole situate nell'area di produzione, a condizione che il prodotto sia stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti dell'azienda o nell'associazione di aziende e il confezionamento sia avvenuto nelle medesime. Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata all'art. 3. L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore ai litri 5 in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, tale cioe' da essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il logo identificativo della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 ha forma ellissoidale nella parte superiore, con innesto semirettangolare nella parte inferiore. La traccia esterna e' di colore rosso (pantone 185c) con tratto di 15 punti in una dimensione di progettazione di mm 193 x 170; l'interno presenta un fondo bianco sul quale si staglia una grafica verde che rappresenta un ramo di olivo con lo stelo (pantone cool gray 9c), composto da n. 2 frutti (pantone 576c) e n. 5 foglie (pantone 5757c). All'interno sono presenti le seguenti diciture: nella parte alta, all'interno della cornice: OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella zona centrale, in basso: COLLINE ENNESI (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella parte in basso: D.O.P. (pantone 5757c) con carattere Arial rounded bold. .sp: ----> Vedere Logo a pag. 22 <---- |
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