Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 11 novembre 2005, n. 694 |
Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/03) - Ricognizione preventiva ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 795/04 - Settore tabacco. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali All'AGEA - Ufficio monocratico - Area controlli - Area aut. pagamenti All'A.P.T.I. All'UNITAB Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla CIA Alla Copagri Alla O.N.T. All'A.R.T.E.A. All'A.V.E.P.A All'A.G.R.E.A. Al C.A.A. Coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA. S.r.l. Al C.A.A. Copagri Al Coordinamento CAA
1. Premessa. A partire dal 1° gennaio 2006, il regime di pagamento unico entrera' in vigore anche nel settore del tabacco (Regolamento (CE) n. 1782/2003 e n. 864/04 del Consiglio e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004). L'Italia, con il decreto ministeriale n. 790/g-1 del 29 luglio 2005, ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del plafond complessivamente assegnato, per tutte le zone di produzione ad eccezione della regione Puglia per la quale tale coefficiente e' stato fissato al 100%. Come e' noto, il nuovo regime di aiuto non e' piu' legato alla effettiva produzione di tabacco, bensi' alla superficie aziendale complessiva per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalita' in materia di sanita' pubblica, salute delle piante, ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea. Con la presente, si intende disciplinare l'effettuazione, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, di una ricognizione preventiva, finalizzata a: comunicare agli agricoltori la situazione aziendale nel periodo di riferimento (campagna 2000, 2001 e 2002) cosi' come risultante nelle basi dati del SIAN; individuare e definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003; registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al periodo di riferimento; indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che consentano una differente determinazione dei dati del periodo di riferimento, secondo le modalita' definite nel prosieguo della presente circolare. La presente circolare disciplina le modalita' di effettuazione della ricognizione preventiva nel settore tabacchicolo. 2. La ricognizione preventiva. La ricognizione preventiva ha luogo a partire dal 1° dicembre 2005, fino al 31 gennaio 2006. L'AGEA spedisce un'apposita comunicazione, conforme al fac-simile allegato alla presente circolare, a tutti gli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto al tabacco, nel corso del periodo di riferimento o negli anni successivi, ma precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento (prima del 1° gennaio 2006). La lettera ed i moduli allegati saranno spediti con raccomandata a.r. Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi di dati in possesso dell'AGEA relativamente al settore tabacco. In particolare sono comunicati per ciascun anno: i dati relativi alla superficie ammessa; il quantitativo di tabacco ammesso all'aiuto. Vengono altresi' comunicati la superficie e il quantitativo a suo tempo ammesso, risultanti dalla media aritmetica della somma dei quantitativi ammissibili nelle tre campagne che costituiscono il periodo di riferimento. Al fine di fornire un quadro completo della posizione del tabacchicoltore nei rapporti con l'amministrazione, vengono riportati, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenuti nel periodo di riferimento (1° gennaio 2000/31 dicembre 2002) e nel periodo successivo dal 1° gennaio 2003 fino al 15 maggio 2004, comprensivi delle superfici relative. Si fa presente che i dati comunicati (anagrafici e di consistenza aziendale) sono quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa e' inviata. Rimane quindi invariata la possibilita' di una modifica dei dati del periodo di riferimento, a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'AGEA per quanto attiene le campagne di commercializzazione 2000, 2001, 2002. 3. Individuazione dei beneficiari. Dall'analisi congiunta dell'art. 33 del Reg. (CE) 1782/2003 e degli articoli 13, 14 e 15 del Reg. (CE) n. 795/2004 risulta che: 1) possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che: a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento; 2) nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non piu' tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, egli e' ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine; 3) nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non piu' tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende e' ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine; 4) nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non piu' tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine. Pertanto gli «aventi diritto» nel settore tabacchicolo sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel periodo di riferimento. Oppure coloro che sono subentrati all'avente diritto, durante o dopo il periodo di riferimento, i quali conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente). Nessun titolo potra' essere attribuito a chi non presentera' domanda di fissazione dei titoli. Il calcolo dei titoli puo' essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualita' diverse (1997-1998-1999) da quelle del triennio di riferimento, o sulla base di una parte degli anni di riferimento, solo in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del Reg. CE n. 1782/2003). I casi in cui e' possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono: A) Eredita' effettiva o anticipata (successione). Nel caso di eredita' effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome. Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unita' di produzione ereditate. Nel caso di successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, rientrano anche: a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima. Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico e' riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento. La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda. Qualora l'erede effettivo o anticipato sia gia' nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unita' produttive ereditate. Nel caso di agricoltore erede che abbia iniziato l'attivita' nel periodo di riferimento o che richieda l'accesso alla riserva nazionale (cumulo di misure), viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari piu' elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al piu' alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti. B) Modifica di stato giuridico o denominazione. In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni: a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine; b) in caso di cambiamento nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda e' l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari. Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33 1/2 2 Reg. (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime: a) abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda; b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attivita' agricola attraverso una societa' della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attivita' come affittuario di societa' della quale aveva il controllo; c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso uno o piu' propri soci. C) Fusione di aziende e scissione di aziende. Per «fusione» si intende la fusione di due o piu' agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera a), Reg. CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attivita' e' controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine. Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore, definito come all'art. 2, lettera a), Reg. CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unita' di produzione trasferite dell'azienda di origine. Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3, primo o secondo comma del Reg. (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione. 4. La registrazione delle modifiche. I produttori potranno manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date che saranno indicate nella comunicazione stessa; decorsi i termini previsti, vale la regola del «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione. L'eventuale modificazione dei dati di riferimento gia' comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, e' presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli. I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessita' di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarita' delle aziende nel periodo di riferimento (eredita', modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), dovranno recarsi presso i seguenti uffici per la registrazione delle conferme o modifiche, in particolare: presso il Centro di assistenza agricola - CAA, a partire dal 1° dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006 al quale ha conferito o intende conferire mandato, per confermare la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la registrazione delle variazioni intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. Sara' cura dello stesso produttore acquisire presso la propria associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva da svolgersi presso i CAA; se non ha conferito, ne' intende conferire, mandato a nessun CAA, il produttore destinatario deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale, indicandone le ragioni senza allegare alcun documento, mediante la compilazione della «Scheda per la verifica aziendale» (quadro D) allegata alla presente circolare, inviandola firmata, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, al seguente indirizzo: AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - c.p. 14326 - 00100 Roma. Il produttore interessato sara' convocato per apportare le necessarie variazioni al fascicolo aziendale, avendo cura di acquisire, preventivamente, presso la propria associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva cosi' come specificato nelle «Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa» allegata alla presente circolare. 5. Regime di pagamento unico. A partire dall'entrata in vigore del regime di pagamento unico per il settore tabacchicolo (1° gennaio 2006) e con specifico riferimento alle procedure di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, di fissazione dei titoli e presentazione delle domande di accesso al regime di pagamento unico, i produttori agricoli si potranno avvalere dei CAA autorizzati oppure degli appositi sportelli resi disponibili dagli organismi pagatori competenti. A partire dalla data di entrata in vigore del regime di pagamento unico anche per il settore tabacchicolo, trovano applicazione le disposizioni in materia di mandato previste dal decreto legislativo n. 165/1999, e successive modificazioni, e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 15. 6. Integrazioni alla disciplina della ricognizione preventiva. Al fine di assicurare l'uniformita' di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e piu' in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, e' istituito presso l'AGEA un apposito gruppo di lavoro ristretto, la cui composizione sara' definita con separato provvedimento. Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'AGEA con specifiche integrazioni alla presente circolare. Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm dove saranno pubblicati anche la presente circolare e le successive integrazioni. Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico, ed in particolare: assegnazione dei titoli provvisori; fissazione dei titoli; domanda di accesso al regime di pagamento unico; assegnazione dei titoli definitivi. Roma, 11 novembre 2005 Il direttore dell'Area coordinamento: Nanni | Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 43 a pag. 52 <---- |
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