Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 novembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 ottobre 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada», di cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogada», conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» come attestato in data 22 novembre 1999;
Considerato che e' iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 30 giugno 2000;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense, in atti allegato;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano, del 21 aprile 2004, con scadenza il 18 aprile 2005, per turismo;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 ottobre 1975, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Art. 3.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 novembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.