Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 novembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Schino Iris, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Schino Iris, nata a Milano 18 febbraio 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico in psicologia conseguito presso la «Katholieke Universiteit Brabant» nel dicembre 2000;
Considerato inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 luglio 2005 e del 20 settembre 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Schino Iris, nata a Milano l'8 febbraio 1977, cittadina italiana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicologia di comunita'.
Roma, 24 novembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.