Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 novembre 2005 |
Riconoscimento, al sig. Merlo Lorenzo Edoardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Attorney», conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli studi di Parma in data 12 marzo 2001 e del «Master of Law», conseguito presso la «Temple University Philadelphia» in data 23 maggio 2002; Considerato inoltre che e' iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division third Iudicial Department» in data 25 novembre 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta:
Art. 1. Al sig. Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre 1974, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. | Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. | Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 22 novembre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. |
|
|