Gazzetta n. 291 del 2005-12-15
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 dicembre 2005
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile (sesto bando).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto altresi' l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorita' eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
Visti i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 con i quali, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le regioni e le province autonome, le risorse finanziarie statali disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;
Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale e' stato stabilito un limite minimo e massimo di investimento per l'accesso alle agevolazioni e sono stati altresi' fissati i criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 cosi' come modificato con successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;
Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;
Decreta:

Art. 1.
1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 946342 del 5 dicembre 2005, citata in premessa.
2. Il termine finale di presentazione delle domande e' fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.
Art. 2.
1. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a Euro 88.535.259,64 e risultano composte, per Euro 76.145.690,00 dalle risorse statali disponibili in bilancio gia' ripartite tra le regioni e le province autonome con i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 citati in premessa, e per Euro 12.389.569,64 dalle risorse stanziate dalle regioni e province autonome che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000. Gli importi delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:

=====================================================================
|Fondi statali|Fondi regionali| Totale ===================================================================== Piemonte | 2.944.671,70| 1.742.479,35| 4.687.151,05 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta | 60.998,00| 100.000,00| 160.998,00 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 1.375.845,80| 0| 1.375.845,80 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 5.063.837,60| 0| 5.063.837,60 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | | Bolzano | 142.364,30| 0| 142.364,30 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | | Trento | 218.884,50| 208.938,00| 427.822,50 --------------------------------------------------------------------- Veneto | 2.649.717,70| 0| 2.649.717,70 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia | 699.387,70| 504.060,92| 1.203.448,62 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna | 1.963.320,00| 0| 1.963.320,00 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 2.688.991,40| 1.477.706,62| 4.166.698,02 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 751.369,00| 0| 751.369,00 --------------------------------------------------------------------- Marche | 954.620,80| 0| 954.620,80 --------------------------------------------------------------------- Lazio | 6.151.135,10| 2.380.079,53| 8.531.214,63 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 1.233.815,30| 800.000,00| 2.033.815,30 --------------------------------------------------------------------- Molise | 576.495,30| 0| 576.495,30 --------------------------------------------------------------------- Campania |15.185.539,80| 0|15.185.539,80 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 8.839.915,50| 1.609.730,47|10.449.645,97 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 1.389.186,10| 500.000,00| 1.889.186,10 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 5.749.061,20| 1.066.574,75| 6.815.635,95 --------------------------------------------------------------------- Sicilia |13.916.830,80| 0|13.916.830,80 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 3.589.702,40| 2.000.000,00| 5.589.702,40
Art. 3.
1. Le domande di agevolazione devono essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 4.
1. In mancanza dell'integrazione delle risorse finanziarie da parte delle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia, e da parte della Provincia autonoma di Bolzano, le domande la cui unita' locale ricade nei suddetti territori sono esaminate dal Ministero delle attivita' produttive, che provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
2. Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse in copia, per conoscenza, alle suddette regioni, che possono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. I criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Toscana, Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 31 <----