Gazzetta n. 292 del 2005-12-16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 settembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di mobilita' per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex lavoratori dipendenti dalle societa': Natura Italia S.r.l. (Lucera - Foggia); Molini e Pastifici (Lucera - Foggia); Coats Italia S.p.a. (Foggia); Enichem Agricoltura S.p.a. (Foggia); Fildaunia S.p.a. (Foggia); Marelli Automazioni S.r.l. (Foggia); Sidera S.r.l. (Foggia). (Decreto n. 36957).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti della societa' Natura Italia S.r.l. di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, tra i fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 189.149,76.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, in favore di un numero massimo di sessantuno unita', ex dipendenti della societa' Molini e Pastifici unita' di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 961.511,28.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di cinquantuno ex dipendenti della societa' Coats Italia S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 721.951,92.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di diciassette ex dipendenti della societa' Enichem Agricoltura S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 240.650,64.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dall'8 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della societa' Enichem Agricoltura S.p.a. unita' di Foggia, il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 8.006,77.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della societa' Enichem Agricoltura S.p.a. unita' di Foggia, il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 15.762,48.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quindici ex dipendenti della societa' Fildaunia S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 212.338,80.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quattro ex dipendenti della societa' Marelli Automazioni S.r.l. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 56.623,68.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di ventitre ex dipendenti della societa' Sidera S.r.l. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 325.586,16.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 2.731.581,49, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 332