Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 dicembre 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», in Terni. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Terni
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche; Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative; Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative; Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale 17 luglio 2003; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile; Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero dell'attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 ottobre 2005 relativo alla societa' cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», con sede in Terni via Ricotti n. 10 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non e' nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si e' costituita; Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione; Decreta:
La societa' cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», costituita il 25 agosto 1999 con rogito notaio dott. Filippo Federici omologato dal tribunale di Terni in data 25 settembre 1999, n. 789/99, iscritta al n. 1434 registro imprese c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni, via Ricotti n. 10, codice fiscale n. 00785510553, pos. n. 1176/290922 e' sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies in quanto non ha compiuto atti di gestione e non e' nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Terni, 1° dicembre 2005 Il direttore provinciale: Bucossi |
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