Gazzetta n. 293 del 2005-12-17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Fissazione dei limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel territorio dei comuni di Pisa e di Livorno.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 novembre 2005, si e' proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (acque interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel territorio dei comuni di Pisa e Livorno, nel senso che il limite del demanio marittimo nel medesimo tratto di canale e' individuato, alla luce dei lavori precedentemente svolti, in corrispondenza del lato mare del ponte stradale (strada statale n. 224) che attraversa il canale Scolmatore. Tale limite, sulla cartografia del S.I.D., risulta rappresentato dalla retta congiungente i seguenti punti di riferimento:
punto A) che e' determinato dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605116,86 e coordinata nord 4826540,82;
punto B) che e' determinato invece dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605235,85 e coordinata nord 4826468,55.
La individuazione del punto B e' stata effettuata considerato l'andamento attuale delle sponde del canale Scolmatore, nel cui alveo ricadono ormai le particelle numeri 72, 11, 71, 7, 66, 2, 74, 39012, 39011, 39010, 39009, 70, 39008, 39031, 39019, 16, 17 e 39020.
Tale limite e' evidenziato, con apposita linea rossa di demarcazione, negli stralci di mappa S.I.D. aventi le succitate coordinate che, allegati ai verbali di riunione e di sopralluogo del 18 luglio 2003, del 2 settembre 2003, del 4 novembre 2003 e del 5 marzo 2004, formano parte integrante del decreto stesso.