Gazzetta n. 294 del 2005-12-19
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2005
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.
1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle societa', residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2005, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) dello stesso testo unico nonche' i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.
1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 15 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purche' i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.
1.4. La certificazione e' composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonche' dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili, dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti e dalla sezione V, concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.
1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.6. La certificazione e' compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed e' rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Motivazioni.
Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 15 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004.
Per effetto delle modifiche effettuate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella certificazione in oggetto e' stata eliminata la sezione relativa all'attribuzione del credito di imposta sui dividendi, come previsto nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi di capitale.
Nel nuovo schema approvato, inoltre, e' stato inserito un apposito campo per l'indicazione dell'importo dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati al netto degli oneri e delle imposte applicate all'estero, effettivamente corrisposto al beneficiario da soggetti non residenti (c.d. netto frontiera).
Infine, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, nella certificazione e' stato previsto un nuovo campo per l'esposizione dei dividendi relativi alle distribuzioni di utili e di riserve formatesi durante l'efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2004.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonche' approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004;
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2005
Il direttore dell'agenzia: Ferrara
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 36 a pag. 41 della G.U. <----