Gazzetta n. 294 del 2005-12-19
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 5 dicembre 2005
Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento. (Deliberazione n. 180/2005).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare le modalita' della tutela giurisdizionale, da parte degli Organi di autodichia del Senato, relativamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale;
Delibera:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Per la trattazione dei ricorsi disciplinati dal presente regolamento, la Commissione contenziosa, istituita dalla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 1987, si riunisce con la partecipazione dei tre componenti Senatori e con due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di universita' in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.
3. Congiuntamente a questi ultimi due membri effettivi sono nominati anche due membri supplenti con i medesimi requisiti.
Art. 2.
Norme applicabili
1. I ricorsi di cui al presente regolamento sono presentati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena cognizione.
2. In tali casi si osservano le disposizioni di cui ai titoli secondo e terzo della parte seconda del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, fatta eccezione per l'art. 78; per quanto ivi non previsto, si osservano le norme della giurisdizione amministrativa.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore nella XIV legislatura a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano fino al riordino complessivo ed organico della normativa concernente gli organi e le procedure del contenzioso interno.
Art. 4.
Norme finali
1. Al fine di garantire la necessaria continuita' della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato esercitano le loro funzioni fino alla nomina, a inizio di legislatura, degli Organi di autodichia ai sensi dell'art. 72, comma 8, e dell'art. 75, comma 2, del citato testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
2. A decorrere dalla XV legislatura, i Senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di Garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
professore ordinario o associato d'universita' in materie giuridiche, anche a riposo;
avvocato dello Stato, anche a riposo;
avvocato del libero foro.
3. Il Presidente del Senato e' delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.