Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 ottobre 2005, n. 256 |
Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico"; Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera b-bis del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni; Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" di seguito denominata "legge n. 400 del 1988"; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999"; Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del regolamento n. 228 del 1999, il quale dispone che i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni; Visto altresi' l'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale stabilisce che possono essere istituiti fondi speculativi in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del TUF; Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Fondi speculativi che investono prevalentemente in attivita' immobiliari 1. All'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: "I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 ottobre 2005
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 52
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 3 e 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.), e' il seguente: "Art. 3 (Provvedimenti). - 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonche' i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.". "Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote; c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c), numero 5). 2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art. 46, commi 2 e 3.". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164), come modificato dal presente regolamento: "Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del testo unico, e' investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'. 3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve: a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art. 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali. 4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele: a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare i 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo; b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua; c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento; d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente; f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo. 5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento. 6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro. 7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile. 7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. 8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.". - Il testo dell'art. 16 del sucitato decreto ministeriale n. 228 del 1999 e' il seguente: "Art. 16 (Fondi speculativi). - 1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico. 2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non puo superare le duecento unita'. 3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso. 4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento. 5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia. 6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote. 7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.". Nota all'art. 1: - Per l'art. 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, si vedano le note alle premesse.
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