Gazzetta n. 295 del 2005-12-20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 ottobre 2005, n. 256
Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera b-bis del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;
Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del regolamento n. 228 del 1999, il quale dispone che i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni;
Visto altresi' l'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale stabilisce che possono essere istituiti fondi speculativi in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del TUF;
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Fondi speculativi che investono prevalentemente in attivita'
immobiliari
1. All'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma 7-bis:
"I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 52



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 3 e 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O.), e' il seguente:
"Art. 3 (Provvedimenti). - 1. I regolamenti
ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
e le procedure per l'adozione degli atti e dei
provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB nei rispettivi Bollettini.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
ai sensi del presente decreto nonche' i regolamenti dei
mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia
e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma
elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato
modificato nel corso dell'anno precedente.".
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto
ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1999, n.
164), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi
immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto
dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,
anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma
1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del testo unico, e'
investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d),
in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento
qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in
misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in
strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti
reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca
immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi
dall'avvio dell'operativita'.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare
o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere
effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in
fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione
del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art.
4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di
conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in
mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima
elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla
stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art.
17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato
dalla relazione di stima non deve essere inferiore al
valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario
finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la
redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di
gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione
all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta
valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato
della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel
caso in cui questi possegga i necessari requisiti
professionali.
4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente
regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci
della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle
societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa
appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite
subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione,
acquisto o conferimento non puo' superare i 10 per cento
del valore del fondo; il totale delle operazioni
effettuate, anche indirettamente, con soci della societa'
di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore
del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al
loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del
valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del
singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e
in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i
soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo'
superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo
su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono
costituire oggetto di relazione di stima elaborata da
esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del
presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei
conferimenti devono essere detenute dal conferente per un
ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della
sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla
data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina
le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i
conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3,
lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto
conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della
SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi
sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme
parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c)
non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli
articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si
applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a
250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino
ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili,
dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in
societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni.
Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di
effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e'
investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche
il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento
dell'immobile.
7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai
fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente
regolamento.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i
rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al
comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per
cento del valore del fondo.".
- Il testo dell'art. 16 del sucitato decreto
ministeriale n. 228 del 1999 e' il seguente:
"Art. 16 (Fondi speculativi). - 1. Le SGR possono
istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun
fondo speculativo non puo superare le duecento unita'.
3. L'importo minimo della quota iniziale non puo'
essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi
speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere
oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la
rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso
avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla
Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni
oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione
con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al
rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi
disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei
potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come
oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali
fondi.".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio
1999, n. 228, si vedano le note alle premesse.