Gazzetta n. 295 del 2005-12-20
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 17 novembre 2005
Disciplina dei lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Visto il decreto del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni del 4 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento individua le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia dei lavori puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Art. 3.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni, nonche' degli impianti situati al di fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro;
b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle Associazioni delle Sale Stampa, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
d) interventi non programmabili per la sicurezza su locali ed impianti, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
Art. 4.
Divieto di frazionamento
E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
Art. 5.
Responsabile del servizio
L'esecuzione dei lavori in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e dei limiti di spesa, dal responsabile del servizio interessato che puo' affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Art. 6.
Relazioni informative
L'amministrazione informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999.
Art. 7.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
Il responsabile del procedimento provvede altresi' all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
Art. 8.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalita' di pagamento;
6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Per i lavori d'importo inferiore a 20.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Art. 9.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
Art. 10.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 11.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 12.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro e' in facolta' dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
Art. 13.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 14.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 15.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 16.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 euro.
Art. 17.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 18.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 novembre 2005

Il segretario generale: Guida