Gazzetta n. 295 del 2005-12-20
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 18 novembre 2005 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2005 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 7 dicembre 2005, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni.... (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:

CGIL.... |(firmato)
CISL.... |(firmato)
UIL.... |(firmato)
CONFSAL.... |(firmato)
CGU.... |(firmato)

per le organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL scuola..... |(firmato)
CISL scuola..... |(firmato)
UIL scuola..... |(firmato)
CONFSAL SNALS..... |(firmato)
GILDA UNAMS..... |(firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del
comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005
Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilita', sui compensi per le attivita' aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4.
Retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 81 del CCNL 24 luglio 2003 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003-2004 e certificate in Euro 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, e' corrisposta una tantum pari a Euro 81 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2004.
Art. 5.
Fondo dell'istituzione scolastica
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, gia' definite ai sensi dell'art. 82 del CCNL 24 luglio 2003, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:
Euro 15,24 mensili pro-capite per tredici mensilita' per ogni docente ed unita' di personale educativo in servizio al 31 dicembre 2003;
Euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilita' per ogni unita' di personale ATA in servizio al 31 dicembre 2003.
2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.
3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24 luglio 2003 ricevono nel presente CCNL una diversa finalizzazione poiche' destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.
4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.
Art. 6.
Aumenti contrattuali ai capi di istituto
1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilita', spettanti al docente laureato degli istituti secondari di secondo grado.
Art. 7.
Posizioni economiche per il personale ATA
1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli articoli 48 e 49 del CCNL 24 luglio 2003, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL 24 luglio 2003 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in Euro 330 annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area A, e in Euro 1000 annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sara' formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24 luglio 2003 da attivarsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra e' determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e piu' complesse mansioni concernenti, per l'area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilita' operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilita' che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24 luglio 2003.
4. L'istituto di cui al presente articolo e' finanziato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 in prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-2005 del comparto scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'area B e di un terzo a favore dell'area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.
5. Al personale delle aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04 certificate in Euro 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, e' corrisposta una tantum pari a Euro 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.
Art. 8.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 24 luglio 2003.
Art. 9.
Norma programmatica
1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l'anno scolastico 2004-2005, saranno impiegate con le modalita' da definirsi in una sequenza contrattuale da aprirsi entro sessanta giorni dalla certificazione delle risorse stesse.
----> Vedere Tabelle da pag. 86 a pag. 87 della G.U. <----

1. Dichiarazione a verbale.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola nel sottoscrivere il contratto nazionale scuola relativo al secondo biennio economico, in considerazione del tempo trascorso dalla sigla dell'ipotesi di accordo alla data odierna nonche' del fatto che si tratta di un contratto arrivato ormai alla scadenza del biennio, richiedono il massimo sforzo ed impegno del Governo perche' l'erogazione delle somme dovute al personale avvenga in tempi brevissimi e le successive sequenze rispettino le scadenze definite. 2. Dichiarazione a verbale.
Dal 1° gennaio 2006 si apre il rinnovo del contratto quadriennale eppure, ad oggi, il Governo non ha ancora stanziato, nella legge finanziaria per il 2006, le risorse necessarie.
Al fine di evitare ulteriori e penalizzanti ritardi ai lavoratori della scuola FLC CGIL, CISL Scuola UIL Scuola chiedono l'impegno del Governo per recuperare lo stanziamento da destinare ai rinnovi contrattuali nei pochi giorni che mancano all'approvazione della legge finanziaria.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola ribadiscono la centralita' dell'ARAN per il rinnovo dei contratti pubblici.