Gazzetta n. 297 del 2005-12-22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 dicembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Bordea Olimpia Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
Vista l'istanza della sig.ra Bordea Olimpia Marcela, nata a Ponorel (Romania) il 22 aprile 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Avocat» rilasciato dalla «Uniunea avocatilor din Romania» di Arad il 1° luglio 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «licentiat in stiinte Juridice, in profilul Sti inte Juridice, specializarea Drept» presso l'Universita' «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) nel febbraio 1996;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
Visto il parere il scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pavia in data 3 maggio 2005 con validita' fino al 1° maggio 2006 per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Bordea Olimpia Marcela, nata a Ponorel (Romania) il 22 aprile 1963, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 dicembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, li cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) - La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.