Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 13 dicembre 2005 |
Direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'elettricita', ed in particolare l'art. 4, che dispone che la societa' Acquirente unico S.p.a. ha funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato vincolato e che attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il potere di emanazione di apposite direttive nei confronti della medesima societa'; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico S.p.a. ai sensi del citato art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, con cui e' stata destinata all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica importata in esecuzione dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003, aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente dei costi variabili di produzione cosi' come definita dalla delibera dell'Autorita' n. 194/02; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico; Vista la nota del Ministero della attivita' produttive del 16 novembre 2005, prot. 18861, con cui e' stato comunicato all'Enel S.p.a. l'avvio di una valutazione istruttoria, sotto il profilo giuridico ed economico, circa l'opportunita' e la possibilita' di mantenimento delle condizioni finora riservate ai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997; Vista la comunicazione dell'Enel S.p.a. del 22 novembre 2005 con cui la societa' ha avanzato le proprie osservazioni in merito alla citata comunicazione del Ministero delle attivita' produttive del 16 novembre 2005; Vista la nota dell'Acquirente unico S.p.a. trasmessa al Ministro delle attivita' produttive in data 21 novembre 2005, prot. AU/P2005001227, relativa alla previsione dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione, per l'anno 2006; Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) trasmessa al Ministro delle attivita' produttive in data 23 novembre 2005, prot. n. AO/R05/4844, concernente, tra l'altro, criteri per la ridefinizione del prezzo di cessione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003; Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attivita' produttive espresso dall'Autorita' con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 258/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134; Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004, consentendo di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di trasparenza delle transazioni, e che il parametro attualmente utilizzato per definire il prezzo di cessione dei citati contratti pluriennali, determinato in un contesto di prezzi amministrati con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, non risulta piu' rappresentativo del prezzo dell'energia all'ingrosso; Considerato che l'Autorita', nella citata nota al Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2005, ha segnalato la non attualita' del parametro di valorizzazione dell'energia elettrica contenuto nel decreto 19 dicembre 2003, facendo presente che non sara' piu' possibile continuare ad aggiornare su base trimestrale il prezzo di cessione, secondo le attribuzioni delegate dall'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003; Considerate che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno 2006, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione rispetto ai valori dell'anno 2005; Ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti pluriennali, in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicita' dell'energia elettrica da importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale; Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa ai contratti pluriennali di importazione sia determinato in coerenza con le previsioni dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica, effettuate dall'Acquirente unico S.p.a. per l'anno 2006; Ritenuto, a tali fini, che un parametro validamente utilizzabile per l'anno 2006 sia, sul mercato dell'energia elettrica a termine, il prezzo medio di cessione della procedura concorsuale svolta da Acquirente unico S.p.a. il 28 ottobre 2005, opportunamente aggiornato con le variazioni in riduzione del costo combustibili, da fissare inizialmente al 31 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2006, il prezzo di cessione alla societa' Acquirente unico S.p.a. dell'energia elettrica importata dall'Enel S.p.a. in esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, e' fissato nella misura massima di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 2. 2. L'Autorita' provvede a definire le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto riguarda la verifica trimestrale circa i possibili effetti sul prezzo massimo, definito al comma 1, derivanti dall'andamento in diminuzione dei prezzi dei combustibili. | Art. 2. 1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola |
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