Gazzetta n. 298 del 2005-12-23
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2005
Trasferimento del credito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzazativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto 1'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la ĞRiforma dell'organizzazione del Governoğ in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma e' stata soppressa;
Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito di Euro 9.000,00 nei confronti del sig. Cortese Vinicio riguardante somme pignorate presso terzi, poi reintegrate dall'ente, a seguito della sentenza pretorile del 29 maggio 1995 e per la quale risulta pendente il giudizio di appello per il recupero della somma riscossa dal sig. Cortese Vinicio su procedura esecutiva;
Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di Euro 9.000,00 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale casse mutue artigiani in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse di Euro 9.000,00 vantato nei confronti sig. Cortese Vinicio riguardante somme pignorate presso terzi, poi reintegrate dall'ente, a seguito della sentenza pretorile del 29 maggio 1995 e per la quale risulta pendente il giudizio di appello per il recupero della somma riscossa dal sig. Cortese Vinicio su procedura esecutiva, e' trasferito, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma in liquidazione alla Federazione nazionale casse mutue artigiani in liquidazione, il quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio