Gazzetta n. 299 del 2005-12-24
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2005
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9335 del 28 ottobre 2005, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare»;
Vista la nota dell'Istituto dell'8 novembre 2005, prot. n. 020711, con la quale la deliberazione n. 9335 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del 2 dicembre 2005, prot. n. 962, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9335 del 28 ottobre 2005;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone:
1. Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del «Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 16 dicembre 2005
Il Presidente: Petronzio
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla
individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in
tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto
nazionale di fisica nucleare.

L'ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito codice;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera d) del codice che definisce «dati sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera e) del codice che definisce «dati giudiziari» i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o le qualita' di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
Visto l'art. 20, comma 2 del codice, il quale dispone che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformita' al parere espresso dal Garante;
Visto l'art. 21, comma 2, del codice il quale afferma che le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari;
Viste le finalita' di rilevante interesse pubblico connesse alle attivita' dei soggetti pubblici indicate negli articoli 59, 60, 68, 71, 95, 112 del codice;
Considerato che tra le operazioni effettuate dal'INFN che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, rientrano, in particolare, le interconnesioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che l'INFN deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge ovvero le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;
Ritenuto di individuare analiticamente, in relazione ai trattamenti disciplinati dal presente regolamento, le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali le interconnessioni ed i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento e le comunicazioni di dati a terzi;
Considerato che i trattamenti di cui sopra sono effettuati nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite; all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005) che ha suggerito un modello per l'individuazione delle tipologie dei dati e delle operazioni eseguibili;
Visto il parere di conformita' espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 19 ottobre 2005;
Considerata la natura regolamentare del presente atto che ne impone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, contenente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito del trattamento
1.1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione del personale e degli ospiti, nonche', in via eventuale, nell'ambito di attivita' contenziose in giudizi attivi o passivi riguardanti diritti o interessi del personale o di terzi.
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
2.1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, le sette schede che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 7, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate dal codice.
2.2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2.3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazioni e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2.4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'INFN sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del codice).
2.5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del codice).
Allegato

----> Vedere schede da pag. 21 a pag. 27 <----