Gazzetta n. 300 del 2005-12-27
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 6 dicembre 2005
Adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita', di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' militare

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante «Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate»;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare, datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare, datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto sono adottate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, relativamente al reclutamento degli atleti e degli istruttori, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
Art. 2.

Sono giudicati idonei, ai fini del loro reclutamento, gli atleti e gli istruttori che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' specificatamente indicate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, di seguito denominato Elenco, e risultino in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, accertati secondo le disposizioni vigenti, nonche' dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi alla categoria ed al ruolo di appartenenza.
Art. 3.

Ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' previste dall'Elenco, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare, di seguito denominata direttiva.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 circa le infermita' ed imperfezioni specificatamente indicate nell'Elenco, le affezioni esplicitate ed espressamente riportate nella direttiva, a giudizio del competente organo sanitario, potranno essere valutate compatibili con l'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore, sempre che risultino, sotto il profilo medico-legale, di scarsa incidenza e tali da non costituire un rischio per la tutela della loro salute e della collettivita'.
Art. 4.

Per delineare il profilo sanitario degli atleti e degli istruttori, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare.
Fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3, nonche' quelli specificatamente indicati nei bandi di concorso in relazione alla disciplina sportiva prescelta, possono essere giudicati idonei, in sede di reclutamento, gli atleti e gli istruttori cui sia accertato un grado di validita' inquadrabile in fascia A, limitatamente alla caratteristica somatofunzionale PS, ed anche in fascia B per le altre caratteristiche.
Art. 5.

Le imperfezioni e le infermita' non menzionate nell'Elenco e nella direttiva ed incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza.
Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il grado di validita' inquadrabile in fascia A o B potra' essere delineato anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio del competente organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante, risultino di nessuna o scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
Il direttore generale: Donvito