Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e' inserita la seguente sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle societa' organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



Art. 2. (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e
monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza";
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono inserite le seguenti: "ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di cui alla lettera b)", e dopo le parole: "di natura patrimoniale" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
"4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza";
b) dopo l'articolo 148 e' inserito il seguente:
"Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo";
c) all'articolo 149:
1) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societa', mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi";
2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";
d) all'articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate";
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri";
e) all'articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri";
f) all'articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del comitato" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del comitato";
g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3".
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2400 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'";
b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: "2400, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto";
c) all'articolo 2409-septiesdecies, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 148 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Sezione V (Organi di controllo). - Art. 148
(Composizione). - 1. L'atto costitutivo della societa'
stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri
effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri
supplenti;
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per
l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da
parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' od alle
societa' da questa controllate od alle societa' che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
"ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di
cui alla lettera b)" da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
"o professionale" che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e
l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' dei membri del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio
di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma
3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la
decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e
monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta
di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto
comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza;».
- Si riporta il testo dell'art. 149 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 149 (Doveri). - 1. Il collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa
della societa' per gli aspetti di competenza, del sistema
di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
nonche' sull'affidabilita' di quest'ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c-bis) sulle modalita' di concreta attuazione delle
regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da societa' di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, cui la
societa', mediante informativa al pubblico, dichiara di
attenersi;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite
dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'art.
114, comma 2.
2. I membri del collegio sindacale assistono alle
assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono
senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un
esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall'ufficio.
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla
CONSOB le irregolarita' riscontrate nell'attivita' di
vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e
degli accertamenti svolti e ogni altra utile
documentazione.
4. Il comma 3 non si applica alle societa' con azioni
quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione europea.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i
commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di
sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di
gestione.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano i commi 1, "limitatamente alle lettere c-bis e
d)", 3 e 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 151 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 151 (Poteri). - 1. I sindaci possono, anche
individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di
ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a societa'
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari, "ovvero rivolgere le medesime richieste
di informazione direttamente agli organi di amministrazione
e di controllo delle societa' controllate".
2. Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle societa' controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo'
altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio
di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed
avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento
delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
"individualmente da ciascun membro del collegio, ad
eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
puo' essere esercitato da almeno due membri".
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita'
del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la
propria responsabilita' e a proprie spese, possono
avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e
ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'art. 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare
agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'.
Si applicano le disposizioni dell'art. 2421, ultimo comma,
del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 151-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). -
1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono,
anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di
gestione, anche con riferimento a societa' controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari, "ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e
di controllo delle societa' controllate".
Le notizie sono fornite a tutti i componenti del
consiglio di sorveglianza.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono,
anche individualmente, chiedere al presidente la
convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da
trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo,
salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al
richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione
successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza puo', previa
comunicazione al presidente del consiglio di gestione,
convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed
avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento
delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
"individualmente da ciascun membro del consiglio, ad
eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
puo' essere esercitato da almeno due membri".
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello
stesso appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi
momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche'
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle
societa' controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all'andamento generale
dell'attivita' sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 151-ter del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 151-ter (Poteri del comitato per il controllo
sulla gestione). - 1. I componenti del comitato per il
controllo sulla gestione possono, anche individualmente,
chiedere agli altri amministratori notizie, anche con
riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari, "ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione
direttamente agli organi di amministrazione e di controllo
delle societa' controllate". Le notizie sono fornite a
tutti i componenti del comitato per il controllo sulla
gestione.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla
gestione possono, anche individualmente, chiedere al
presidente la convocazione del comitato, indicando gli
argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata
senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla
prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione puo',
previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione
od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della
societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I
poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione
possono essere esercitati anche "individualmente da ciascun
membro del comitato".
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un
componente dello stesso appositamente delegato, puo'
procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di
controllo nonche' scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito
ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma
1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
che svolge l'attivita' di giornalista.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi
1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione
che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
3.
3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.»
- Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
[codice civile 2409]. La deliberazione di revoca deve
essere approvata con decreto dal tribunale, sentito
l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori [codice
civile 2194], nel registro delle imprese nel termine di
trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-quaterdecies del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2409-quaterdecies (Norme applicabili). - Al
consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400,
terzo "e quarto" comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo
comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con
cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica
l'art. 2434-bis ed essa puo' venire impugnata anche dai
soci ai sensi dell'art. 2377.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-septiesdecies del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2409-septiesdecies (Consiglio di
amministrazione). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di
amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo
comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo
previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
di categoria o da societa' di gestione di mercati
regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico,
sono resi noti all'assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso
altre societa'.».



Art. 3.
(Azione di responsabilita)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2393:
1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori";
b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: "dal quarto comma dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma dell'articolo 2393".
2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "2393, quinto e sesto comma".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2393 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2393 (Azione sociale di responsabilita). -
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e'
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
se la societa' e' in liquidazione [codice civile 22, 2364,
n. 4, 2366, 2373, 2409].
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare [codice civile 2366],
quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui
si riferisce il bilancio.
L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l'assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilita' e puo' transigere [codice civile 1966],
purche' la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia
il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti
almeno il quinto del capitale sociale [codice civile 2394,
2394-bis, 2395, 2434] o, nelle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto
per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai
sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 2393-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2393-bis (Azione sociale di responsabilita'
esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilita'
puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente
puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un
"quarantesimo" del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto
di citazione e' ad essa notificato anche in persona del
presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a
maggioranza del capitale posseduto, uno o piu'
rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la societa'
rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle
sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non
abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o
transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o
transazione deve andare a vantaggio della societa'.
Si applica all'azione prevista dal presente
articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-duodecies del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). -
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data della
successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art.
2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di sorveglianza e' stato
ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con
deliberazione adottata con la maggioranza prevista "dal
quinto comma dell'art. 2393", anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione all'esercizio di particolari
attivita', puo' subordinare l'assunzione della carica al
possesso di particolari requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto
dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del
consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del
consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Si riporta il comma 6 dell'art. 145 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6. Della parte di capitale sociale rappresentata da
azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della
costituzione dell'assemblea e della validita' delle
deliberazioni, ne' per il calcolo delle aliquote stabilite
dagli articoli 2367, "2393, quinto e sesto comma",
2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del
codice civile.».



Art. 4.
(Delega di voto)
1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB puo' stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 139 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 139 (Requisiti del committente). - 1. Il
committente deve possedere azioni che gli consentano
l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale
e' richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per
cento del capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da
almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima
quantita' di azioni. "La CONSOB stabilisce" per societa' a
elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente
diffuso percentuali di capitale inferiori.
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societa' di
gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla
istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle
azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi
esercitano il diritto di voto.».



Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea)
1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".
Art. 6.
(Trasparenza delle societa' estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, e' aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI-bis.
Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle societa':
1) mancanza di forme di pubblicita' dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle societa', nonche' della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettivita' e l'integrita' del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a cio' abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformita' degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societa';
b) per quanto riguarda la struttura delle societa', mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilita', sul bilancio e sull'assetto organizzativo della societa', e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilita' e il bilancio delle societa' a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societa' ha sede legale impedisce o limita l'operativita' della societa' stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societa' ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle societa' o in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attivita' sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilita' e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali e' consentito alle societa' italiane di cui all'articolo 119 e alle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle societa' italiane controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societa' estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa' italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della societa' italiana e' altresi' allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della societa' estera controllata.
3. Il bilancio della societa' italiana controllante e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della societa' incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove la suddetta societa' di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altra idonea societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultima. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una societa' di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.
5. Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla societa' responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle societa' italiane collegate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle societa' italiane controllate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllante, nonche' le societa' da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalita' indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle societa' italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societa' italiane, puo' esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle societa' estere, previo consenso delle competenti autorita' straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione".
2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 193-bis. - (Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa' estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita' civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1".
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societa' indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle societa' interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356), e
successive modificazioni cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di
controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.
1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse
da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle
detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono
dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di
cui allo stesso comma 1.
3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo'
esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie delle societa' indicate nei commi 1 e 2 per
le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale
rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle
medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea
straordinaria delle societa' interessate, le azioni
eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite
in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non
si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis.
3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12,
ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle
partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie
conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le
stesse fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4,
e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.".



Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli
esponenti bancari)

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie".
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";
b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per
le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate
dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente,
detengono una partecipazione rilevante o comunque il
controllo della banca o della societa' capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche
sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione o controllo della banca o della societa'
capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la banca o presso la societa'
capogruppo;
d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle
lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla
banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente
detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e
degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione alle altre attivita' bancarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 136 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col
voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di
controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice
civile in materia di interessi degli amministratori.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo
bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra
societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita'
previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.
2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societa'
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste controllate o che le controllano o sono
ad esse collegate.
3. L'inosservanza delle disposizioni "dei commi 1, 2 e
2-bis" e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 206 a 2.066 euro.".



Art. 9. (Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonche' nella gestione di portafogli su base
individuale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrita' del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;
b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da societa' appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da societa' appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonche' dell'efficienza e della qualita' dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera d), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonche' ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravita' o di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;
l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 93 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 93 (Definizione di controllo). - 1. Nella
presente parte sono considerate imprese controllate, oltre
a quelle indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e
2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto
ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la
legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in
base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti
sufficienti a esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti
spettanti a societa' controllate o esercitati per il
tramite di fiduciari o di interposte persone; non si
considerano quelli spettanti per conto di terzi.».



Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione
dei servizi d'investimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attivita' svolte dal soggetto abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da strutture distinte e autonome";
b) all'articolo 190, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro".



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
b) le modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative
ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini
e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli
investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la
gestione del risparmio su base individuale si svolga con
modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli
investitori e che quella su base collettiva avvenga nel
rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi; i flussi informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto
dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale e gli altri
servizi disciplinati dalla presente parte.
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB,
disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di
interesse nella prestazione dei servizi di investimento,
anche rispetto alle altre attivita' svolte dal soggetto
abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da
strutture distinte e autonome.».
- Si riporta il testo dell'art. 190 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,
commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».



Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso
investitori professionali e obblighi informativi)

1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere".
b) il settimo comma e' abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo";
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e' abrogata;
c) dopo l'articolo 100 e' inserito il seguente:
"Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma";
d) all'articolo 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza".



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2412 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa'
[codice civile 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis] puo'
emettere obbligazioni [codice civile 2421, n. 2] al
portatore o nominative per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato [codice civile 2250, 2414, n. 2, 2423,
2437, 2479-bis]. I sindaci attestano il rispetto del
suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [codice civile 2831] di proprieta' della societa',
sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o
colloca il servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
nei confronti di investitori professionali, come definiti
con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del
servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c);
b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate
e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario, le SGR e le
societa' di gestione armonizzate possono effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento.
Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri
intermediari, le imprese di investimento e le banche devono
essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto
dall'art. 1, comma 5, lettera c).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza
ai sensi dell'art. 32 e' sospesa per la durata di sette
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo'
comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo
al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. La medesima disciplina si applica alle
proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a
distanza ai sensi dell'art. 32.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto
informativo.".
- Si riporta il testo dell'art. 100 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 100 (Casi di inapplicabilita). - 1. Le
disposizioni del presente capo non si applicano alle
sollecitazioni all'investimento:
a) rivolte ai soli investitori professionali come
definiti ai sensi dell'art. 30, comma 2;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla CONSOB con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o
garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
2. La CONSOB puo' individuare con regolamento altri
tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le
disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o
in parte.".
- Si riporta il testo dell'art. 118 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 118 (Casi di inapplicabilita). - 1. Le
disposizioni della presente sezione non si applicano agli
strumenti finanziari previsti dall'art. 100, comma 1,
lettere d) ed e).
2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere
azioni.".



Art. 12. (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata "direttiva".
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorita' nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformita' della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorita' estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonche' i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilita' dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo' autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilita' civile per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonche' la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorita' competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto e' stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facolta' di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a societa' di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gia' previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilita' dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicita' delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilita' di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.



Note all'art. 12:
- Si riporta il titolo della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003:
«Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. L 345 del 31 dicembre 2003).
- Si riporta il titolo della direttiva 2001/34/CE:
«Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di
valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione
da pubblicare su detti valori» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 184 del 6 luglio 2001).
- Si riporta il testo dell'art. 24 della gia' citata
direttiva 2001/34/CE:
«Art. 24. - Le autorita' competenti possono dispensare
dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste
dalla presente direttiva qualora ritengano:
a) che dette informazioni presentino soltanto
un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini
della valutazione del patrimonio, della situazione
finanziaria, dei risultati economici e delle prospettive
dell'emittente, oppure
b) che la divulgazione di queste informazioni sia
contraria all'interesse pubblico o rechi all'emittente
grave danno, sempre che in quest'ultimo caso l'assenza di
pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico sui
fatti e le circostanze essenziali per la valutazione dei
valori mobiliari di cui trattasi.
Sezione 4 - Contenuto del prospetto in casi
particolari.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento,
le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i
servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce
sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi
bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti
finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul
mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
successive modificazioni:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».



Art. 13. (Pubblicita' del tasso effettivo globale medio degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del
gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i
prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
altra condizione economica relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le
valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, e'
pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato
secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non
puo' essere fatto rinvio agli usi.».



Art. 14. (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosita' dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purche' siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine";
b) all'articolo 31:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima";
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei promotori finanziari";
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' medesima";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato";
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni";
d) all'articolo 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato";
e) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa' di gestione";
f) all'articolo 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato";
g) all'articolo 114:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente";
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce";
h) all'articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a)";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "nella lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia";
3) al comma 2, le parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle lettere a), b) e c)";
i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:
"Art. 117-bis. - (Fusioni fra societa' con azioni quotate e societa' con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa' con azioni quotate, quando l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilita' liquide e dalle attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attivita' della societa' incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili";
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 e' aggiunto il seguente:
"Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati";
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 e' inserita la seguente sezione:
"Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici
di comportamento.
Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). - 1. Le societa' di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalita' stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a cio' conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicita' delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione";
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 e' inserita la seguente sezione:
"Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'";
o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2";
p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 5-bis";
q) all'articolo 193, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima".



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita'
dei mercati. "I soggetti abilitati classificano, sulla base
di criteri generali minimi definiti con regolamento della
CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione
delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio
1998, n. 281, il grado di rischiosita' dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e
rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
consigliate agli investitori, o effettuate per conto di
essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla
base della sua esperienza in materia di investimenti in
prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei
suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al
rischio, salve le diverse disposizioni espressamente
impartite dall'investitore medesimo in forma scritta,
ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso
di strumenti telematici, purche' siano adottate procedure
che assicurino l'accertamento della provenienza e la
conservazione della documentazione dell'ordine".
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di
investimento, le banche e le societa' di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome
proprio e per conto del cliente.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta
fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita
professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di
promotore finanziario e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali.
Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito
dalle associazioni professionali rappresentative dei
promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha
personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
rispetto del principio di articolazione territoriale delle
proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria
autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai
richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Esso
provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei
necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita'
necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della
medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e
alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma
4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti
con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 62 (Regolamento del mercato). - 1.
L'organizzazione e la gestione del mercato sono
disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo'
attribuire al consiglio di amministrazione il potere di
dettare disposizioni di attuazione.
1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione della societa' medesima.
2. Il regolamento determina in ogni caso:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di
esclusione e di sospensione degli operatori e degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni,
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili.
2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di
societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
o piu' societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato.
3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la
pubblicita' del regolamento del mercato.
3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
controlli interni che le societa' controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione
europea, devono rispettare affinche' le azioni della
societa' controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono
essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di altra
societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
- 1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e verifica il rispetto del
regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni "e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al
pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei
regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una
decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in
suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita'
di cui all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per
regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 74 (Vigilanza sui mercati). - 1. La CONSOB vigila
sui mercati regolamentati al fine di assicurare la
trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la
tutela degli investitori.
1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni
del regolamento del mercato, relative agli strumenti
finanziari di cui all'art. 64, comma 1-ter, da parte della
societa' di gestione.
2. La CONSOB, con le modalita' e nei termini da essa
stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti nonche' eseguire ispezioni presso le medesime
societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessita' e urgenza, la CONSOB adotta,
per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti
necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere
adottati dal presidente della CONSOB o da chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione
della Commissione che delibera nel termine di cinque
giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati
entro tale termine.».
- Si riporta il testo dell'art. 94 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 94 (Obblighi degli offerenti). - 1. Coloro che
intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne
danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il
prospetto destinato alla pubblicazione.
2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda
delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli
emittenti, sono necessarie affinche' gli investitori
possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione
dell'attivita' dell'emittente nonche' sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti
finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'art. 116, la pubblicazione del prospetto e'
autorizzata dalla CONSOB secondo le modalita' e nei termini
da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la
CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo'
indicare agli offerenti informazioni integrative da
inserire nel prospetto e specifiche modalita' di
pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli
offerenti possono procedere alla pubblicazione.
4. Gli offerenti hanno facolta' di chiedere il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del
riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in
Italia.
5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
mercati, la CONSOB, su richiesta della societa' di gestione
del mercato, puo' affidarle compiti inerenti al controllo
del prospetto per sollecitazioni all'investimento
riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di
domanda di ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato.
5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti
finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi
fra il pubblico ai sensi dell'art. 116 e individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto
tipico determinato.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li
controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le
informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che
riguardano direttamente detti emittenti e le societa'
controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalita' e i termini di comunicazione delle informazioni,
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite
alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
individuare compiti da affidarle per il corretto
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la
propria responsabilita', ritardare la comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi
di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche' ai
soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai
sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto
dall'art. 122 che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la
CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto
inadempiente.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,
con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico
delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa
derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione
sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere
anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, devono
comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua
con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi
in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente
nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo
del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti,
nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
comunicazione di notizie e documenti, fissandone le
relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
"nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia";
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'art. 187-octies;
2. I poteri previsti "dalle lettere a), b) e c)"
possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art.
120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei sfiducianti.».
- Si riporta il testo dell'art. 190 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,
commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2;
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 191 del
gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 191 (Sollecitazione all'investimento). - 1.
Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in
violazione delle disposizioni degli articoli 94, "comma 1 e
5-bis", e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati
a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un
decimo alla meta' del valore totale dei prodotti finanziari
offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni.
Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non e'
determinato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 193 del
gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'art.
190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.».



Art. 15. (Responsabilita' dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2434, dopo le parole: "dei direttori generali" sono inserite le seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari";
b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,";
c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,".
2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: "i direttori generali" sono inserite le seguenti: ", i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari".
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: "direttori generali," sono inserite le seguenti: "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2434 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione
del bilancio non implica liberazione degli amministratori,
dei direttori generali, "dei dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari" e dei sindaci
per le responsabilita' incorse nella gestione sociale
[codice civile 2364, n. 4, 2392, 2393, 2393-bis, 2396,
2407].».
- Si riporta il testo dell'art. 2635 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, "i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari" i sindaci, i liquidatori e i responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della
promessa di utilita', compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la
reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi da' o promette
l'utilita'.
Si procede a querela della persona offesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i
direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari," i sindaci e i
liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari", i sindaci e i
liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in
qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le
funzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale). - Il tribunale giudica in
composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa (2);
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche'
nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro
gli organi amministrativi e di controllo, i direttori
generali, "i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari" e i liquidatori delle
societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative,
delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di
riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117.
Il tribunale giudica altresi' in composizione
collegiale nei procedimenti in camera di consiglio
disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto.».
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). -
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore, "direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari", nonche' ogni altro ufficio con potere
di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non
inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 35-bis del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 35-bis (Sospensione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La
sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese priva il condannato
della capacita' di esercitare, durante la sospensione,
l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
"direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari", nonche' ogni altro ufficio
con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici
giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna
all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 622 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). -
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire sessantamila a un milione [c.p. 31].
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da
amministratori, direttori generali, "dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari", sindaci
o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione
contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
[c.p. 120; c.p.p. 336].»



Art. 16. (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa' controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalita' e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa' o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della societa', anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalita' e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione".
Art. 17.
(Disposizioni in materia
di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari e' riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e'
specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.
5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle
imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
venti milioni di lire.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».



Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: "156," e' inserita la seguente: "160";
b) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
"Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione secondo le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.
4. L'incarico ha durata di sei esercizi, e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, puo' vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilita', ovvero qualora rilevi che la societa' cui e' affidato l'incarico non e' tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi gia' assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB puo' vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilita' ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' interessata, con l'invito alla societa' medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non puo' comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, ne' la misura di esso puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della societa' di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalita' e i termini di trasmissione;
c) le modalita' e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
c) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare l'indipendenza della societa' e del responsabile della revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresi' i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entita' alla rete di una societa' di revisione, costituita dalla struttura piu' ampia cui appartiene la societa' stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa' che controllano la societa' di revisione, le societa' che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della societa' di revisione; stabilisce le forme di pubblicita' dei compensi che la societa' di revisione e le entita' appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societa' di revisione, per prevenire la possibilita' che gli azionisti di queste o delle entita' appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attivita' di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
1-ter. La societa' di revisione e le entita' appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societa' che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivita', anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societa' non puo' essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societa' o di societa' da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa', i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa', se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della societa' di revisione e delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una societa' non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne' delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne' dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi per essi percepiti dalla societa'.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB";
d) all'articolo 161, comma 4, le parole: "a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile" sono sostituite dalle seguenti: "o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento";
e) all'articolo 162:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello svolgimento di tale attivita', la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneita' tecnica sia della societa', sia dei responsabili della revisione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societa' sottoposte a revisione;
b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) puo' eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione";
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati";
f) all'articolo 163:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La CONSOB, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, tenendo conto della loro gravita', puo':
a) applicare alla societa' di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle societa' di revisione di non avvalersi nell'attivita' di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita';
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l'irregolarita' consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilita' dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della societa' di revisione";
2) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilita' della societa'. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
g) all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La societa' incaricata della revisione contabile della societa' capogruppo quotata e' interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle societa' incaricate della revisione contabile delle altre societa' appartenenti al gruppo; puo' chiedere alle suddette societa' di revisione o agli amministratori delle societa' appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime societa'. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della societa' capogruppo e della societa' interessata";
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 e' aggiunto il seguente:
"Art. 165-bis. - (Societa' che controllano societa' con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresi' alle societa' che controllano societa' con azioni quotate e alle societa' sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla societa' incaricata della revisione contabile della societa' capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societa' sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo'
dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli
obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari,
in considerazione degli obblighi informativi a cui sono
tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, "160", 162, commi 1 e 2, 163,
commi 1 e 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 160 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 160 (Incompatibilita). - 1. Al fine di assicurare
l'indipendenza della societa' e del responsabile della
revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa'
di revisione che si trovino in una delle situazioni di
incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma
1, la CONSOB individua altresi' i criteri per stabilire
l'appartenenza di un'entita' alla rete di una societa' di
revisione, costituita dalla struttura piu' ampia cui
appartiene la societa' stessa e che si avvale della
medesima denominazione o attraverso la quale vengono
condivise risorse professionali, e comprendente comunque le
societa' che controllano la societa' di revisione, le
societa' che sono da essa controllate, ad essa collegate o
sottoposte con essa a comune controllo; determina le
caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono
compromettere l'indipendenza della societa' di revisione;
stabilisce le forme di pubblicita' dei compensi che la
societa' di revisione e le entita' appartenenti alla sua
rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di
revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati
per tipo o categoria.
Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni,
rivolte alle societa' di revisione, per prevenire la
possibilita' che gli azionisti di queste o delle entita'
appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
le medesime intervengano nell'esercizio dell'attivita' di
revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e
l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
1-ter. La societa' di revisione e le entita'
appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della societa' di revisione stessa e delle
societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo non
possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societa'
che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da
essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a
comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi
relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di
bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi
informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di
pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione
aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del
personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per
l'investimento o servizi bancari d'investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivita', anche di consulenza,
non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza
ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del
Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza
delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il
regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. L'incarico di responsabile della revisione
dei bilanci di una stessa societa' non puo' essere
esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente
sei esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere
nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei
bilanci della medesima societa' o di societa' da essa
controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono
sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una
diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno
tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla
revisione del bilancio di una societa', i soci, gli
amministratori e i componenti degli organi di controllo
della societa' di revisione alla quale e' stato conferito
l'incarico di revisione e delle societa' da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano non
possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo
nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e
nelle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che
la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o
subordinato in favore delle medesime societa', se non sia
decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca
dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di
essere soci, amministratori, componenti degli organi di
controllo o dipendenti della societa' di revisione e delle
societa' da essa controllate o ad essa collegate o che la
controllano. Si applica la nozione di controllo di cui
all'art. 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori,
componenti degli organi di controllo, direttori generali o
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari presso una societa' non possono esercitare la
revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne'
delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o
che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio
dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di
lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti
delle societa' di revisione che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in
alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito
delle revisioni da essi compiute ne' dal numero degli
incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi
per essi percepiti dalla societa'.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata
dalla CONSOB.
2. Il divieto previsto dall'art. 2372, quinto comma,
del codice civile si applica anche alla societa' di
revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al
responsabile della revisione.».
- Si riporta il testo dell'art. 161 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, "o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento".».
- Si riporta il testo dell'art. 162 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 162 (Vigilanza sulle societa' di revisione). - 1.
La CONSOB vigila sull'attivita' delle societa' iscritte
nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e
l'idoneita' tecnica. "Nello svolgimento di tale attivita',
la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneita' tecnica
sia della societa', sia dei responsabili della revisione".
2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per
la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia
delle strutture societarie, amministrative e contabili
delle societa' sottoposte a revisione;
b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica,
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini;
c) puo' eseguire ispezioni e assumere notizie e
chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri
degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di
revisione.
3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale
comunicano alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione
degli amministratori, dei soci che rappresentano la
societa' nella revisione contabile e dei direttori
generali, nonche' il trasferimento delle quote e
delleazioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra
modificazione della compagine sociale, dell'organo
amministrativo e dei patti sociali, che incide sui
requisiti indicati nell'art. 161, comma 2.
3-bis. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun
incarico di revisione loro conferito, comunicano alla
CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci
giorni dalla data in cui essi sono stati designati.».
- Si riporta il testo dell'art. 163 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB,
quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione, tenendo conto della loro
gravita', puo':
a) applicare alla societa' di revisione una sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila
euro;
b) intimare alle societa' di revisione di non
avvalersi nell'attivita' di revisione contabile, per un
periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di
una revisione contabile al quale sono ascrivibili le
irregolarita';
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai
sensi dell'art. 159, comma 6;
d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi
di revisione contabile per un periodo non superiore a tre
anni.
1-bis. Quando l'irregolarita' consista nella violazione
delle disposizioni dell'art. 160, l'irrogazione della
sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo
articolo non pregiudica l'applicabilita' dei provvedimenti
indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi
della societa' di revisione.
2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo
speciale quando:
a) le irregolarita' sono di particolare gravita';
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione
nell'albo speciale e la societa' non provvede a
ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi,
assegnato dalla CONSOB;
c) la societa' non ottempera ai provvedimenti
indicati nel comma 1;
c-bis) la violazione attiene al divieto previsto
dall'art. 160, qualora risulti la responsabilita' della
societa'. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei
soci o dei dipendenti personalmente responsabili della
violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone
la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il
procedimento previsto dall'art. 10 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. La CONSOB puo' altresi' disporre la cancellazione
dall'albo speciale delle societa' di revisione che per un
periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto
incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi
dell'art. 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale
e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli
interessati e al Ministero di grazia e giustizia;
quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati
nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale
e' comunicato immediatamente alle societa' che hanno
conferito l'incarico di revisione. Si applicano le
disposizioni dell'art. 159, comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 165 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi). - 1. Le
disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'art.
157, si applicano anche alle societa' controllate da
societa' con azioni quotate. [I controlli previsti
dall'art. 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da
una societa' di revisione, ferme restando le altre
competenze attribuite al collegio sindacale dal codice
civile].
1-bis. La societa' incaricata della revisione contabile
della societa' capogruppo quotata e' interamente
responsabile per la revisione del bilancio consolidato del
gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione
dalle societa' incaricate della revisione contabile delle
altre societa' appartenenti al gruppo; puo' chiedere alle
suddette societa' di revisione o agli amministratori delle
societa' appartenenti al gruppo ulteriori documenti e
notizie utili alla revisione, nonche' procedere
direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso
le medesime societa'. Ove ravvisi fatti censurabili, ne
informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo
della societa' capogruppo e della societa' interessata.
2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo stabilendo, in particolare,
criteri di esenzione per le societa' controllate che non
rivestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento. Il regolamento e' emanato d'intesa con le
competenti autorita' di vigilanza per la disciplina
relativa ai soggetti da esse vigilati.».



Art. 19
Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche' per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorita' di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita'.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parita' dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilita' di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilita' di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalita' di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle Autorita' di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalita' attribuite alle due Autorita'.
14. Al fine di assicurare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorita' di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 3 (Motivazione del provvedimento). - 1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato
istitutivo della Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali):
"Art. 10 (Modifiche dello statuto della Banca
d'Italia). - 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle
previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono
deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e
sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato), come modificvato dalla presente
legge:
"Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese
assicurative e dei settori della radiodiffusione e
dell'editoria). - 1.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese
assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui
all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del
provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita'
di cui all'art. 10 puo' adottare il provvedimento di sua
competenza.
5. L'Autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti
di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo
limitato, intese in deroga al divieto dell'art. 2 per
esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto
dei criteri di cui all'art. 4, comma 1. Detta
autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui
all'art. 10 che valuta se l'intesa comporti o meno
l'eliminazione della concorrenza.
6. (Abrogato).
7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti,
allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la
concentrazione riguardano imprese operanti in settori
sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di
esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.
8. Le autorita' di vigilanza di cui al presente
articolo operano secondo le procedure previste per
l'Autorita' di cui all'art. 10.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di
concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti
nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
dell'editoria.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti
ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono in misura rilevante attivita'
d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia
superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque,
il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o
la revoca della maggioranza degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca
stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della gia' citata
legge n. 287 del 1990:
Art. 6. (Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Nei
riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se
comportino la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo
conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli
utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese
interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della
struttura dei mercati, della situazione competitiva
dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul
mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento
della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui
all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione
comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la
concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure
necessarie ad impedire tali conseguenze.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 287 del 1990:
"Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.".



Art. 20.
(Coordinamento dell'attivita' delle Autorita)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorita)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita' di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.
Art. 23.
(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
Art. 24
Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al comma 4 puo' essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della meta', con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti impugnati.



Note all'art. 24:
- Per il riferimento all'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, vedasi nota all'art. 12.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 193 del
gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"2. L'omissione delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122,
commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti
dall'art. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquecentomila.".
- Si riporta il testo dell'art. 120 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in una societa' con azioni
quotate in misura superiore al due per cento del capitale
ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla
CONSOB.
3. Le societa' con azioni quotate che partecipano in
misura superiore al dieci per cento del capitale in una
societa' per azioni non quotate o in una societa' a
responsabilita' limitata, anche estere, ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei
commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal
comma 3 possono avere carattere periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.".
- Si riporta il testo dell'art. 145 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia
e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data della
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' ammessa opposizione alla corte di appello di
Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita'
che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e
deve essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che
ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di
appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con
le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto
dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
- Si riporta il testo dell'art. 195 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi
presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha
adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati):
"Art. 6. (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col
quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le
infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice
amministrativo che provvede a norma degli articoli 33,
comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero
disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina
l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso
quello dell'attivita' di agente, di mediatore di
assicurazione e di riassicurazione e di perito
assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.".
(articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 19 della
legge 7 febbraio 1979, n. 48 (Istituzione e funzionamento
dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione):
"Art. 12. - L'iscrizione e' disposta dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4
e 5, da effettuarsi dalla commissione per l'albo degli
agenti di assicurazione di cui al successivo art. 13.
Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto
della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi
dell'art. 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di
cui al punto e) dello stesso art. 9 per il quale si applica
la procedura prevista al successivo art. 19. Il rigetto
della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono
essere pronunciati senza che l'interessato sia stato
invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia
un incarico in atto sia stata sentita anche l'impresa
preponente.
I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal
parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e
comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda
presentata ai sensi del precedente art. 8, devono essere
motivati e devono essere comunicati, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato,
all'impresa preponente e alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per zona
nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati
adottati.
Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che
si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al
domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante
pubblicazione nell'albo della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del
territorio in cui ha sede l'agenzia.
I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria entro novanta giorni
dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di
cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere e'
regolata dal disposto dell'art. 6 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611".
"Art. 19. - Il procedimento disciplinare e' promosso
dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione
di cui all'art. 13, anche su segnalazione motivata delle
commissioni di cui all'art. 14.
Il presidente della commissione dispone i necessari
accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
comunicazione all'interessato dell'apertura del
procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la
data della seduta per la trattazione orale.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta
mediante lettera raccomandata con avvidi ricevimento e deve
contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a
disposizione presso la Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con
facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
altresi' contenere l'invito all'interessato di far
pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie
difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta
per svolgere oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la
commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a
procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto
richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al
Ministro le proprie decisioni.
L'impresa preponente dell'agente sottoposto al
procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere
sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le
proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della
commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
dell'apertura del procedimento e della data fissata per la
trattazione orale.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo'
essere proposta impugnazione davanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del
precedente art. 12.".
(Articoli abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento
dell'albo dei mediatori di assicurazione):
"Art. 10 (Procedimento disciplinare). - Il procedimento
disciplinare e' promosso dalla commissione di cui all'art.
12.
Il presidente della commissione dispone i necessari
accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
comunicazione all'interessato dell'apertura del
procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la
data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del
decreto di fissazione della seduta e la comparizione
dell'interessato deve intercorrere un termine libero non
inferiore a sessanta giorni.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a
disposizione presso la Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con
facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
altresi' contenere l'invito all'interessato di far
pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie
difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta
per svolgere oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la
commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto
a procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto
richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La sanzione disciplinare e' irrogata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo'
essere proposta impugnazione davanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria.".
(Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento
del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed
ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio degli stessi):
"Art. 5. (Contro il provvedimento di radiazione dal
ruolo puo' essere proposta impugnazione, entro novanta
giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di
cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui
circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il
quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico
ministero).".
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 18-bis
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421):
"Art. 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.".



Art. 25.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e
dei fondi pensione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia";
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB";
c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".
2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita' previdenziali.
4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarieta' e" sono soppresse.



Note all'art. 25:
- Si riportano i testi degli articoli 116, 117 e 127
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante
"testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia",
cosi' come modificati dalla presente legge:
"Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i
prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
altra condizione economica relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le
valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non
puo' essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela
in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la
trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre
a pubblicita';
b) detta disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei
tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
altri elementi che incidono sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli
previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115
rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.".
"Art. 117. (Contratti). - 1. I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
5. La possibilita' di variare in senso sfavorevole al
cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione deve essere espressamente indicata nel contratto
con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia
e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel
corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi; in mancanza di
pubblicita' nulla e' dovuto.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono
nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle
prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la
CONSOB".
"Art. 127. (Regole generali). - 1. Le disposizioni del
presente titolo sono derogabili solo in senso piu'
favorevole al cliente.
2. Le nullita' previste dal presente titolo possono
essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
presente titolo sono assunte su proposta della Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB; la proposta e' formulata
sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto
dall'art. 106.".
- Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante "Attuazione della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita":
"Art. 109. (Informativa del contraente). - 1. Le
imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in
regime di stabilimento che in regime di liberta' di
prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente,
prima della conclusione del contratto, le informazioni
figuranti nell'allegato II, punto A.
2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il
periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate
nell'allegato II, punto B.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse
debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il
contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.
4. L'ISVAP puo' prescrivere alle imprese di fornire
informazioni supplementari rispetto a quelle elencate
nell'allegato II, qualora cio' risulti necessario alla
piena comprensione degli elementi essenziali del contratto
da parte del contraente.
5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresi'
inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed
in ogni altro documento destinato ad essere portato a
conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento dell'ISVAP" seguita dalla specificazione
della data del provvedimento, nonche' della data e del
numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di piu'
provvedimenti di autorizzazione e' sufficiente indicare gli
estremi del primo provvedimento".
(Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243 recante "Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria":
1.1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono
accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di
proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di
totale cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi
da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione
del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare
l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita
volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche'
sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui
conferire il trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e al comma 2
dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
base alle lettere c) e c-bis) dell'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi
dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all'interno del sistema della previdenza complementare,
definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita',
al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni
dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
e indipendenti per il conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione nonche' l'incentivazione
dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
non altrimenti devolute (1/b);
8) l'attribuzione ai fondi pensione della
contitolarita' con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei
fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei
relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del
trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini
di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di
previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base (1/c);
f) prevedere che i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo
dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio
dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione
dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'omogeneita' del sistema di
vigilanza sull'intero settore della previdenza
complementare, con riferimento a tutte le forme
pensionistiche collettive e individuali previste
dall'ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza
mediante l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali in
materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della
personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
la possibilita' di utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso e di escludere l'applicazione di procedure di
approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di
quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
cui all'art. 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu'
favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare
la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche
complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione
del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle
previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra
assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti
previdenziali predispongano, all'interno del bilancio,
poste contabili riferite alle attivita' rispettivamente
assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al
fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui
al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative
agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai
commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le
regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
conto delle specificita' dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato
amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a
parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti
che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonche' per i soggetti che assistono familiari
conviventi che versano nella predetta situazione di
disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti
per l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla
gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo
contributivo nei confronti di tale gestione,
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle
predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo
1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
quello stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame,
fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'art. 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001
e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
periodo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L'importo complessivo assoggettato al contributo non puo'
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso
contributo, all'importo di cui al primo periodo della
presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni
incompatibili con la disciplina prevista nei decreti
legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il
31 dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di
anzianita' contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai
fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo
i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente
esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in
qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei
requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da
ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo,
nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, in presenza dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al
comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma
7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta'
anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente
legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento
dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente comma, qualora sulla base di specifica verifica,
da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di
accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa
effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da
garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e
del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita'
finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione
dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art.
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di
cui all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a
favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici
agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto
delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull'elevazione dell'eta' media di accesso al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
eta' anagrafica e anzianita' contributiva, nonche' sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia
sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui
ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente
comma i regimi pensionistici di cui all'art. 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri
regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni
agevolative a favore delle categorie che svolgono attivita'
usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al
pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che
risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i
14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici
agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al
pensionamento di anzianita', possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio
della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro
avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla
data della prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta', sulla base
dell'anzianita' contributiva maturata alla data della
medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da
lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la
seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione
previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne
l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, di cui all'art. 1, comma 44, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
17. L'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia'
intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle
disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori
entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2
sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche'
a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle
forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori
autonomi.
21. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui
al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri con
particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico,
statistico ed attuariale nominati per un periodo non
superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le
modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo, la
remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o di altre
amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo
medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del
Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei
limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione
di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di
questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa,
conseguentemente all'incremento del numero dei componenti
del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi
dell'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
23. Presso l'I.N.P.S. e' istituito il Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito
denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione
e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione
di trattamenti di disoccupazione o di altre indennita' o
sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque
l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori
autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti
previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le
amministrazioni interessati, sono definite le informazioni
da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento
delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge,
gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i
dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri
archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo
modalita' di consultazione e di scambio di dati
disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le
necessarie integrazioni, il Casellario consente
prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale
previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia
contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il
diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la
certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di
pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23
trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui al
comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato
dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento
degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati
relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero
dell'interno, secondo le modalita' di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le
malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale
delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
o private, che accertino uno stato di invalidita' o di
disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici od
assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le
modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui all'art.
20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute
nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del
Casellario centrale dei pensionati, la base per le
previsioni e per la valutazione preliminare sulle
iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio
possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata
da parte del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la
spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli
enti previdenziali direttive in merito all'individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende e dei
lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri previsti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, anche al fine della
rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione
di inizio e cessazione di attivita' e degli adempimenti
contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a
riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore
funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai
criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati
nell'art. 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1,
delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro
beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti
di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria
integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di
ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l'obbligo della gestione separata, istituire sia
direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali
similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 103 del 1996.
37. All'art. 6, comma 4, del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e'
aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai
fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale
del contributo, puo' essere modulata anche in misura
differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
38. L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
16 febbraio 1996,
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali
e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8".
3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attivita' produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonche' le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.



Note all'art. 26:
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 45 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e
sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche
conto della condizione di reciprocita'.».
«Art. 45. (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di
garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali
si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti
degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle
contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in
rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del
Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale
prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla
Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di
garanzia per il credito peschereccio, avente personalita'
giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del testo unico di
cui al suddetto decreto legislativo, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 145. (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. (Abrogato).
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
della notificazione, a cura e spese della banca, della
societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto
dall'art. 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della Corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti (18/cost).
7. La Corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Si riportano i testi degli articoli 4 e 6 della legge
12 agosto 1982, n. 576 recante «Riforma della vigilanza
sulle assicurazioni»:
«Art. 4. (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di
capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche'
degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola,
associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato
assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema
degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) promuovere tutte le forme di collaborazione
ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei
Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte
di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione
nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito
delle competenze per la regolazione e il controllo del
settore assicurativo.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale, nonche' i poteri di ispezione e
di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
societa' con azioni quotate in borsa.
Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le
sanzioni con provvedimento motivato.».
«Art. 6. (Obblighi di comunicazione all'ISVAP). - I
verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee dei soci degli enti e delle imprese di
assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP,
dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci
o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei
soci, entro il termine di quindici giorni.
Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei
componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi
in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro
presentazione e nello stesso tempo debbono essere
trascritti nell'apposito libro.
L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma primo
e' punita con la sanzione prevista dall'art. 2626 del
codice civile.
Le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni
altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di
societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo
comma dell'art. 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro
quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi,
rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti
delle azioni ordinarie trasferite con la loro
intermediazione o degli effettivi acquirenti.
In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione
di cui al precedente comma, il legale rappresentante della
societa' fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente
acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di
importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni
negoziate. La sanzione e' irrigata, su rapporto del
presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni
sono devoluti all'ISVAP.
Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP
degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione,
di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una irregolarita' nella
gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio
dell'attivita' dell'impresa di assicurazione. Il collegio
sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali
delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine
di dieci giorni dalla data della riunione o
dell'accertamento nonche' ogni altro dato o documento
richiesto.
La societa' che esercita attivita' di revisione
contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso
l'impresa di assicurazione, nonche' l'attuario incaricato
dalla societa' di revisione medesima comunicano
tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti
l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di
assicurazione, ovvero pregiudicare la continuita'
dell'attivita' dell'impresa o comportare un giudizio
negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. La
societa' di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni
altro dato o documento richiesto.
Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono
anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai
medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un
incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti
legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle
lettere a) e c) dell'art. 9-bis del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 11-bis del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di
assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi
incarichi.
L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto,
sesto e settimo comporta:
a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'art.
4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa
il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio
della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia
prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i
provvedimenti adottati;
b) per la societa' di revisione la segnalazione alla
CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati
nei confronti della societa' di revisione;
c) per l'attuario incaricato dalla societa' di
revisione l'applicazione ai sensi dell'art. 4, comma sesto,
di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a
lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli
attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti
adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo'
essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le
modalita' di cui al comma 11 dell'art. 62 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'art.
73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come
sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».
(Articolo abrogato, dal 1° gennaio 2006, dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3,
comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 18-bis. (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 4 senza
l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che
ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo
di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
forniscono alla commissione di cui all'art. 16
segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con
l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17,
comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni
sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice
civile.
4. I componenti degli organi di cui all'art. 5, comma
1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto
non ottemperano, anche in parte, alle richieste della
commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilita' di cui all'art. 4, comma 3,
lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo
VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.».



Art. 27
Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo
e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da
svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di
efficienza, rapidita' ed economicita', dinanzi alla CONSOB per la
decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli
investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o
gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli
investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle
banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in
cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia
accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione
dei medesimi obblighi; c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli
organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento
del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto
ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi
della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di
emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle
disponibilita' del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati
dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato,
delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo
di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e
gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di
risarcimento; b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti
dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo
erogato, e facolta' di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
banca o dell'intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in
rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio
della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta' di farsi
rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della
meta' degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione
delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da
parte del fondo, escludendo comunque gli investitori
professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla
CONSOB.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.



Note all'art. 27:
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante
"Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281 recante "Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti":
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al
comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 4, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del
fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire
nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli
articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente
articolo non precludono il diritto ad azioni individuali
dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.".
(Legge abrogata dal decreto legislativo n. 206/2005, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'art. 7).
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
n. 71, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari":
"Art. 1. E' istituita con sede in Roma la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
[La Commissione ha diritto di richiedere notizie,
informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni
acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
Ministro del tesoro].
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro
puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa
altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione
quando li ritenga rilevanti al fine del corretto
funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Il commissario straordinario resta in carica fino
all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica".



Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale
della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, puo' essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.



Note all'art. 28:
- Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari»:
«Art. 1. E' istituita con sede in Roma la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
[La Commissione ha diritto di richiedere notizie,
informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni
acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
Ministro del tesoro].
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro
puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa
altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione
quando li ritenga rilevanti al fine del corretto
funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Il commissario straordinario resta in carica fino
all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.».
«2. E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e'
aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo'
prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica
di direttore generale, determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla
Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di
quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono
secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. Le
relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
[Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione
sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono
esclusivamente alla Commissione le irregolarita' e
violazioni constatate, anche quando assumano la veste di
reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua
competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto
conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
di trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica":
Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il
Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, necessario per assicurare la
copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non
finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».



Art. 29. (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari)
1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
"Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento".



Nota all'art. 29:
- Per il decreto n. 385/1993 si vedano le note all'art.
19.



Art. 30.
(False comunicazioni sociali)
1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
2. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della societa', dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla societa', ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche' aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
Nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata "Commissione", alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione e' organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivita' al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dalla legge.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).
(Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del
1998).
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».



Art. 31.
(Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 e' inserito il seguente:
"Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi".
2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".



Note all'art. 31.
- Si riporta il testo dell'art. 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-ter. (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell'interesse della societa', da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse
realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni
sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art.
2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».



Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito)
1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni".
Art. 33.
(Istituzione del reato di
mendacio bancario)
1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e' premesso il seguente:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000".
Art. 34.
(Falso in prospetto)
1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".
2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.



Note all'art. 34.
- L'art. 2623 del codice civile, abrogato dalla
presente legge, revoca: Violazione di obblighi incombenti
agli amministratori».



Art. 35. (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di
revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:
"Art. 174-bis. - (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle societa' con azioni quotate, delle societa' da queste controllate e delle societa' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena e' aumentata fino alla meta'.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da' o promette l'utilita' nonche' agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della societa' assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societa' di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle societa' con azioni quotate, delle societa' da queste controllate e delle societa' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da' o promette l'utilita'".
Art. 36.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle
regole previste nei codici
di comportamento delle societa' quotate)
1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle societa' quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di societa' quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale".
Art. 37. (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di
amministrazione e controllo)
1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico".
Art. 38.
(Abusive attivita' finanziarie)
1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".



Note all'art. 38.
- Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia» cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu'
delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma
1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni. [La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio
quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative
tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno
il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria]. [La stessa pena si applica a
chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco].
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie
previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata
nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni.».



Art. 39
Aumento delle sanzioni penali e amministrative

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni".
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.



Note all'art. 39.
- Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
note all'art. 19.
- Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le
note all'art. 2.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 recante "Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante "Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento
ordinario.
- Si riportano i testi degli articoli 2625, 2635 e 2638
del codice civile, cosi' come modificati dalla presente
legge:
"Art. 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori
che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attivita' di controllo o di revisione legalmente attribuite
ai soci, ad altri organi sociali o alle societa' di
revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si
applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
"Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i
quali, a seguito della dazione o della promessa di
utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento
alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre
anni.
La stessa pena si applica a chi da' o promette
l'utilita'.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si procede a querela della persona offesa".
"Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa',
o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio
2003, n. 229, recante "Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001" cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale
servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le
imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'
assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di
prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di
esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate
dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e
finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con
riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in
soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse
figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e
sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla
luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla
documentazione relativa alle anzidette attivita', anche
esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
e quintuplicando la misura massima delle sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra
l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300":
"Art. 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell'interesse della societa', da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse
realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni
sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo".



Art. 40
Sanzioni accessorie

1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro
durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della
gravita' della violazione, valutata secondo i criteri indicati
dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della
decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso
banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero
dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa'; c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle
cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle
cariche societarie; d) previsione della sanzione accessoria della pubblicita' della
sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della
violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga
diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli
altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della
violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia
dipendente; e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o
del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo,
ovvero di beni di valore equivalente; f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie
alla medesima autorita' competente ad irrogare la sanzione
principale.



Note all'art. 40.
Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
note all'art. 19.
Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note
all'art. 2.
Per la legge n. 576/1982 si vedano le note all'art. 39.
Per il decreto legislativo n. 124/1993 si vedano le
note all'art. 39.
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice penale:
"Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli
effetti della pena). - Nell'esercizio del potere
discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato [c.p. 626];
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p.
220] del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato.".



Art. 41. (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di
banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".



Note all'art. 41.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del
suddetto regio decreto, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 47. (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). - Il
Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro
una relazione sull'andamento del servizio di cui negli
articoli 45 e 46. La relazione e' presentata al Parlamento
dal Ministro del tesoro.».



Art. 42
Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilita' previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le societa' di revisione e le entita' appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della societa' di revisione stessa e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una causa di incompatibilita', non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.



Note all'art. 42.
Con riguardo ai testi degli articoli 31, 161, 165-ter,
165-quater e 165-quinquies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, recante "testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52", si rimanda alle note ai riferimenti normativi
contenute negli articoli 6, 14 e 18 della presente legge.



Art. 43.
(Delega al Governo
per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.



Note all'art. 43.
- Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
note all'art. 19.
- Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le
note all'art. 2.



Art. 44.
(Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2436):
Presentato dall'on.le Armani ed altri il 27 febbraio
2002.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 25 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
V e XIV.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite VI
(Finanze) e X (Attivita' produttive), in sede referente, il
17 marzo 2004.
Esaminato dalle commissioni riunite il 23 marzo 2004; 1
- 6 - 20 - 21 - 22 e 27 aprile 2004; 4 - 5 e 25 maggio
2004; 16 e 30 giugno 2004; 6 - 15 e 21 luglio 2004; 9 - 11
- 18 e 25 novembre 2004; 15 e 22 dicembre 2004; 13 - 18 -
19 e 20 gennaio 2005; 17 febbraio 2005.
Relazione scritta presentata il 18 febbraio 2005 (atto
n. 2436 - 4543 - 4551 - 4586 - 4622 - 4639 - 4705 - 4746 -
4747 - 4785 - 4971 - 5179-ter - 5294-A relatori on.li Conte
e Saglia).
Esaminato in aula il 21 febbraio 2005; 1-2 marzo 2005 e
approvato in un testo unificato con gli atti numeri: 4543
(Benvenuto ed altri); 4551 (Lettieri e Benvenuto); 4586 (La
Malfa ed altri); 4622 (Diliberto ed altri); 4639 (Fassino
ed altri); con il disegno di legge n. 4705 (presentato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti); con gli
atti numeri: 4746 (Pepe ed altri); 4747 (Letta ed altri);
4785 (Lettieri ed altri); 4971 (Cossa ed altri); con il
disegno di legge 5179-ter (presentato dal Ministro per le
politiche comunitarie (Buttiglione) e l'atto n. 5294
(Grandi ed altri) il 3 marzo 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3328):
Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e
Tesoro) e 10ª (Industria, Commercio), in sede referente
l'8 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª; 11ª
e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16 e 21 marzo
2005; 13 - 14 e 19 aprile 2005; 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 -
24 e 26 maggio 2005; 14 - 15 - 21 - 22 - 23 - 28 e
29 giugno 2005; 5 e 6 luglio 2005.
Relazione scritta annunciata il 19 luglio 2005 (atto n.
3328 - 2202 - 2680 - 2759 - 2760 - 2765 - 3308-A relatori
senatori Eufemi e Semeraro).
Esaminato in aula il 29 luglio 2005; 14 - 15 - 20 e
21 settembre 2005; 5 e 6 ottobre 2005; e approvato con
modificazioni, l'11 ottobre 2005.
Camera dei deputati (atti numeri 2436 - 4543 - 4551 - 4586
- 4622 - 4639 - 4705 - 4746 - 4747 - 4785 - 4971 - 5176-ter
- 5294-B):
Assegnato alle commissioni riunite VI (Finanze) e X
(Attivita' produttive), in sede referente, il 17 ottobre
2005 con parere delle commissioni I, II, e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite il 2 - 3 - 9 e
10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 14 novembre 2005; il 20 - 21
dicembre 2005 ed approvato con modificazioni il 22 dicembre
2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3328-B):
Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e
Tesoro) e 10ª (Industria, Commercio), in sede referente il
22 dicembre 2005, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª,
5ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 22 dicembre
2005.
Esaminato in aula ed approvato il 23 dicembre 2005.