Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 novembre 2005
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art. 7, che ha previsto la possibilita' di costituire, per il pubblico impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n. 662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati i decreti di cui al predetto comma 58-bis della legge n. 662/1996, determinando, in mancanza dei decreti stessi, la disciplina del rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende esercitare sia in contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza;
Vista la legge 25 novembre 2003, n. 339, concernente norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
Ravvisata l'esigenza di individuare e specificare le attivita' lavorative autonome o subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai dipendenti del Ministero stesso con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
Decreta:

Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non possono esercitare attivita' di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita' di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.
Art. 2.
1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e', in particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) attivita' presso imprese anche individuali fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione della difesa, qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unita' organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;
b) attivita' professionali autonome svolte in regime di convenzione con il Ministero della difesa;
c) attivita' presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilita' economiche o finanziarie emanati dal Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unita' organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilita';
d) attivita' presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso gli organi preposti al controllo dei soggetti giuridici in questione;
e) attivita' presso studi legali, specializzati in diritto penale militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.
Art. 3.
1. I competenti Uffici del Ministero della difesa, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione della difesa provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilita' descritte negli articoli precedenti.
3. In materia di esercizio della professione di avvocato, ai dipendenti del Ministero della difesa si applica la legge 25 novembre 2003, n. 339.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro della difesa
Martino

Il Ministro per la funzione pubblica
Baccini