Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 ottobre 2005
Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di finanza di progetto;
Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 37-bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera aa) della legge 1° agosto 2002, n. 166, il quale disciplina le modalita' di pubblicazione dell'avviso indicativo degli interventi realizzabili mediante capitali privati;
Visto l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;
Visto, pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano l'indicazione espressa del diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti;
Preso atto che e' necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso, definire le modalita' con le quali le amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore con riferimento allo stato di avanzamento della procedura per l'aggiudicazione della concessione;
Decreta:

Articolo unico

Diritto di prelazione - Modalita' di pubblicita'

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalita' alternativamente specificate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatici inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore.
3. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2005
Il Ministro: Lunardi