Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 13 dicembre 2005
Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della Sogin SpA e' stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, Commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex nel Centro ENEA di Saluggia (Vercelli) a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato che in attuazione delle sovracitate ordinanze commissariali n. 4 e 14 e' stata disposta la realizzazione nel Centro ENEA di Saluggia, a cura del «Soggetto attuatore» Sogin SpA (nel seguito, Sogin), dell'impianto di condizionamento a mezzo cementazione (impianto Cemex) dei rifiuti radioattivi liquidi stoccati presso l'impianto Eurex attualmente in gestione alla Sogin;
Considerato che in data 5 novembre 2004 il «Soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Saluggia la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire l'impianto Cemex e le altre opere ad esso connesse (tra cui, in particolare: Deposito D-3 per rifiuti solidi ad alta attivita', direttamente integrato nell'impianto Cemex; Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita'; Waste Management Facility; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; relativa viabilita);
Considerato che con nota in data 25 novembre 2004 il competente Ufficio tecnico del comune di Saluggia ha comunicato che l'intervento di cui alla richiesta del permesso di costruire risultava non compatibile con le norme del vigente piano regolatore generale del comune, trattandosi di nuova costruzione non ammessa dalla prescrizione normativa di zona; che tuttavia era intenzione dello stesso Ufficio di richiedere al consiglio comunale l'autorizzazione al rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici; che il permesso di costruire sarebbe stato comunque subordinato alla stipula di Convenzione urbanistica mirata alla definizione delle opere di urbanizzazione a carico della Sogin;
Considerato che con la stessa nota 25 novembre 2004 il comune di Saluggia ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa con prova del possesso di valido titolo per l'esecuzione dei lavori, nonche' di fornire altre precisazioni in ordine all'area interessata dalla costruzione e alle caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli in progetto;
Considerato che la Sogin ha provveduto con nota 17 dicembre 2004 a fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla piena disponibilita' dell'area e con nota 20 dicembre 2004 ha trasmesso la documentazione integrativa in ordine alle altre richieste formulate dal comune con la citata nota del 25 novembre 2004;
Considerato che il comune nella indicata nota del 25 novembre 2004, aveva altresi' comunicato che il rilascio del permesso di costruire sarebbe stato comunque condizionato alla stipula di Convenzione urbanistica per la definizione delle opere di urbanizzazione a carico della Sogin e che lo schema di Convenzione predisposto dal comune ed accettato dalla Sogin con alcune modifiche non e' stato ancora portato all'esame del consiglio comunale di Saluggia per la prescritta approvazione;
Considerato altresi' che il comune di Saluggia con deliberazione n. 30 del 7 luglio 2005 ha approvato il progetto di variante parziale al Piano regolatore generale del comune al fine di eliminare l'attuale incompatibilita' con gli interventi progettati da Sogin ma che, nonostante con nota 5 agosto 2005 la Sogin abbia trasmesso a tale comune il progetto complessivo delle opere per far verificare la compatibilita' di queste con il progetto di variante approvato, tale variante non e' stata ancora definitivamente approvata dal comune medesimo;
Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e deve percio' ritenersi formato il silenzio/rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;
Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione alle misure di sicurezza gia' disposte con le ordinanze commissariali sopra citate, provvedendo alla costruzione delle sole opere prioritarie o comunque indispensabili alla realizzazione dell'impianto Cemex nel sito Eurex di Saluggia, e precisamente alla costruzione di: nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita'; edificio direzione operazioni di cantiere; edificio portineria e controllo security; relativa viabilita';
Considerato che si tratta di interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi salvaguardando la salute della collettivita' e sono percio' comprese tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi' che la realizzazione delle opere anzidette costituisce intervento gia' ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico scientifica ex OPCM 3267/2003 ed OPCM 3355/2004 con sua delibera 14 giugno 2004, ribadita dalla medesima Commissione nella risoluzione adottata il 30 maggio 2005, nonche' nella risoluzione del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche con riferimento al fenomeno terroristico;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate OPCM n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» Sogin alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e' posto l'impianto Eurex, sicche' per realizzare gli impianti di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che le sopraindicate esigenze di necessita' ed urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, atteso che l'Ufficio tecnico del comune di Saluggia non ha dato seguito al proposito di sottoporre al consiglio comunale la richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso in deroga al piano regolatore generale e la relativa procedura non ha avuto percio' ancora inizio e che, pertanto, e' indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, con ordinanza commissariale e percio' in difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
Considerato che la Sogin ha presentato all'APAT i Rapporti di progetto particolareggiato (RPP) relativi alle opere da realizzare (in data 14 febbraio 2005 il RPP relativo al nuovo sistema di approvvigionamento idrico; in data 19 aprile 2005 quello relativo al Deposito D-2; in data 14 luglio 2005 quello riguardante l'impianto Cemex e le restanti opere connesse, ad eccezione della Waste Management Facility);
Considerato che l'intervento in questione non rientra tra quelli contemplati dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione»;
Considerato che con deliberazione n. 75 del 14 giugno 2001 dell'Autorita' di bacino del fiume Po, il sito Enea-Eurex di Saluggia e' stato escluso dall'applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme per quando sara' stata completata la bonifica del sito stesso;
Considerato che il comune di Saluggia ha provveduto a richiedere il parere dell'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-Tratto torinese e che il rappresentante dell'Ente, nella riunione tenutasi il 2 dicembre 2005 dinanzi al prefetto di Vercelli, ha riconosciuto la necessita' e l'urgenza dell'emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'Ente stesso alla formalizzazione nel piu' breve tempo possibile del richiesto parere;
Ritenuto che con tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del richiesto parere;
Considerato infine che le costruende infrastrutture sono collocate internamente all'opera di protezione idraulica dell'area Enea di Saluggia recentemente realizzata e che quindi non possono avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora Baltea;
Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 dinanzi il prefetto di Vercelli, dovesse sopravvenire la definitiva approvazione della variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia e il conseguente rilascio del richiesto permesso di costruire o, comunque, il permesso di costruire in deroga al piano regolatore generale, si provvedera' alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;
Sentita la regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM 3267/2003, che ha espresso parere favorevole con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005;
Visto il parere reso dalla commissione tecnico scientifica che nella seduta del 28 ottobre 2005 ha ribadito la legittimita' del ricorso ad iniziative autoritative da parte del Commissario delegato, laddove strettamente necessario;
Ritenuto che il rilascio al «Soggetto attuatore» del permesso di costruire in deroga relativamente ai soli impianti costituiti da nuovo sistema di approvvigionamento idrico, Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita', edificio direzione operazioni di cantiere, edificio portineria e controllo security, relativa viabilita', non sia in contrasto con il citato parere in quanto trattasi di opere prioritarie rispetto alla costruzione dell'impianto Cemex, per il quale effettivamente il rilascio del permesso di costruire potrebbe ora apparire non attuale, atteso che esso diverra' indispensabile soltanto quando saranno realizzate le infrastrutture ad esso preordinate;
Dispone:
In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' autorizzata la costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto di cementazione Cemex, e precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita'; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilita', sull'immobile distinto al NCT Foglio 32, mappali n. 30 e 455 (ex n. 452, 450, 448, 446, 444); Foglio 31, mappali n. 165, 252, 257 e 267; Foglio 30, mappale n. 237, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allega, presentati dalla Sogin al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire;
In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione delle opere di cui trattasi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia;
La realizzazione delle suddette opere e' a cura della Sogin, «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede di autorizzazione;
La Sogin e' tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi;
La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire;
La presente ordinanza verra' revocata con effetto «ex nunc» se interverra' entro il 31 gennaio 2006 il rilascio, da parte del comune di Saluggia, del permesso di costruire richiesto dalla Sogin;
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il commissario delegato: Jean