Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 dicembre 2005
Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», il quale all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), prevede che spettino agli organi di governo «le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo» e «la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 15, comma 5, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espresse disposizioni di legge relativamente alla fattispecie in esame, di dover provvedere all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, adottando il criterio privilegiato dal legislatore nella quasi totalita' dei casi di aggiornamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ossia la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatasi in un determinato periodo di tempo ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 558 del 23 febbraio 2005 da cui risulta che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e' stata pari al 12,1 % nel periodo di riferimento gennaio 2000-gennaio 2005;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», il quale all'art. 51, commi 2 e 3, statuisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ogni sanzione amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative debba essere tradotta in euro secondo il tasso di conversione eliminando gli eventuali decimali, al fine di conservare la congruita' e la proporzionalita' delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del favor rei;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02».
2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2005
Il Ministro: Maroni