Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 dicembre 2005
Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell'industria agroalimentare da realizzarsi nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 81 del 20 dicembre 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005) che, tra l'altro, ha assegnato al MIUR l'importo di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative finalizzate alla realizzazione di distretti di alta tecnologia nelle regioni meridionali;
Visto che la predetta deliberazione prevede, in particolare, una assegnazione al MIUR di 6 milioni di euro per la realizzazione di un distretto di alta tecnologia nella regione Puglia nel settore delle biotecnologie;
Visto l'Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica, sottoscritto in data 28 aprile 2005 dal MIUR, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) e la regione Puglia, ai sensi della predetta deliberazione e finalizzato alla creazione nel territorio pugliese di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) nel settore agroalimentare;
Visto, il predetto Accordo di programma quadro che, in particolare, destina 6.000.000,00 di euro, successivamente incrementate a 7.960.000,00 di euro, per il finanziamento, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (attuativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 297/1999), di proposte progettuali per le grandi imprese e le pmi del comparto, con particolare riferimento a tecnologie, metodologie e processi produttivi agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;
Ritenuta la opportunita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 7,960 milioni di euro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi generali
1. Le Linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie.
3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca MIUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
4. Il territorio della regione Puglia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle biotecnologie agroalimentari;
l'esistenza di punti di forza nelle Universita', nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha gia' dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;
la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al «Sistema/comparto agroalimentare della Puglia»;
la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati.
5. In tale quadro il MIUR e la regione Puglia hanno concordato sulla necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno delle attivita' di ricerca, all'incremento del grado di innovativita' delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese ed ai centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca, all'incentivazione della mobilita' dei ricercatori sia a livello internazionale sia a livello di scambi tra Universita' e imprese, all'efficace coinvolgimento di tutti i soggetti che sono impegnati nello sviluppo del territorio per il raggiungimento di tali obiettivi: enti locali, universita', centri di ricerca, imprese, associazioni.
6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR, il MEF e la regione Puglia, con l'Accordo di programma quadro, stipulato in data 28 aprile 2005, hanno, tra l'altro, concordato di destinare un importo pari a 7.960.000,00 euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 del-l'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).
7. In particolare, i progetti dovranno riguardare applicazioni biotecnologiche per la valorizzazione, la qualita' e la sicurezza delle produzioni agroalimentari pugliesi.
8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, cio' al fine di contribuire al potenziamento del settore agroalimentare pugliese e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio pugliese.
9. I progetti dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di una adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attivita' formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca.
Art. 2.
Tematiche dei progetti
1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle seguenti tematiche: Tema 1.
Applicazioni biotecnologiche per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari pugliesi.
Possibili risultati attesi:
nuove metodologie (progettazione, fabbricazione ed utilizzo di nuovi materiali, quali bioplastiche e materiali attivi) per il confezionamento degli alimenti;
nuove tecnologie produttive eco-compatibili per la trasformazione delle produzioni agroalimentari pugliesi. Tema 2.
Applicazioni biotecnologiche per la qualita' e la sicurezza delle produzioni agroalimentari pugliesi.
Possibili risultati attesi:
nuove tecnologie per la produzione di alimenti di alta qualita', come ad esempio alimenti contenenti sostanze antiossidanti, nutraceutiche e vitamine, quali trasformati ittici, alimenti cerealicoli ed alimenti fermentati;
nuove metodologie per la tracciabilita' (quali quelle tese all'individuazione di OGM) delle produzioni agroalimentari pugliesi.
Art. 3.
Requisiti dei progetti
1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.
2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita', sicurezza e bilancio energetico;
valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.
3. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie.
4. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
5. La durata delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi.
6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma quadro, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Puglia; le attivita' progettuali svolte all'esterno della regione Puglia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilita' di risorse equivalenti all'interno della regione.
7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. La concessione dell'agevolazione e' subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.
Art. 4.
Forme e misure del finanziamento
1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 750.000,00 euro e non superiore a 3 milioni di euro, e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 3 e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.
3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 7.960.00,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo n. 297/99 per l'esercizio 2005.
Art. 5.
Criteri di valutazione dei progetti
1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse.
3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
a) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 20 punti);
b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);
c) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
d) idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Puglia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attivita' e funzioni e le modalita' di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);
e) idoneita' del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Puglia (max 10 punti);
f) potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 10 punti).
4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e almeno 60 punti nei criteri da a) a d), e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sara' adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.
Art. 6.
Modalita' di presentazione dei progetti
1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 31 marzo 2006, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (sezione «Servizi privati», voce «domande di finanziamento») che sara' attivo a partire dal 23 gennaio 2006.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione persona fisica»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
4. In caso di mancata trasmissione delle domande secondo le modalita' di cui al precedente comma 1, la documentazione cartacea di cui al precedente comma 3, eventualmente trasmessa, non potra' in alcun modo essere considerata ricevibile. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni conte-nute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
Roma, 22 dicembre 2005
Il direttore generale: Criscuoli