Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 19 dicembre 2005
Provvidenze in favore dei grandi invalidi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n, 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'articolo 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, all'articolo 1, nel sospendere dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva, fissa al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per le chiamate, con la conseguenza che per l'anno 2005 sussiste la possibilita' di impiego dei giovani militari di leva come accompagnatori militari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2004 recante la ripartizione delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, con il quale e' stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di euro 17.746.853;
Visti decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003 e 3 settembre 2004, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge 288/2002;
Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 14 giugno 2005, in data 30 maggio 2005 e in data 10 giugno 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2005, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 490 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 5.162.640.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2005, pari ad euro 12.584.213 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 45 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui ai comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2005 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri l), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, senza ottenerlo;
c) grandi invalidi che abbiano chiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2005.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera c) del comma 2.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2005, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2005. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2005, purche' sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto ufficio VII aggiornati elenchi normativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005; dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a); dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui ai capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2005
Il Ministro della difesa Martino

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ministeri istituzionali Difesa, registro n. 13, foglio n. 373
Allegato MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL'ACCOMPAGNATORE

(1).....................................
......................................
......................................
Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288).
Il/la sottoscritto/a: cognome nome ....
nato/a il .............. a .... (Prov. ....)
residente a ....(Prov. .... )
in via/piazza .... n. ... (cap. ...... )
tel............................ grande invalido/a di Tabella E, lettera ................ (iscrizione n. ........) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile per l'anno 2005.
(2) Al riguardo dichiara:
di avere usufruito, per l'anno 2004 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
di aver aspletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda) (3);
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore - come attestato dagli atti allegati - il quale e' stato/sara' (4) posto in congedo in data;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'ufficio VII di cui all'articolo 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
Data e firma ........................... ------
Avvertenze
In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalita' di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.
(1) indirizzare all'ente erogatore della pensione.
(2) Barrare il caso che interessa.
(3) Sono esentati dall'obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell'assegno sostitutivo per l'anno 2004 o che hanno avuto comunicazione dal competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze di averne titolo.
(4) Cancellare la parte che non interessa.