Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 6 dicembre 2005
Contributi per il cofinanziamento dell'offerta di servizi e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'art. 25, comma 5, in cui si prevede l'individuazione di uno o piu' bacini di diffusione del segnale televisivo terrestre, nei quali avviare la completa conversione alla tecnica digitale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 27 con cui e' stato istituito il «Fondo di finanziamento per progetti strategici nel settore informatico»;
Visto l'art. 4, comma 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante il rifinanziamento del Fondo;
Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nella quale e' stata approvata l'iniziativa denominata «T-government nelle aree all digital», per il cofinanziamento dell'offerta di servizi di e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital, ove le trasmissioni analogiche saranno spente con anticipo rispetto della Nazione, con un finanziamento di 3 milioni di euro a carico del suddetto Fondo;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 giugno 2005, con il quale e' stata istituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario on. Paolo Romani, per lo studio delle problematiche attinenti all'avvio delle aree all digital e per il coordinamento del relativo processo di realizzazione delle stesse;
Visti il Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, la Regione Sardegna e l'Associazione DGTVi del 16 aprile 2005, nonche' il Protocollo di intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Valle d'Aosta e l'Associazione DGTVi in pari data, con cui le parti si impegnano a mettere in atto tutte le attivita' necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchorer» digitale allo «switch-off» analogico), del 17 settembre 2003, n. COM (2003) 541;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'interoperabilita' dei servizi di televisione digitale interattiva, del 30 luglio 2004, n. COM (2004) 541;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea in data 1° dicembre 2005 sull'accelerazione del passaggio dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale;
Ritenuto opportuno utilizzare il predetto importo di 3 milioni di euro per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento, nel limite massimo dell'80 per cento dei relativi costi, di servizi televisivi interattivi di pubblica utilita' (servizi T-government) nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta, ripartendolo rispettivamente in 2 milioni di euro per servizi da diffondere in Sardegna ed 1 milione di euro per servizi da diffondere in Valle d'Aosta;
Viste le note delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta rispettivamente del 14 ottobre e del 5 ottobre 2005, in cui dette regioni si impegnano a prestare la massima collaborazione per la messa a disposizione dei dati e delle informazioni utili ad avviare ed aggiornare costantemente i servizi ed indicano le aree tematiche degli stessi;
Considerato che, allo stato, i soggetti in grado di diffondere servizi interattivi televisivi sono le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti interattivi operanti in virtu' della riserva di cui all'art. 2-bis, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ovvero in base a rapporto convenzionale con le predette emittenti;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e requisiti per ottenere il contributo
1. Al fine di favorire la sperimentazione, a partire dal 15 marzo 2006 e per la durata di un anno, dei servizi televisivi interattivi di pubblica utilita' (servizi T-government), e' istituito un contributo pari a 3 milioni di euro, ripartito rispettivamente in 2 milioni di euro per servizi da diffondere in Sardegna ed 1 milione di euro per servizi da diffondere in Valle d'Aosta. Tale contributo e' finalizzato alla progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' ad interesse regionale nelle predette regioni, diffusi attraverso il mezzo televisivo in tecnica digitale in chiaro e senza alcun costo per l'utente, fatta eccezione per l'utilizzo del canale di interazione.
2. I servizi devono essere resi disponibili ed accessibili all'utente entro il 15 marzo 2006 e soddisfare i seguenti requisiti:
a) qualora utilizzino un canale di ritorno su linea telefonica analogica commutata, questo deve essere realizzato mediante modem idoneo a sostenere per tale tipo di accesso almeno la classe di velocita' fino a 56 kbit/s conformemente alla norma UIT V.90 ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
b) essere disponibili su di una piattaforma per l'interattivita' aperta e riconosciuta come tale dalla Commissione europea;
c) essere fruibili complessivamente mediante un unico canale distributivo ed essere presentati all'utente in un unico elenco, con caratteristiche omogenee anche dal punto di vista della collocazione in video, dell'interfaccia grafica e della facilita' di consultazione da parte dell'utente;
d) comprendere inizialmente almeno sei delle seguenti aree tematiche, con impegno all'estensione a tutte le rimanenti entro il 31 luglio 2006:
1. informazione istituzionale;
2. lavoro e formazione;
3. sanita' e servizi sociali;
4. ambiente;
5. turismo;
6. protezione civile;
7. istruzione e formazione;
8. sport e tempo libero;
9. agricoltura;
10. cultura.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1 le emittenti televisive legittimamente operanti ai sensi della vigente normativa o loro consorzi nonche' i fornitori di contenuti interattivi gia' operanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e 4, comma 1, n. 3 della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004 che diffondano i loro programmi nelle regioni autonome Sardegna a Valle d'Aosta e che presentino un progetto di servizi interattivi di pubblica utilita' ad interesse regionale dotato di tutti i requisiti di cui all'art. 1 assicurandone la realizzazione e messa in onda attraverso il mezzo televisivo entro il 15 marzo 2006.
2. Le domande di contributo corredate dal progetto dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, corredate dal relativo progetto, al Ministero delle comunicazioni - Segretariato generale - Ufficio 1° - V.le America, 201 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax.
3. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente o il consorzio di emittenti ovvero il fornitore di contenuti interattivi richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare; per le sole emittenti, anche se riunite in consorzio, l'indicazione del numero di protocollo assegnato ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998;
b) la dichiarazione che il richiedente, se emittente televisiva, anche in consorzio con altre, e' legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente decreto o, se fornitore di contenuti interattivi, e' legittimamente operante e fornisce contenuti interattivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) o dell'art. 4, comma 1, n. 3 della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004;
c) la descrizione del progetto, con la stima analitica dei costi previsti, rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2; nel caso in cui il progetto non comprenda la realizzazione iniziale di tutte le aree tematiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), l'impegno alla totale realizzazione delle stesse entro il 31 luglio 2006;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Misura dei contributi e modalita' di erogazione
1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi di progettazione, di realizzazione, di attivazione, di gestione e di diffusione per il primo anno dei progetti giudicati ammissibili, come risultanti dai progetti presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c).
2. Qualora piu' progetti giudicati ammissibili rechino l'offerta dei medesimi servizi per una stessa zona geografica, e' ammesso al contributo esclusivamente il progetto che assicuri la diffusione presso un numero maggiore di abitanti.
3. Ove la somma dei contributi, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, superi lo stanziamento disponibile, rispettivamente di 2 milioni di euro per la Sardegna e di 1 milione di euro per la Valle d'Aosta, essi sono proporzionalmente ridotti fino a concorrenza dello stanziamento disponibile.
4. Dell'ammissione dei progetti al contributo e dell'ammontare dello stesso verra' data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Ministero delle comunicazioni.
Art. 4.
Erogazione dei contributi
1. La liquidazione dei contributi fissati ai sensi dell'art. 3 avviene secondo le seguenti modalita':
20 per cento entro 10 giorni dall'assegnazione del contributo;
40 per cento entro 10 giorni dalla messa in onda dei servizi;
20 per cento entro 10 giorni dalla messa in onda dei servizi per tutte le aree tematiche indicate all'art. 1;
20 per cento entro un anno dalla messa in onda.
Art. 5.
Revoca dei contributi
1. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Roma, 6 dicembre 2005
Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005 Ufficio controllo atti ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 239