Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 5 dicembre 2005 |
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un ambito territoriale sito in localita' «Pagliare di Sassa», in comune di L'Aquila. |
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IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e paesaggistici Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1; Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3; Considerato che l'allora Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, sentita la Regione Abruzzo, con nota n. 5505 del 19 febbraio 2002 ha inoltrato all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici una prima proposta di vincolo, allegando la relativa documentazione fotografica e cartografica, per sottoporre a tutela il borgo storico delle «Pagliare di Sassa» e il relativo territorio circostante, posti nel Comune di L'Aquila. Considerato che la stessa Soprintendenza nella relazione tecnico-scientifica allegata alla suddetta richiesta ha dichiarato che: «La zona di cui all'oggetto fa parte di un'area territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessata anche da testimonianze archeologiche, evidente risulta il naturale, straordinario paesaggio tipico dell'Abruzzo Aquilano in cui e' ben inserito il borgo storico medievale delle «Pagliare di Sassa» piccolo centro minore di notevole pregio dove arcate e ballatoi d'angolo, passaggi coperti che si aprono su cortiletti interni, la via principale da cui si dipartono piccole viuzze che ogni tanto si allargano per formare spazi di relazione e piccolissime piazzette, rappresentano elementi caratterizzanti un perimetro storico che e' rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. Le aree circostanti l'antico borgo medioevale, le cui bellezze panoramiche costituiscono quadri naturali, gradevole e' il contrasto di forme e colori fra il costruito e opacizzato dal tempo ed il verde, rosso, bruno, grigio a seconda della stagione, dai sinuosi percorsi alberati, il paesaggio si apre in ampie, profonde prospettive, dove forme e colori si stemperano in lontananza, altrove collina racchiusa da bosco e prateria chiudono un mondo serrato tra le tonalita' dei verdi e dei bruni, ricomprendono anche zone di notevole interesse archeologico dove, in localita' San Pietro, e' presente un interessante sito paleontologico, all'interno del quale sono stati recentemente rinvenuti resti di mammiferi quaternari.»; Considerato che l'allora Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, ricevuta la suddetta documentazione dall'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, avendo inoltre effettuato un sopralluogo. come richiesto nel verbale n. 108, relativo alla seduta del 3 ottobre 2002, con successivo verbale n. 116, nella seduta del 16 aprile 2003, pur concordando sul fatto che l'area vasta in questione e' caratterizzata da preesistenze notevoli e presenta qualita' paesaggistiche pregevoli, ha ritenuto che la perimetrazione del vincolo di tutela proposto dovesse essere rivista, approfondendo il ruolo ed il rapporto delle zone gia' edificate rispetto al contesto inedificato, tenendo conto delle preesistenze e dei coni visivi da salvaguardare, in quanto non inclusi nella proposta di vincolo presentata; Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo con nota del 21 ottobre 2003, prot. n. 21596, facendo seguito al suddetto parere del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, ha inoltrato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, che l'ha acquisita agli atti in data 31 ottobre 2003 al prot. n. ST/701/35985, la nuova proposta di «dichiarazione di notevole interesse pubblico», ai sensi dell'art. 144 dell'allora vigente decreto legislativo n. 490 del 1999, di un ambito territoriale sito nel Comune di L'Aquila in localita' «Pagliare di Sassa», cosi' come perimetrato ed individuato negli elaborati grafici, fotografici e tecnico-scientifici allegati alla stessa nota; Considerato che la suddetta nuova proposta di vincolo fa riferimento alle indicazioni di nuova perimetrazione dell'area da assoggettare a tutela formulate dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con parere reso nella seduta del 16 aprile 2003, di cui al verbale n. 116; Vista la nota del 19 dicembre 2003, prot. n. ST/701/41724/2003, con la quale la citata Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza proponente il vincolo la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila e dell'annuncio al pubblico sui quotidiani nonche' l'inoltro delle osservazioni eventualmente pervenute, corredate dalle relative controdeduzioni; Considerato che con note del 19 febbraio 2004, prot. n. 3842, e del 23 febbraio 2004, prot. n. 4055, la Soprintendenza richiedente ha comunicato l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila dal 7 novembre 2003 al 7 febbraio 2004 e l'avvenuta pubblicazione del relativo annuncio al pubblico sul quotidiano nazionale «La Repubblica» e sui quotidiani locali «Europa»e «Il Centro» in data 23 dicembre 2003; Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. 159/segr. AQ, inviata anche alla Soprintendenza proponente ed acquisita agli atti della citata Direzione generale il 15 aprile 2004, al prot. n. ST/701/13096, con la quale la Regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrici, ha espresso il proprio parere contrario alla proposta di vincolo «(.........) considerato che, dalle analisi poste alla base del P.R.P., l'area non e' ritenuta interessante ambientalmente e che pertanto non e' ricompresa nella perimetrazione dello stesso P.R.P. neppure tra le aree soggette a trasformazione ordinaria e che la genericita' e la esiguita' delle argomentazioni poste alla base della proposta di vincolo, estesa ad una zona di non particolare pregio ambientale rende immotivata la stessa; Considerato che in data 22 aprile 2004, essendo trascorsi i termini fissati dall'art. 140, comma 3, dell'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, la Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza proponente, con nota prot. n. ST/701/14310, l'inoltro delle eventuali osservazioni alla proposta di vincolo accompagnate dalle relative controdeduzioni dello stesso Ufficio; Considerato che con nota del 20 aprile 2004, prot. n. 8586, acquisita agli atti della Direzione generale in data 27 aprile 2004 al prot. n. ST/701/15043, la Soprintendenza ha comunicato che avverso la proposta formulata sono state inoltrate osservazioni, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1999, da parte della Regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrici; Considerato che con la medesima nota del 20 aprile 2004 la Soprintendenza ha controdedotto sul parere contrario, all'apposizione del vincolo, espresso dalla Regione Abruzzo, evidenziandone la carenza di motivazioni, ribadendo la necessita' di imporre il vincolo sull'area in questione, confermando le ragioni di tutela elencate nella relazione tecnico-scientifica ed evidenziando, in particolare, che la proposta di vincolo «segue i pareri del Comitato di settore Beni ambientali e architettonici contenuti nei verbali n. 108 del 3 ottobre 2002 e n. 116 del 16 aprile 2003 con cui si davano indicazioni sulla tutela tenendo conto in particolare i "coni visivi" le preesistenze, le viste e i centri edificati rilevanti»; Considerato che, con successiva nota n. 9428 del 29 aprile 2004, la medesima Soprintendenza ha inoltrato le proprie controdeduzioni sulle osservazioni inviate dal Comune di L'Aquila - Settore territorio con nota n. 2981/urb del 31 marzo 2005; Considerato che la suddetta proposta di vincolo e' stata trasmessa al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici dalla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio in data 25 maggio 2004, con nota prot. n. ST/701/18361; Considerato che su tale proposta il suddetto Comitato di settore, nella seduta del 27 maggio 2004, con verbale n. 132, ha espresso il seguente parere: «(...........) esaminata la nuova perimetrazione di vincolo proposta dalla Soprintendenza di settore, ritiene quest'ultima non rispondente a quanto richiesto dallo stesso Comitato nel verbale n. 116. Il Comitato ribadisce il proprio parere espresso nel verbale n. 116: ritiene quindi opportuno vincolare l'area in questione, ma nelle perimetrazione dei vincolo dovra' essere inserita anche l'area collinare retrostante la Chiesa di S. Pietro, cio' a tutela delle visuali, l'area archeologica e per le aree gia' edificate comprese entro tale nuovo perimetro che risultassero caratterizzate da edifici incongrui, dovranno essere prescritte opere di mitigazione e comunque preservati cannocchiali visivi idonei; Considerato che in relazione a tale parere, il suddetto Comitato di settore, nella successiva seduta del 23 giugno 2004, ha ascoltato la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo che, anche con nota prot. n. 14211 del 22 giugno 2004 indirizzata al medesimo Comitato, ha ribadito l'osservanza, nella nuova proposta, delle indicazioni contenute nel verbale 116 del 16 aprile 2003, con verbale n. 133 ha espresso il seguente parere «Il Comitato (...............) conferma il proprio parere gia' esplicitato nei verbali n. 116 e 132 sul merito del quale anche la Soprintendente concorda. Verra' quindi sottoposto a vincolo paesaggistico un vasto ambito finalizzato alla tutela del centro diPagliare di Sassa, di alcune emergenze limitrofe significative sotto il profilo storico-ambientale e verranno indicate le mitigazioni relative ad episodi di edilizia incongrua compresa entro un vasto ambito ritenuto nel suo complesso di importante valore paesaggistico»; Considerato che con nota del 6 agosto 2004, prot. n. ST/701/26755 la Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo l'adeguamento della proposta di vincolo alle condizioni formulate dal citato Comitato di settore con il verbale 133 del 23 giugno 2004; Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 21311 del 14 settembre 2004, ha inoltrato alla Direzione generale la nuova perimetrazione dell'area da sottoporre a vincolo cosi' come richiesta dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con verbale n. 133 del 23 giugno 2004 comprendendo nella stessa «episodi di edilizia incongrua nei confronti del borgo storico delle Pagliare di Sassa ed il relativo territorio circostante posti nel Comune di L'Aquila», individuando la zona perimetrata come segue: «partendo dal bivio di Genzano fra la strada statale n. 584 per Lucoli e la strada provinciale Amiternina per Sassa, precisamente al km. 1,300 sulla S.S. n. 584, si procede in senso orario sull'asse della strada statale n. 584 direzione Lucoli fino al Km. 2,200 dove si lascia la statale per proseguire a destra sulla mulattiera che porta fino al fosso delle Cese, si attraversa detto fosso per proseguire sulla strada sterrata che costeggia il fosso stesso per circa 300 metri, dove lasciando la sterrata si prosegue a destra in salita sulla mulattiera che passa fra Colle Rosso e la localita' Le Faolfe, fino a raggiungere la strada provinciale Silvaplana al km. 6,600 quindi si prosegue sull'asse della strada provinciale Silvaplana fino al km. 7,600 dove si lascia per proseguire a destra in discesa sulla mulattiera che costeggiando l'abitato di Sassa giunge al km 1,800 della strada provinciale Amiternina, si prosegue sull'asse stradale della S.P. Amiternina verso l'Aquila fino al bivio di Genzano con la S.S. n. 584 chilometrica 1,300, punto di partenza»; Considerato che la suddetta Soprintendenza, con successiva nota n. 21312 del 14 settembre 2004, ha trasmesso la proposta di vincolo in questione anche al Comune di L'Aquila, alla Regione Abruzzo, alla provincia di L'Aquila ed alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo; Considerato che con nota del 9 febbraio 2005, prot. n. 2381, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo ha trasmesso la comunicazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila in data 23 settembre 2004 nonche' copia degli avvisi pubblicati in data 6 novembre 2004 sul quotidiano nazionale «la Repubblica» e sui quotidiani a diffusione regionale «Il Centro» e «L'Indipendente»; Viste le osservazioni pervenute da parte della Regione Abruzzo, del Comune di L'Aquila, dell'Associazione Italia Nostra-Sezione di L'Aquila e della Societa' Basileus 1 s.r.l.; Viste le controdeduzioni della citata Soprintendenza alle suddette osservazioni ed, in particolare la nota n. 6649 del 18 aprile 2005, con la quale la Soprintendenza, nel controdedurre alle osservazioni della Societa' Basileus 1 s.r.l. ha chiarito che: (................) l'area interessata dalla proposta di vincolo ha caratteristiche ambientali omogenee comprendendo nella stessa emergenze architettoniche ed archeologiche, gli edifici «incongrui» esistenti nell'area in questione, con interventi di mitigazione ambientale quali piantumazioni appropriate, creazione di quinte arboree e con il mantenimento dei piano e dei livelli attuali mitigati con rivestimenti vegetali, possono coesistere con l'ambiente circostante con l'obbligo del mantenimento degli attuali' "coni visivi" verso le emergenze limitrofe significative sotto il profilo storico-ambientale. La delimitazione dell'area da tutelare ha preso in considerazione elementi certi planinietricamente (strade, sentieri, mulattiere e corsi d'acqua individuabili sull'I.G.M). I contenuti della proposta del vincolo in questione corrispondono alle indicazioni dettate dal Comitato di settore per i beni ambientali con parere espresso nel verbale 116 e 132». Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici con relazione tecnica prot. n. ST/24629 del 29 luglio 2005, ha espresso il seguente parere: (..............) la zona delle «Pagliare di Sassa», meritevole del riconoscimento di notevole interesse pubblico oggetto della richiesta, fa parte di un ambito territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessato anche da rilevanti testimonianze storiche e culturali. L'area risulta caratterizzata dal naturale e straordinario paesaggio «tipico dell'Abruzzo Aquilano», in cui e' ben inserito il borgo di Pagliare di Sassa. Si tratta di un piccolo centro antico di notevole pregio sorto, intorno al XII secolo, sulle pendici di un colle esposto ad oriente, ed in posizione elevata, in un'area a nord-ovest della citta' di L'Aquila, lungo la confluenza del percorso di due antichi tratturi, tuttora presenti, che scendono uno da Lucoli e l'altro da Poggio S. Maria. L'articolazione del tessuto urbano, caratterizzato da una sapiente collocazione degli edifici, costituiti per lo piu' da palazzetti di buona qualita' architettonica e costruttiva, si presenta particolarmente ricca,articolata com'e' attorno ad una direttrice principale da cui si dipartono piccole viuzze che ogni tanto si allargano a formare spazi di relazione e piccole piazzette: spazi caratterizzati da arcate, ballatoi d'angolo e passaggi coperti che si aprono su cortiletti interni e che rappresentano gli elementi caratterizzanti del perimetro storico, rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. L'area di «Pagliare di Sassa» costituisce altresi' un interessante sito paleontologico, all'interno del quale sono stati rinvenuti alcuni resti di mammiferi quaternari, custoditi nel locale museo di storia naturale del convento di S. Giuliano all'Aquila. Anche recentemente si sono avuti nella zona rinvenimenti fossili, attualmente conservati presso la facolta' di scienze dell'Universita' di L'Aquila, a Coppito. Le bellezze panoramiche che inglobano e circondano l'antico borgo medioevale e le emergenze culturali ed ambientali presenti costituiscono quadri naturali e coni visivi di rara bellezza, da cui e' possibile godere sia del contrasto di forme e colori, fra il costruito e opacizzato dal tempo ed il verde, il rosso bruno, il grigio (a seconda della stagione) degli elementi naturali, sia dei sinuosi percorsi alberati da cui il paesaggio si apre in ampie e profonde prospettive in cui forme e colori si stemperano in lontananza, altrove, dove la collina racchiusa da bosco e prateria delimita un mondo serrato tra le tonalita' dei verdi e dei bruni, le cui rilevanze paesaggistiche costituisco quadri naturali. di non comune bellezza. Tutto cio' premesso (................) ritiene di poter condividere l'esigenza di apposizione di vincolo cosi' come richiesto dalla suddetta Soprintendenza e deciso dal Comitato di Settore in ultimo con verbale n. 133 del 23 giugno 2004, in quanto e' soprattutto attraverso tale strumento di tutela, posto a salvaguardia delle caratteristiche ambientali da esso dichiarate che e' possibile conservare l'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», fusione tra natura, architettura e storia, costituente un bene paesistico ambientale di eccezionale interesse del quale ne vanno preservate e tutelate le caratteristiche, le prospettive e le vedute d'insieme, sia attraverso le opere di mnitigazione e o di compensazione, da attuarsi per il gia' costruito, sia attraverso il mantenimento dei «coni visivi» ancora esistenti, verso le emergenze culturali e ambientali limitrofe all'area ed esistenti nell'area. A tal fine dovra' essere valutata la compatibilita', con gli obiettivi posti dal vincolo. di ogni modifica successiva allo stato dei luoghi che lo stesso vincolo intende tutelare (...........)»; Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometteme irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni; Decreta: La zona corrispondente all'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», in Comune di L'Aquila, cosi' come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del Comune di L'Aquila e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 5 dicembre 2005 Il direttore generale: Cecchi | Allegato
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