Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n. 49 |
Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2005/2006 (articolo 24, regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio). |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale repressione frodi Al Comando Carabinieri politiche agricole Al Comando Carabinieri per la Sanita' Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni Agli assessorati dell'agricoltura delle province di Trento e Bolzano All'Istituto regionale della vite e del vino Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane Comando generale Guardia di finanza. Ufficio operativo Agli organismi di rappresentanza 1. Riferimenti normativi. Normativa comunitaria. Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999. Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000. Fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000. Riguarda le modalita' del regolamento 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001. Stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001. Riguarda modalita' di applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio per quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo. Normativa nazionale. Decreto ministeriale del 30 luglio 2003. Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Decreto ministeriale del 26 luglio 2000. Termini e modalita' per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate. 2. Premessa. Il regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la campagna 2005/2006 e' autorizzata la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006. Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura ai produttori aventi sede legale (per le persone giuridiche) o residenza (per le persone fisiche) nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti. Per Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio. L'importo dell'aiuto e' fissato per giorno e per ettolitro; euro 0,01544 per vini da tavola; euro 0,01837 per i mosti; euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati; euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati. 3. Contratti di magazzinaggio: termini e soggetti contraenti. I produttori singoli o associati, cosi' come individuati dall'art. 26 del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con l'Organismo pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta', devono presentare al delegato Organo di controllo (attualmente gli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura) specifica domanda dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006. Considerato che l'art. 31 del succitato regolamento CE 1623/2000 prevede al comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio non puo' essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano concludere i contratti entro il succitato termine del 16 febbraio senza incorrere nel rischio di mancata stipulazione dello stesso, dovranno presentare le domande in questione entro il 5 febbraio precedente. Cio' al fine di assicurare al competente Organismo di controllo delegato i tempi tecnici minimi necessari per l'espletamento delle attivita' propedeutiche alla stipulazione del contratto. La domanda per la conclusione del contratto deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea. Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli per ogni accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potra' essere stampato gratuitamente. Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungera' da identificativo unico. Si fa presente che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta richiedente dovra' indicare il proprio numero di codice fiscale, perche' la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarita' della domanda e impedisce l'identificazione. Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti: Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore); Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure; Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure; Netscape 7.1 (o superiore). Il Modulo di domanda potra' comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle Regioni. Le modalita' di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali - Manuali». Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura. Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare (art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000): uve fresche in mosto di uve; mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato; uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola. Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino, conformemente all'art. 19 del regolamento CE del Consiglio n. 1493/99. I prodotti provenienti da altri Stati membri possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino. 4. Oggetto del contratto. I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000): 50 ettolitri per i vini da tavola; 30 ettolitri per i mosti di uve; 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati. Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere: 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco; 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato; 2 contratti di mosto; 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformita' all'art. 18, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato, con l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore. 5. Periodo di magazzinaggio. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l'AGEA nel periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio dell'anno successivo. Il primo giorno di decorrenza del periodo di magazzinaggio e' il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, vale a dire il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato al controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del prodotto oggetto del contratto. Tuttavia un contratto puo' essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione (art. 31, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000). Tale inizio non puo' comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed e' subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo. I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo che non puo oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro conclusione. Il produttore puo', dopo la conclusione del contratto, fissare: a partire dal 1° agosto e fino al 30 novembre il termine di scadenza, per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola. Ai fini della determinazione della data di scadenza, e solo nel caso di scadenza anticipata, il produttore trasmette all'AGEA e agli Organi di controllo una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validita' del contratto. Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - (al numero di telefax 06/4453940) e agli Organismi regionali delegati di controllo, almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto si intende tacitamente fissata al 30 novembre. Ai sensi del regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo' essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento CE n. 1493/1999. Tale riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati sotto ai livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2 del citato regolamento. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto e' versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. 6. Caratteristiche chimico-fisiche ed organolet tiche del prodotto oggetto di contratto. La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc..). Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantita' del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche (art. 29, regolamento CE n. 1623/2000) nei limiti appresso indicati: Per il vino: colore; titolo alcolometrico volumico totale; titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume; tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro; tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi; tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro; stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore; assenza di cattivo sapore; tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi; alcol metilico; assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati). I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo e' quello fissato per i vini bianchi. Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati: massa volumica a 20 °C. 1,055 minima, densita' a 20 °C. 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20 °C. (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati. Per i mosti di uva concentrati rettificati: ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densita' ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix, acidita' totale non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita' non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 ° C. e 25° BRIX, presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5. Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato e' ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. In calce al Certificato il responsabile del Laboratorio dovra' attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto e' conforme ai requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento CE n. 1623/2000. Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti: 1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi; 2) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali e' stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio. In caso di trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in una provincia diversa da quella presso la quale la ditta ha presentato la dichiarazione vitivinicola, la ditta medesima deve inviare all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento (es.: documenti di accompagnamento). 7. Controlli svolti dagli organismi delegati. L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantita' (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto e' conservato, il relativo numero distintivo, nonche', per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata. In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data, il timbro dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile. Due copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse all'AGEA - Ufficio Vino - via Torino, 45 - 00184 Roma, da parte dell'Organismo delegato di controllo, unitamente ai documenti eventualmente allegati di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) indicati nella domanda, entro il termine di quindici giorni dalla data di decorrenza del contratto. Una copia sara' consegnata al produttore, una all'Ispettorato repressione frodi territorialmente competente ed un'altra sara' trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda. Al fine di semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo non dovranno piu' inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della domanda, ma e' sufficiente che ne attestino la regolarita' negli appositi campi della lista di controllo. La documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli per almeno dieci anni (fatto salvo eventuale contenzioso), registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli di supervisione disposti dai servizi comunitari e nazionali. All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovra' annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove il prodotto medesimo e' conservato. Analoga annotazione dovra' essere effettuata, in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni. In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telefax. Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - telefax n. 06/4453940 (pena la sanzione prevista al successivo punto G della circolare). Per i produttori che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e' prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato. In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 (telefax n. 06/4453940), all'Ispettorato centrale repressione frodi ed all' Organismo di controllo delegato competente per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati almeno quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione. Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - via Torino, 45 - 00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti: 1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del regolamento CE n. 1623/2000; 2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione frodi, comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative quantita' di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione. Ai sensi del regolamento CE n. 625/2003 della Commissione del 2 aprile 2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del regolamento CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti od a processi enologici necessari per la loro conservazione. E' ammessa una variazione del volume indicato nel contratto: essa e' pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati. Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la variazione ammessa e' portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati. E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti ed i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto. In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo od all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I produttori che intendono avvalersi di tale facolta' devono comunicare al predetto Ufficio, all'Organismo di controllo delegato ed all'AGEA (fax n. 06/4453940), con almeno quindici giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto. Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio. Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono prelevare, a sondaggio ed in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovra' essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di analisi pubblico autorizzato, prescelto dall'Organo di controllo delegato ma a cura a spese del produttore. Di tali operazioni dovra' essere redatto un apposito verbale, che sara' sottoscritto anche dal produttore. Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando l'apposito modello di «controllo finale di magazzinaggio», che l'Organo di Controllo Regionale potra' liberamente scaricare dal sito internet www.sian.it nell'Area «Modulistica». Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo finale dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungera' da identificativo univoco, ed in originale dovra' essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea. Il verbale di controllo dovra' pervenire all'AGEA al massimo entro venti giorni dalla data di scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto). I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identita' e il volume del prodotto oggetto del magazzinaggio. La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34 del regolamento CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al pagamento dell'aiuto. Analoga sanzione e' prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art. 34 del predetto regolamento CE. In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante e' diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa, come previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 1623/2000. 8. Controlli integrati svolti sulla base delle banche dati agea. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole (raccolta uve e produzione vino) e superfici vitate. I criteri di controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole e con le dichiarazioni delle superfici vitate e le penalita' conseguenti alle eventuali relative irregolarita' sono disciplinate dalla Circolare della Direzione area coordinamento Agea prot. n. ACIU.2005.668 del 3 novembre 2005 (Dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006) indirizzata a tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, tra cui Agea Pagatore. In esito allo svolgimento dei suddetti controlli, i competenti servizi dell'Area coordinamento e dell'Area controlli comunicano all'Ufficio vino e aiuti comunitari i risultati ottenuti. Al fine di poter procedere al pagamento dell'aiuto nei termini previsti dal regolamento comunitario i suddetti risultati definitivi vengono trasmessi all'Ufficio vino e aiuti comunitari prodotti entro la fine di aprile 2006. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza. Il controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo richiesto nella domanda d'aiuto risulti congruente con quello dichiarato nella sezione C, riquadro «Produzione», della dichiarazione di giacenza. Tali controlli non vengono applicati, qualora il produttore comunichi l'interruzione del contratto precedentemente alla data del 31 luglio 2006. 9. Pagamento dell'aiuto. Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono far pervenire all'AGEA, in unica soluzione e nei quindici giorni successivi alla chiusura del magazzinaggio, la seguente documentazione: 1) attestato assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2004/2005; 2) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non e' sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10, legge n. 575/1965; in alternativa dovra' essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita'; 3) Per le domande di aiuto complessivamente di importo superiore a Euro 154.937,07 e' necessario acquisire la certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Tale certificazione puo' essere richiesta direttamente dal produttore interessato, alla Prefettura competente, che dovra' inviarne copia alla scrivente Agenzia. Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che l'acquisizione della documentazione sopra richiamata costituisce presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto. 10. Pagamento anticipato su cauzione. Ai sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una cauzione conforme al modello riportato nell'allegato A, in duplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto. Il pagamento verra' effettuato entro tre (3) mesi dalla presentazione della cauzione stessa e dei documenti indicati alla lettera C e, se del caso, alla lettera D. La cauzione sara' svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore. 11. Informazioni. Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti posti ai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che eventuali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea: 06/4453940. A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica sullo stato delle pratiche. Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione. Roma, 21 dicembre 2005 Il Titolare: Gulinelli | Allegato A Cauzione (Bancaria od assicurativa) per il pagamento anticipato dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti vinosi. (Carta Intestata) Cauzione n. ....................... del ............................. PREMESSO A ) che la ditta ............................... con sede in .................... codice fiscale n. ................................. (in seguito denominata «contraente»), ha stipulato con l'Organismo Pagatore Agea, nel corso della Campagna 2005/2006, contratto di magazzinaggio di ............... ............... ai sensi del regolamento CE 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di Euro .................... (Euro in lettere ...........................................................); B) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare cauzione pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare; C) che la ditta ha chiesto, con la domanda in data ..................... il pagamento dell'anticipo dell'aiuto totale ammontante ad Euro ..............................., da garantirsi con una cauzione di Euro ................................. (Euro ............................................................) pari al 120% dell'aiuto richiesto; D) che la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario sopraindicato; E) che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore AGEA deve procedere: all'incameramento della cauzione secondo le modalita' generali stabilite dal regolamento CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma; Cio' Premesso La Banca ..................................... Cod. Fiscale ....................... con sede in .......................... iscritta nel Registro delle imprese di ................................. al numero ..................... ...... (di seguito indicata come «fideiussore») in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale sig. .................... nato a .................. il ....................... dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa Assicuratrice, con sede in ....... via ............................ in persona del sig. .................. nella sua qualita' di Agente ............................... autorizzata dal Ministero dell'industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1, lettera C della legge n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ........... del .............. a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta .................... ed a favore dell'l'Organismo Pagatore AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell'importo di Euro .......................... (120% della somma richiesta); Cauzione n: ........................ del ................................. 1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Organismo Pagatore Agea sara' comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e, contestualmente, al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L'Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta. 2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA sara' effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. 3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA. 4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di emissione. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilita' per l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre, la garanzia verra' a cessare automaticamente, senza necessita' di ulteriori comunicazioni da parte dell'AGEA. 5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro competente sara' esclusivamente quello di Roma. Il Contraente Il Fideiussore ............................. .................. .......... Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5. Il Contraente Il Fideiussore ............................. .................. .......... | Allegato B Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il/La sottoscritt .... Nat.. .... il .... Residente a .... Via .... Codice fiscale .... In qualita' di rappresentante legale della Societa/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente: - Denominazione .... - Codice Fiscale .... - Forma giuridica .... - Sede .... - Iscritta nel registro delle Imprese di .... - In data .... N. ..... Sezione .... - Costituita con atto del .... - Capitale sociale o totale quota Euro .... - Durata della societa' - data termine .... - Oggetto sociale .... (descrizione sintetica) - Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalita' e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione) .... .... .... .... Dichiara inoltre che la Societa/Ditta e' legalmente vigente, in quanto la stessa non e', ne lo e' stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965. La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Data ......................... Firma autenticata .................................(1) Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003. (1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identita' del sottoscrittore. |
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