Gazzetta n. 304 del 2005-12-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2005
Emissione di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE
Della Direzione II
del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
Art. 2.
Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo piu' vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per la semestralita' dal 1° maggio al 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralita' dal 1° novembre al 1° maggio successivo.
Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari:
- in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
- in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'.
Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.
Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.
Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto e' pari a 1,25%.
Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante al-l'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Art. 5.
Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile il 1° maggio 2006 e l'ultima il 1° novembre 2012.
Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Art. 6.
Il rimborso dei cettificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fmi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
Art. 7.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
a) le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
a) le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.
Art. 8.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Art. 9.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 10.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
Art. 11.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazjoni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
Art. 12.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».
Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.
Art. 13.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
Art. 14.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2005.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 10 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
Art. 15.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.
Art. 16.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 17.
Il 2 gennaio 2006 la Banca d'italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 18.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi certificati e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
Art. 19.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il direttore: Cannata