Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2005
Riconoscimento dell'organismo SciroTüv, in Genova, a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva 2001/16/CE;
Visto l'ordine di servizio 21 febbraio 2005, n. 39/DTT del Dipartimento trasporti terrestri, con il quale il gruppo di lavoro gia' costituito per le attivita' correlate al decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 ed al decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, e' stato incaricato di continuare a svolgere le stesse, in attesa dell'attuazione del nuovo assetto delle strutture ministeriali;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista l'istanza presentata dal consorzio SciroTüv, con sede legale in Genova, via Gavotti n. 5/6, in data 21 marzo 2005, cosi' come integrata dalla successiva nota del 27 aprile 2005, con la quale il predetto consorzio ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ferroviaria convenzionale, nonche' la procedura di verifica CE, con riferimento ai seguenti sottosistemi:
infrastrutture;
energia;
controllo comando e segnalamento;
esercizio e gestione del traffico;
materiale rotabile;
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;
Considerato che, nella predetta istanza, il medesimo consorzio SciroTüv ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dal suddetto consorzio, nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;
Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, effettuate presso la sede del consorzio, nonche' presso i laboratori convenzionati, e' stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;
Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di lavoro contenute nella nota prot. n. 233/Div5 del 24 novembre 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Il consorzio SciroTüv, con sede legale in Genova, via Gavotti n. 5/6, e' riconosciuto, ai sensi all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati :
infrastrutture;
energia;
controllo comando e segnalamento;
esercizio e gestione del traffico;
materiale rotabile;
manutenzione;
applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
 
Art. 2.
1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione allegata all'istanza di riconoscimento ed alla successiva integrazione, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo SciroTüv al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 4.
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo SciroTüv nella attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo SciroTüv non ottemperi, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 
Art. 5.
1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il capo Dipartimento: Fumero
 
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