Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 9 dicembre 2005, n. 276
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata al spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3100):
Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 3 settembre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 ottobre 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª 5ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.
Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 2004 (atto
n. 3100-A relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5591):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, IV,V, XII.
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005;
l'1, 2, 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
22 novembre 2005.
 
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO
SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA"
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro d'ora innanzi chiamati "le Parti"
Riconoscendo il ripetuto impegno a sostenere la Carta delle Nazioni Unite, Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa,
Certi che la cooperazione bilaterale favorira' la reciproca comprensione delle questioni militari e rafforzera' le rispettive capacita' di difesa,
Hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
Allo scopo di promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, le Parti agiranno di comune accordo e in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, basandosi sul principio della reciprocita'.
ARTICOLO 2
La cooperazione tra le Parti avra' luogo, in conformita' dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo delle armi, nei seguenti campi:
- sicurezza c politica di difesa;
- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- mantenimento della pace ed operazioni umanitarie;
- ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari;
- organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale;
- formazione/addestramento;
- polizia militare;
- tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attivita' militari;
- medicina militare;
- formazione militare;
cultura e storia militare;
- sport militare.
Secondo la procedura indicata al comma 2 dell'articolo 11, le Parti potrebbero concordare nuovi campi di cooperazione d'interesse comune.
ARTICOLO 3
La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme:
- incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
- organizzazione e condotta di attivita' addestrative ed esercitazioni militari;
- scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni militari;
- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambio di infornnazioni e di pubblicazioni didattiche e culturali;
- scambio di attivita' sportive.
ARTICOLO 4
Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero delta Difesa di Serbia e Montenegro.
Le Parti concorderanno, tramite consultazioni da tenersi alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Serbia e Montenegro, gli eventuali provvedimenti atti a modificare e ad integrare questo Accordo, nonche' i programmi di cooperazione bilaterale.
Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta le attivita' con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo.
Il Piano annuale di cooperazione per ciascun anno sara' firmato entro il 1 dicembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 5
Le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di cooperazione nel campo del controllo armamenti e delle attivita' relative agli armamenti, sia le categorie; i materiali e gli equipaggiamenti oggetto dell'attivita' di scambio.
ARTICOLO 6
I costi della cooperazione saranno, ove possibile, basati sul principio della reciprocita'.
La Parte ospite sosterra' le spese di viaggio, i costi relativi agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e sugli infortuni e ad ogni altra indennita' prevista dalle sue nornnative nazionali.
La Parte ospitante garantira' il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterra' le spese relative alle attivita' pianificate.
L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso:
a) la Parte ospitante garantira' le cure mediche d'urgenza;
b) la Parte ospite garantira' l'assistenza medica in caso di malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del proprio personale inferimo.
Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Il finanziamento di tali gruppi sara' stabilito di volta in volta, di comune accordo tra le Parti.
Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte del personale militare, gli aspetti finanziari e sanitari, nonche' le modalita' esecutive di dettaglio per ogni specifica forma di cooperazione, saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra le Parti in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
ARTICOLO 7
Il risarcimento di eventuali danni causati dal personale ospite durante la missione sara' di responsabilita' della Parte d'origine.
Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture della Parte ospite, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di comune accordo.
ARTICOLO 8
Il personale della Parte ospitata e' tenuto a rispettare la legislazione nazionale del Paese ospitante.
La Parte ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale ospite.
Ciononostante, le Autorita' della Parte ospite hanno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:
a) infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese ospite;
b) infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite puo' rinunciare al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla Parte ospitante e purche' quest'ultima acconsenta.
ARTICOLO 9
Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro del presente Accordo saranno salvaguardati in conformita' delle rispettive legisiazioni nazionali delle Parti.
Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adottera' misure di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:

Italiano Inglese Serbo SEGRETISSIMO TOP SECRET DRZAVNATAJNA SEGRETO SECRET STROGO POVERLJIVO RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL POVERLJIVO RISERVATO RESTRICTED INTERNO
Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti ed i materiali scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalita' di questo Accordo, inoltre si impegnano a proteggere le informazioni classificate, ricevute dall'altra Parte, anche dopo la cessazione dell'Accordo stesso.
La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano essi classificati o non classificati, acquisiti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, e' subordinata al consenso scritto preventivo del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.
Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo. uno scambio di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorita' competenti delle Parti. Anche alle informazioni classificate scambiate durante le trattative contrattuali verranno applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo.
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di questo articolo, si riferiscono altresi' ai beni materiali e ai beni di proprieta' intellettuale derivanti dall'applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo.
ARTICOLO 10
In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.
ARTICOLO 11
Questo Accordo entrera' in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di interne.
Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo.
Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera' automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso, esso perdera' la sua efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attivita' rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a ROMA il 19.11.2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo, fara' fede la versione inglese.
PER IL GOVERNO PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERBIA E MONTENEGRO
 
----> Vedere Accordo in lingua russa da pag. 11 a pag. 16 <----
 
----> Vedere Accordo in lingua inglese da pag. 17 a pag. 23 <----
 
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