Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2005
Concessione del trattamento di integrazione salariale per solidarieta' in favore dei lavoratori delle societa' SAES S.p.a., SO.GE.SER. S.p.a., CEIAS S.p.a., e FERROSER S.p.a. (Decreto n. 37647).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi all'occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilita' finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271, del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;
Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;
Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, nel corso del quale e' stata confermata la necessita' di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;
Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ec occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime 602/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;
Visti i verbali di accordo, stipulati in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le societa' SAES S.p.a., CEIAS S.p.a., SO.GE.SER. S.p.a., FERROSER S.r.l. e le OO.SS. di settore, con i quali e' stata concordata la necessita' per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' fino al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 396 lavoratori, cosi' suddivisi:
58 unita' per la societa' SAES S.p.a.;
187 unita' per la societa' CEIAS S.p.a.;
59 unita' per la societa' SO.GE.SER. S.p.a.;
92 unita' per la societa' FERROSER S.p.a.
Viste le istanze presentate dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti nel numero massimo sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00.
Vista la nota integrativa al verbale di accordo del-l'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli, preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilita' residue relative all'anno 2004.
Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
Ritenuto di poter autorizzare il predetto trattamento in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa':
SAES S.p.a. per un massimo di 58 unita';
SO.GE.SER. S.p.a. per un massimo di 59 unita';
CEIAS S.p.a. per un massimo di 187 unita';
FERROSER S.p.a. per un massimo di 92 unita'.
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 58 lavoratori dipendenti dalla societa' SAES S.p.a., con sede in Bari, unita' di Bari e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 59 lavoratori dipendenti dalla societa' SO.GE.SER. S.p.a., con sede in Bari, unita' di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Taranto, Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CEIAS S.p.a, sede in Bari e unita' produttive sottoindicate, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 15 marzo 2004 e 1° marzo 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento:
a) unita' di Bari e Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
b) unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per un massimo di 117 unita' lavorative;
c)unita' di Potenza e Matera, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 17 unita' lavorative;
d) unita' di Reggio Calabria, e Catanzaro, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 53 unita' lavorative.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 92 lavoratori dipendenti dalla societa' FERROSER S.r.1., sede di Bari, unita' di Reggio Calabria, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 15 marzo 2004 e 1° marzo 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 5.
Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.313.700,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 7.
In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 2004, n. 451, l'I.N.P.S verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi, come disciplinato dall'art. 1, lettera e), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il direttore generale: Mancini
 
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