Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2005, n. 287
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2005, di 361.960 euro per l'anno 2006 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4855):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 26 marzo 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 maggio 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII.
Esaminato dalla III commissione il 26 maggio 2004 ed il
24 settembre 2004.
Esaminato in aula il 16 maggio 2005 e approvato il
17 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3427):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente il 24 maggio 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
il 14 dicembre 2005.
Esaminato in au1a e approvato il 20 dicembre 2005.
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 5 a pag. 10 della G.U. <----
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese qui di seguito denominate "Le Parti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e tenuto conto delle Dichiarazioni di Intenti firmate dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica tra i due Paesi. Le Parti riserveranno particolare attenzione alle iniziative a favore delle aree depresse
Articolo 2
Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.
Articolo 3
Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e personalita' del mondo della cultura e l'avvio di ricerche scientifiche congiunte su temi di comune interesse
Articolo 4
Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti
Articolo 5
Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali. Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento nell'ambito delle nonne vigenti nel Paese dove
esse operano.
Articolo 6
Ciascuna delle due Parti favorira' l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiore, nonche' nelle istituzioni scolastiche locali, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
Articolo 7
Ciascuna delle due Parti favorira' la cooperazione tra i rispettivi sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti e contatti fra le rispettive Amministrazioni per realizzazione di attivita' di mobilita'.
Articolo 8
Ognuna delle due Parti considerera' la possibilita' di offrire, su base di reciprocita', borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi e frequentare corsi a livello universitario e postuniversitario in settori culturali e scientifici di interesse reciproco
Articolo 9
Le due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la possibilita' di concordare criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Universita' o dagli Istituti universitari dei due Paesi, anche ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.
Articolo lO
Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Articolo 11
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre, le fiere del libro e la pubblicazione di opere di' saggistica e narrativa dell'altra Parte.
Articolo 12
Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Articolo 13
Le due Parti favoriranno la collaborazione nei campi dell'archeologia, della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico, artistico, ambientale e paesaggistico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze anche attraverso l'invio di esperti che siano in grado di utilizzare tecnologie avanzate.
Articolo 14
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.
Articolo 15
Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'infonnazione e della cultura.
Articolo 16
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'. Esse favoriranno altresi' l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonche' di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalita' del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.
Articolo 17
Le due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Articolo 18
Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore dello sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai settori riguardanti la medicina, l'organizzazione sanitaria e ospedaliera, l'agronomia, l'agricoltura e le scienze dell'alimentazione, l'ambiente, l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la conservazione ed il restauro dei monumenti, le scienze economiche e commerciali.
Articolo 19
La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformita' al presente Accordo, potra' assumere, sulla base di reciprocita' e di mutuo consenso, le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici;
- scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonche' di studenti di livello superiore;
- organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici;
- ricerche congiunte su temi di' comune interesse;
- corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.
Articolo 20
Le due Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonche' di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.
Articolo 21
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione Si riunira' alternativamente nelle rispettive Capitali.
Articolo 22
Il presente Accordo sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrera' in vigore 60 giorni dopo le scambio degli strumenti di ratifica
Articolo 23
Il presente Accordo avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Beirut il 22 novembre 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo francese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA LIBANESE

----> Vedere Accordo da pag. 16 a pag. 19 della G.U. <----
 
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